Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32956 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32956 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLIZZI GAETANO N. IL 19/05/1968
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di RAGUSA, del
11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
re Generale in
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Udit i difens Avv.

Data Udienza: 26/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Enrico Platanìa, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Polizzi Gaetano propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa
dal Tribunale di Ragusa, quale giudice di appello, in data 11 aprile 2013 la quale, in
riforma dell’appellata decisione adottata dal Giudice di Pace di Ragusa in data 10 giugno

condannato l’imputato, riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche,
alla pena di euro 34 di multa. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con la
quale Polizzi Gaetano era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della
parte civile, Librici Gaetano Alfio, perché ritenuto responsabile del reato previsto
all’articolo 612 del codice penale, per avere indirizzato, nei confronti di Librici Gaetano,
un gesto intimidatorio, pronunciando successivamente, nei suoi confronti, frasi
minatorie, in data 17 febbraio 2010.
2. Avverso la sentenza di primo grado l’imputato aveva proposto appello chiedendo
l’assoluzione, perché il fatto non costituisce reato e per l’erronea valutazione delle
prove, insistendo per la rinnovazione di quelle già acquisite in primo grado e
l’acquisizione delle dichiarazioni testimoniali della figlia dell’imputato, rigettate dal
Giudice di Pace in sede di richiesta ex articolo 507 del codice di rito. Il Tribunale, in
sede di appello, ritenuti infondati i motivi sopra indicati, ha accolto le censure relative
all’insussistenza del vincolo della continuazione, rideterminando conseguentemente la
pena.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Polizzi Gaetano
lamentando:

violazione di legge, attesa l’inammissibilità del ricorso immediato presentato da Librici
Gaetano;

violazione di legge, per l’irritualità della costituzione di parte civile da parte del
medesimo Librici;

vizio di motivazione e travisamento di prova nella parte in cui il Tribunale di Ragusa ha
rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e di escussione del
teste Polizzi Federica, figlia dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo si deduce l’inammissibilità del ricorso immediato, per inosservanza
degli articoli 21, 22 e 24 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che prevede che tale
ricorso venga sottoscritto, oltre che dalla persona offesa, anche dal difensore, il quale
autentica la sottoscrizione della persona offesa. Da ciò deriva la necessità che il
difensore apponga due firme al ricorso, mentre nel caso di specie lo stesso è stato

2011, esclusa la pluralità dei contestati reati e il vincolo della continuazione, ha

sottoscritto soltanto dalla persona offesa e il difensore si è limitato ad autenticarne la
firma.
2. Con il secondo motivo deduce l’inammissibilità della costituzione di parte civile poiché la
stessa non è stata sottoscritta dal difensore, il quale si è limitato ad autenticare la firma
del ricorrente.
3. Con il terzo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, oltre che
travisamento della prova in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione

escutere la figlia dell’imputato, presente ai fatti e di sentire nuovamente la moglie
dell’imputato, Rizza Salvatrice. Infatti, contrariamente a quanto riferito dagli altri testi
escussi, che hanno dichiarato che entrambe erano intervenute dopo la conclusione delle
condotte contestate, dalle dichiarazioni della stessa teste Rizza e da quelle
dell’imputato, emerge che le due donne erano presenti al momento delle affermazioni di
cui al capo di imputazione. Conseguentemente ricorrerebbe l’ipotesi di travisamento
della prova, posta a base del rigetto della richiesta.
4. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente
trattandosi di questioni processuali relative all’onere di sottoscrizione da parte del
difensore del ricorso e della costituzione di parte civile davanti al Giudice di Pace.
5. Il collegio, pur consapevole dell’isolata pronunzia non massimata citata dalla difesa della
ricorrente (Cass. Sezione Seconda, 14 settembre 2004, n. 36331) ritiene di non
discostarsi dall’orientamento maggioritario in materia, secondo cui, è ammissibile il
ricorso immediato sottoscritto dalla persona offesa e la costituzione di parte civile,
qualora il difensore di fiducia abbia autenticato la sottoscrizione del ricorrente
limitandosi ad apporre un’unica firma, in quanto la firma apposta dal difensore in calce
al ricorso e all’autentica delle firme della parte lesa è riferibile, sia al ricorso, che
all’autenticazione della firma del ricorrente e, quindi, alla sua duplice veste di
autenticatore e di concorrente (Sez. 5, Sentenza n. 24605 del 17/05/2012 Ud. (dep.
20/06/2012 ) Rv. 252975 e Sez. 5, n. 22505,..del 23/05/2006 – dep. 27/06/2006,
C

Mazzetto ed altro, Rv. 234710). a i

CA.

i-0R.~ a pre andere dal fatto che la questione

posta a sostegno dei primi due motivi di ricorso non è stata oggetto di appello e la
dedotta causa di inammissibilità (del ricorso e dell’atto di costituzione di parte civile)
non rientra tra quelle rilevabili d’ufficio, atteso che la disposizione di cui all’articolo 591
del codice civile di rito si riferisce ai mezzi di impugnazione.
6. Il terzo motivo relativo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e
acquisizione delle dichiarazioni della figlia dell’imputato è infondato. Come è noto, si
tratta di un istituto di carattere eccezionale che presuppone l’insufficienza e l’inidoneità
del materiale probatorio acquisito. Al contrario, come correttamente e puntualmente
evidenziato dal giudice di appello, dalle dichiarazioni dei testi Librici Gianfranco,
Mendola Gianfranco, Guarino Giorgio e Canti Emanuele è emerso, in maniera

dell’istruzione dibattimentale. In particolare, il ricorrente ha reiterato la richiesta di

assolutamente chiara, che il pomeriggio del 17 febbraio 2010, mentre gli idraulici
Guarino e Carri stavano eseguendo dei lavori sulla pompa dell’acqua posta sotto la
botola del cortile del condominio in cui abitavano, sia l’imputato, sia la parte civile,
venivano avvicinati dal primo, il quale, ponendosi in maniera minacciosa davanti al viso
di Librici, aveva dichiarato: “ora ti buttò nella botola… al 26, non ci arrivi vivo”. Facendo
riferimento alla data dell’udienza di un processo penale che vedeva coinvolti entrambi.
Tale condotta minacciosa aveva indotto uno dei testi ad intervenire per riportare alla

presupposti di cui all’articolo 603 c.p.p., dovendosi, peraltro ,ribadire che,
indipendentemente da quanto riferito dalla moglie dell’imputato riguardo alla propria
presenza ai fatti per cui è processo, già durante l’esternazione delle frasi minacciose,
tutti i testi escussi hanno escluso tale circostanza ed anche la presenza della figlia
dell’imputato ai fatti in oggetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2014
Il Consigliere estensore

calma l’imputato. Tali evidentissimi dati consentono di ritenere insussistenti i

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