Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32964 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32964 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

CIPPONE Fabrizio, nato a Bari il 15/7/1981
avverso l’ordinanza del 5/12/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Bari che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del rito
abbreviato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza con rinvio.

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

in

sede di opposizione a decreto penale di condanna (notificato il

27/5/2010) emesso in relazione al reato ex art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000,
n.74, il Difensore incaricato a mezzo procura speciale dal sig. Cippone ha
avanzato richiesta di procedere con rito abbreviato condizionato provvedendo a
depositare l’attestazione di pagamento estintiva del debito.
2.

Il Giudice delle indagini preliminari ha emesso decreto di giudizio

immediato avanti il Tribunale di Bari per l’udienza dibattimentale del 10/11/2001
e nel de.:reto si legge che con rituale atto di opposizione “l’opponente ha fatto
richiesta di dibattimento”.
tf\

3.

In sede di giudizio (udienza 5/3/2012) il Difensore ha eccepito

l’incompetenza del Tribunale di Bari quale giudice del dibattimento, dovendo il
procedimento essere trattato dal Giudice delle indagini preliminari, l’unico giudice
destinatario della richiesta di rito abbreviato.
4.

A quanto riferisce il ricorrente (con riguardo a provvedimento non

presente in atti), il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione e con sentenza
dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato, dichiarato la propria
incompetenza in favore del Giudice delle indagini preliminari in sede e disposto

5. Successivamente, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari
ha fissato per la data del 5/12/2012 udienza camerale ex art.127 cod. proc. pen.
per decidere sull’istanza di rito abbreviato.
6. All’udienza del 5/12/2012 il sig. Cippone anteriormente alla decisione del
giudice sulla richiesta di rito abbreviato, ha dichiarato la propria volontà di
rinunciare alla richiesta in parola; il Difensore, a sua volta, ha dichiarato che, in
caso

di

rigetto dell’istanza dell’assistito doveva intendersi rinunciata

l’opposizione, con conseguente definitività del decreto penale. L’imputato, edotto
dal Giudice delle conseguenze della richiesta del Difensore ha dichiarato di
aderire alla stessa.
7.

Il Giudice, richiamata la circostanza che ancora in sede dibattimentale la

Difesa ha chiesto procedersi con rito abbreviato e così dato corso alla
regressione del proces3o e alla fissazione di udienza ex art.127 cod. proc. pen.
davanti al giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato non ammissibile la
revoca della richiesta di rito abbreviato e, quindi, dichiarato il gravame superato
dalla rinuncia alla opposizione, ha dichiarato la irrevocabilità del decreto penale.
Avverso tale decisione il sig. Cippone propone ricorso in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.438 cod. proc. peri. e violazione del diritto di difesa per avere
erroneamente il Giudice dell’udienza preliminare ritenuto che l’imputato non
abbia diritto a rinunciare alla istanza di rito abbreviato prima che il giudice abbia
deciso sull’ammissione; per avere ritenuto rilevante le dichiarazioni della difesa
in sede di apertura del dibattimento, dichiarazioni rese nell’assenza
dell’imputato, che non deve risultare condizionato nella proprie scelte. Inoltre, la
disciplina dell’art.458, comma 1, cod. proc. pen., che fa carico al giudice di
verificare l’ammissibilità del rito, comporta l’esistenza di margini di revoca da
parte dell’imputato fino alla decisione del giudice, dovendo l’imputato stesso
poter decidere di ricorrere al rito ordinario, nessuna rilevanza potendo avere
sulla revoca dell’imputato la opzione che la difesa ha proposto in via subordinata.
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trasmettersi gli atti a/ Pubblico ministero in sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che non emergono precedenti in termini e che le decisioni
assunte (Sez.1, n.27578 dei 23/6/2010, rv 247733; Sez.1, 25858 del
15/6/2006, rv 235260) hanno ad oggetto il tema della revocabilità della richiesta
di rito abbreviato successiva alla ammissione del rito speciale da parte del

2. La peculiarità della fattisperie è accertuata dall’errore in cui è incorso il
giudice delle indagini preliminari allorché, ricevuto l’atto di opposizione con
richiesta di rito abbreviato “condizionato”, ha disposto per il giudizio immediato e
investito il giudice dibattimentale, indipendentemente dalla correttezza Ratioedel provvedimento assunto dal giudice del dibattimento, gli atti sono stati
restituiti al giudice dell’udienza pre’iminare in quanto la difesa dell’imputato ha
fatto valere l’inconveniente della prima decisione e chiesto che si procedesse
secondo il rito speciale richiesto con l’atto di opposizione.
3. Quindi, in sede di udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare il
ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla istanza di ammissione al rito abbreviato
condizionato alla acquisizione di documentazione; la difesa ha concluso
supportando l’istanza del ricorrente e ha prospettato, in subordine, la rinuncia
all’atto di opposizione a decreto penale.
4. L’anomalia del complessivo iter processuale impone di rilevare che: a)
l’attribuzione di procura speciale al difensore di fiducia affinché proponga
opposizione con richiesta di rito abbreviato investe il difensore nella pienezza del
mandato ricevuto e tale mandato permane anche in sede di giudizio immediato
erroneamente disposto dal giudice delle indagini preliminari; b) la richiesta di rito
abbreviato proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna
comporta l’adozione di forme e di tempi processuali finalizzati alla celebrazione di
rito semplificato, con esclusione del rito dibattimentale; c) la circostanza che il
difensore di fiducia in apertura dei dibattimento, regolarmente citato l’imputato
che non è non comparso, abbia ribadito l’intenzione dell’assistito di accedere al
rito abbreviato ha comportato la regressione del giudizio alla fase dell’udienza
preliminare; d) la successiva e contraria dichiarazione dell’imputato di rinunciare
al rito abbreviato, ove accolta, avrebbe comportato la decisione del giudice

dell’udienza preliminare di investire nuovamente la sede dibattimentale, così
ponendosi in evidente contrasto con la regressione del rito che il giudice del
dibattimento aveva correttamente disposto in base alla istanza del difensore di
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giudice dell’udienza preliminare.

fiducia; e) tale regressione sarebbe stata evitabile solo che l’imputato,
comparendo avanti il giudice del dibattimento o dando espressa procura al
difensore in tal senso, avesse dichiarato la propria volontà di procedere a
giudizio dibattimentale rinunciando alla richiesta di rito abbreviato.
5. Fatte queste premesse appare evidente alla Corte che il ricorrente non ha
interessa alcuno a impugnare l’ordinanza reiettiva della dichiarazione di revoca
dell’istanza di ammissione al rito abbreviato. Conseguenza principale della
rinuncia a procedere con rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale

celebrazione dei giudizio di merito nelle Forme ordinarie ai fine di esercitare in
quella sede le proprie difese nella pienezza dei contraddittorio, soluzione che ha
rifiutato allorché in apertura di dibattimento ha fatto valere tramite il difensore di
fiducia la propria volontà di essere giudicato in sede di abbreviato. Inoltre, la
richiesta subordinata avanzata dalla difesa per l’ipotesi che il giudice non
accogliesse la richiesta di revoca dell’ammissione al rito abbreviato era
rappresentata dalla rinuncia all’atto di opposizione e, dunque, la richiesta di
rendere irrevocabile il decreto penale di condanna, così espressamente
rinunciandosi alla celebrazione del giudizio.
6. La Corte deve a questo punto rilevare che non può trovare accoglimento
l’impostazione sottesa al ricorso, secondo cui la difesa può operare seguendo
linee divergenti, o solo apparentemente tali, tra l’imputato e il difensore e
secondo cui la ricniesta del difensore di far retrocedere il giudizio alla fase
dell’udienza preliminare, rinunciano() ai dibattimento, è richiesta che non vincola
l’assistito rispetto

a una successiva richiesta contraria che condurrebbe alla

celebrazione di quello stesso giuuizio dibattimentale cui la difesa tecnica ha
legittimamente rinunciato in apertura del dibattimento nell’assenza altrettanto
legittima, ma volontaria, dell’imputato e nel rispetto dell’originaria procura
ricevuta. La facoltà di scelta del rito processuale che la legge riconosce
all’imputato e assoggetta solo al controllo del giudice non può tradursi in una
libera “disponibilità” del giudizio e della struttura giudiziaria che lo rende
possibile, né può comportare soluzioni che risultano in evidente contrasto sia con
le finalità di deflazione proprie dei riti speciali, cui si accompagnano vantaggi sul
piano del trattamento sanzionatorio, sia col rispetto del principio di ragionevole
durata fissato a livello costituzionale.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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di condanna avrebbe dovuto essere per il ricorrente quella di sollecitare la

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013

spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00

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