Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32965 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32965 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TESTA Franca, nOta a Napoli il 13/2/1954
avverso l’ordinaMta del 7/6/2012 del Tribunale di Napoli, che ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in
sede in data 4/11/2011 in relazione al reato previsto dagli artt.44 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380 e 349 cod. pen.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordlInanza del 7/6/2012 il Tribunale di Napoli ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in
sede in data 4/11/2011 in relazione al reato previsto dagli artt.44 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380 e 349 cod. pen. che sarebbe integrato dal completamento di
un manufatto abusivo che fu oggetto di precedente sequestro preventivo in data
15/12/2005.

1\N

,31

“11,91.1 .71799r7M93 !-”

4

2. Avverso tale decisione la sig.ra Testa propone ricorso in sintesi
lamentando che non esistano esigenze cautelar’ attuali atteso il completamento
delle opere e l’assenza di rischi di ulteriori violazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che la violazione dei sigilli posti a tutela del sequestro di
un immobile abusivo in corso di edificazione e il completamento delle opere
comportino una offesa attuale al bene protetto dalla disciplina urbanistica,
rappresentato dal regolato assetto del territorio e dall’esigenza di evitare un

valutazione di compatibilità. Si tratta di interesse che permane anche
successivamente al completamento della costruzione e si lega all’attualità
dell’utilizzo che di essa viene fatto e che, comportando la presenza di nuove
abitanti, non può non riverberarsi sull’assetto del territorio e sul carico che l’area
deve sopportare. Né può omettersi di considerare che l’immobile in oggetto era
già stato sottoposto a sequestro, cautela mai revocata, e che l’illegale
prosecuzione dei lavori costituisce elemento non obliterabile nel valutare
l’attualità del contrasto con l’ordinamento del “periculum in mora”.
2. Sulla base di tali considerazioni la motivazione dell’ordinanza appare
coerente col dato normativa e immune da vizi logici, con conseguente pales
infondatezza del ricorso.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/4/2013

carico abitativo compatibile con la necessaria programmazione e con una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA