Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32959 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32959 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRI GIOVANNI N. IL 12/09/1962
avverso la sentenza n. 2679/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E k.
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che ha concluso per e a.
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Udito, per
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arte civile, l’Avv

difensor Avv.

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Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24/04/2013 la Corte d’appello di Genova ha rigettato
oc•4*,..,.. Si..
l’appello proposto dall’imputatoY -avverso la sentenza emessa, a seguito di
giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Savona e, in accoglimento
dell’appello incidentale proposto dal Procuratore Generale, ha negato le
circostanze attenuanti generiche, procedendo alla conseguente rideterminazione
della pena.
2.

Nell’interesse del Siri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 443, comma 3, cod. proc.
pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’inammissibilità
dell’appello incidentale proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza di
primo grado, emessa dal G.u.p. a seguito di giudizio abbreviato, senza operare
alcuna modifica del titolo di reato.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod.
proc. pen., per avere la sentenza impugnata, in accoglimento dell’inammissibile
appello del Procuratore Generale, elevato la pena inflitta al Siri, in violazione del
divieto di reformatio in peius.
Considerato in diritto
1.

I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta

connessione logica, sono fondati.
Escluso che, nella specie, il pubblico ministero potesse proporre appello
principale, a fronte di sentenza di condanna resa all’esito di giudizio abbreviato e
senza operare alcuna riqualificazione del titolo del reato (art. 443, comma 3,
cod. proc. pen.), deve, altresì, escludersi che egli potesse proporre appello
incidentale (Sez. 6, n. 8915 del 19/12/2007 – dep. 28/02/2008, Badis, Rv.
239417).
Ne discende che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l’atto di impugnazione proposto e tenere ferma, atteso il principio del divieto di
reformatio in peius, la pena irrogata dal giudice di primo grado.
All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
rideterminazione

del

trattamento

sanzionatorio

operata

per effetto

dell’accoglimento dell’inammissibile appello incidentale del pubblico ministero,
segue il ripristino della sanzione originariamente inflitta dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello incidentale del P.M. e, per l’effetto, annulla la
sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla intervenuta rideterminazione
del trattamento sanzionatorio, in accoglimento del suddetto appello incidentale,

1

seguenti motivi.

ripristinando quindi l’originario trattamento sanzionatorio, quale determinato
all’esito del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Componente estensore

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