Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32957 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32957 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLIZZI GAETANO N. IL 19/05/1968
avverso la sentenza n. 14/2012 TRIBUNALE di RAGUSA, del
01/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E i.,
che ha concluso per L’A ■,•1,‘

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi il difensortAvv.

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Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza del 01/07/2013 il Tribunale di Ragusa ha confermato la

decisione del giudice di primo grado che aveva condannato Gaetano Polizzi alla
pena di euro 400,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui
all’art. 594 cod. pen., per avere offeso l’onore e il decoro di Alfio Librici, al quale
aveva rivolto la seguente espressione: “Vattini curnutu! E nun turnare acciù”.
Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero state
confermate dai testi Angela Polizzi, Giovanni Cascone, Giovanna Tumino, laddove

rispettivamente moglie e figlia del Polizzi, nonché dal teste Carmelo Potenza, non
era incompatibile, in relazione allo sviluppo cronologico dei fatti, con la
ricostruzione fondate sulle altre deposizioni testimoniali.
2. Nell’interesse del Polizzi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 21, 22 e 24 d. Igs. n.
274 del 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso immediato presentato
dal Librici, che risultava firmato solo da quest’ultimo e non anche dal difensore,
che si era limitato ad autenticare la firma del primo.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 78, comma primo, lett.
c), cod. proc. civ., in quanto l’atto di costituzione di parte civile mancava della
sottoscrizione del difensore, il quale si era limitato ad autenticare la
sottoscrizione dell’assistito.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e inosservanza degli artt.
599 cod. pen., 522 e 530, comma terzo, cod. proc. pen., sottolineando l’assenza
di un apparato argomentativo concernente il denunciato contrasto tra quanto
riferito dal Librici in querela e nel ricorso immediato e quanto dichiarato in
dibattimento, nonché l’inattendibilità degli altri testimoni, portatori di astio nei
confronti dell’imputato.
In particolare, lo stesso Librici solo in dibattimento aveva riferito di una minaccia
a lui rivolta dall’imputato, con ciò palesando la sua inattendibilità, e di un tenore
diverso dell’ingiuria sofferta (non più “curnutu”, ma “porco”), ciò che peraltro
comportava la nullità della sentenza, per essere l’imputato stato condannato per
un reato diverso da quello enunciato nel capo di imputazione. Ancora, nel ricorso
si sottolinea che nel ricorso immediato la persona offesa aveva indicato come
presenti ai fatti la Tumino e il Cascone, che invece, in dibattimento, si erano
rivelati assenti. Infine, dalle medesime dichiarazioni testimoniali raccolte in
dibattimento (testi Tumino e Polizzi) emergevano delle offese reciproche, che
configurano una esimente anche in favore del primo offensore.

Considerato in diritto
1

quanto riferito dai testi della difesa, Salvatrice Rizza e Federica Polizzi,

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come già condivisibilmente affermato da questa Corte, in tema di procedimento
davanti al giudice di pace, è ammissibile il ricorso immediato sottoscritto dalla
persona offesa, qualora il difensore di fiducia abbia autenticato la sottoscrizione
del ricorrente limitandosi ad apporre un’unica firma, in quanto la firma apposta
dal difensore in calce al ricorso e all’autentica delle firme della parte lesa è
riferibile sia al ricorso che all’autenticazione della firma del ricorrente e, quindi,
alla sua duplice veste di autenticatore e di concorrente. (Sez. 5, n. 24605 del

2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, perché anche in questo caso
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è ammissibile la costituzione di
parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente
in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla
dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che
essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in
calce all’atto di costituzione, previsto dall’art. 78, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. (Sez. 5, n. 645 del 28/09/2006 – dep. 15/01/2007, Yang, Rv.
235759).
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha reiteratamente ribadito, gli aspetti del giudizio che
consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi
acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di
legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro
capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di
legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del
21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del
19/12/2012, Consorte).
Ora, i profili evidenziati dal ricorrente non appaiono tali da incrinare la tenuta
argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, in quanto: a) il fatto
che il Librici abbia omesso di indicare in querela anche una minaccia a lui rivolta
dall’imputato non dimostra la sua inattendibilità, ma esprime una scelta del
titolare del diritto di querela; b) con riguardo al tenore dell’ingiuria, occorre
considerare che la concitazione del momento giustifica il fatto che i testi abbiano
percepito singoli frammenti dell’episodio, non senza sottolineare che la teste
Polizzi ha proprio riferito dell’espressione “cornuto” di cui al capo di imputazione;
e) con riguardo alle persone indicate dal Librici come presenti, emerge dalla
sentenza impugnata che la Tumino è stata effettivamente presente alla parte
iniziale dell’episodio; quanto al Cascone, va rilevato che, pur non materialmente
2

17/05/2012, Giacomelli, Rv. 252975)

presente, aveva comunque appreso i fatti dalla moglie, talché, in difetto di una
più puntuale specificazione del profilo, non si coglie alcuna ragione di ravvisare in
tale elemento un aspetto di evidente inattendibilità della persona offesa; d)
quanto, infine, alla questione delle offese reciproche, è appena il caso di rilevare
che, alla stregua degli stessi brani delle deposizioni riportati in ricorso, non
emerge il presupposto fattuale della causa di non punibilità di cui all’art. 599
cod. pen., dal momento che la teste Tumino riferisce di un “bisticcio”, che
neppure in astratto consente di ipotizzare un comportamento offensivo della

le parolacce”), osserva la Corte che trattasi di affermazione, oltre che isolata dal
contesto, del tutto generica.
Un ultimo profilo, per completezza argomentativa va sottolineato, a proposito
della dedotta diversità dell’espressione ingiuriosa riferita dalla maggior parte dei
testi rispetto a quella riportata nel capo di imputazione.
Fermo quanto sopra detto, con riguardo alla concitazione del momento, va
ribadito, in ogni caso, che, in tema di diffamazione, l’immutazione del fatto, che
comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521,
secondo comma cod. proc. pen., è solo quella che integra un differente profilo di
offesa all’altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della
globale immagine della persona (per esempio, morale invece che professionale),
non il mero cambiamento delle parole proferite, che non induca modifica alcuna
della linea difensiva. (Sez. 5, n. 6438 del 29/05/1996, Righi, Rv. 205129).
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Componente estensore

persona offesa; quanto alla dichiarazione della Polizzi (“Ah, quando si sono detti

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