Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32961 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32961 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEBAN MAXIM N. IL 21/10/1982
avverso l’ordinanza n. 424/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
che ha concluso per

Udito er la parte civile, l’Avv
U ti difensor Avv.

Data Udienza: 26/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Ceban Maxim propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa
dalla Corte d’Appello di Venezia in data 7 marzo 2013 con la quale veniva dichiarato
inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 24 maggio
2010, perché ritenuto intempestivo.

termini Ceban Maxim, per appellare la sentenza contumaciale pronunziata nei suoi
confronti il 24 maggio 2010 e, per quanto si legge nel provvedimento impugnato,
l’ordinanza è stata notificata, sia al difensore, che all’imputato in data 25 novembre
2011, mentre l’atto di appello è stato depositato in cancelleria il 19 dicembre 2011,
oltre il termine di 15 giorni previsto per l’impugnazione dei provvedimenti adottati con
motivazione contestuale, dovendo tale termine decorrere dalla notificazione
dell’ordinanza di rimessione in termini.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Ceban Maxim
lamentando la mancata notifica dell’ordinanza all’imputato, che aveva eletto domicilio
presso il difensore, l’omessa notifica dell’estratto contumaciale, indispensabile ai fini
della decorrenza del termine e l’adozione del provvedimento de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata non merita censura.
1. Con unico motivo di impugnazione il difensore di Ceban Maxim lamenta inosservanza
della legge penale, eccependo che l’ordinanza di rimessione in termini era stata
notificata soltanto al difensore in data 25 novembre 2011, ma non anche all’imputato
che aveva eletto domicilio presso il medesimo difensore. In secondo luogo, ai fini della
decorrenza del termine di impugnazione deve ritenersi essenziale la notifica dell’estratto
contumaciale, non notificato all’imputato. Infine, la decisione era stata adottata nella
forma del provvedimento de plano.

2. Con precedente ordinanza del 3 novembre 2011 la Corte d’Appello aveva rimesso in

2. Le doglianze sono destituite di fondamento. Rileva la Corte che l’adozione dell’ordinanza
di restituzione in termini presuppone necessariamente la regolarità e il perfezionamento
della notifica della sentenza, altrimenti non sarebbe possibile valutare la sussistenza dei
presupposti previsti dall’art. 175 c.p.p. e cioè, la prova di non aver potuto osservare il
termine di legge per caso fortuito o per forza maggiore. Da ciò discende che anche
l’estratto contumaciale deve necessariamente essere stato ritualmente notificato al
contumace, odierno ricorrente.
3. Nel merito, la documentazione in atti conferma quanto osservato dalla Corte territoriale
nell’ordinanza del 3 novembre 2011, riguardo alla avventa notifica, in data 25
novembre 2011, sia al difensore, che all’imputato. In particolare, a quest’ultimo presso
l’avv. Cogo.
%71n/

4. Da ultimo l’adozione del provvedimento “de plano”appare corretta ai sensi dell’art. 591
c.p.p., per il rinvio, in tema di inammissibilità, all’art. 585 c.p.p. che definisce i termini
per proporre impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Consigliere estensore

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