Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32955 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32955 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARBIN ALESSIO N. IL 16/01/1975
avverso la sentenza n. 22/2012 GIUDICE DI PACE di
PORTOGRUARO, del 20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
54.1mt. A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensorrAvv.
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12/0 at.te1,3

Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20/05/2013 il Giudice di pace di Portogruaro ha condannato
alla pena di euro 300,00 di multa Alessio Garbin, avendolo ritenuto responsabile
dei reati di cui agli artt. 81, 594 cod. pen., per avere offeso ripetutamente
l’onore e il decoro di Denis Cuzzolin, con le seguenti espressioni: “quelli che
seguono il Portogruaro adesso non sono altro che dei pagliacci.., tu sei un
pagliaccio … Tu sei un pagliaccio ed un mona”.
Il giudice di pace, dopo avere rilevato che la materialità del fatto era dimostrata

escluso l’esimente della provocazione, dal momento che le espressioni ingiuriose
erano state pronunciate prima che il Cuzzolin reagisse, afferrando l’imputato.
2. Nell’interesse del Garbin è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art.
34 cod. proc. pen., in quanto il medesimo giudice aveva definito aveva definito
con sentenza del 16/07/2012 la posizione del Cuzzolin, in relazione a fatti
commessi in danno dell’imputato nel medesimo contesto.
2.2. Con il secondo motivo, per il caso di mancato accoglimento del primo
motivo, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 3 e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità a decidere il procedimento nei confronti di un imputato
del giudice di pace che abbia definito ex art. 35 d. Igs. n. 274 del 2000 il
procedimento in relazione a reato commesso da altro imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice
di pace omesso di considerare gli elementi della prova testimoniale, dai quali
emergeva che le parole pronunciate dal Garbin non erano state intenzionalmente
ed esclusivamente pronunciate nei confronti della persone offesa, giacché
quest’ultima, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non era
l’unica che stesse parlando di calcio.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali ed inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., rilevando che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, non era emerso che
l’imputato avesse interrotto il Cuzzolin nel corso della sua conversazione, in
quanto le sue espressioni erano rivolte genericamente all’indirizzo dei tifosi del
Portogruaro.
2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali ed inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice
di merito trascurato di considerare che, solo dopo che il Cuzzolin aveva invitato
1

dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e dei testi ascoltati, ha

l’imputato a smetterla perché era ubriaco, il Garbin si era rivolto direttamente al
primo. Ne discendeva che la provocazione della persona offesa aveva preceduto
le espressioni dell’imputato specificamente indirizzate al Cuzzolin.
2.6. Con il sesto motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art.
599 cod. pen., per avere il giudice di pace trascurato di considerare che
l’esimente prevista da tale articolo opera anche in relazione alla condotta del
primo offensore.
Considerato in diritto

connessione logica, sono infondati.
Al riguardo, va ribadito che, in generale, l’esistenza di cause di incompatibilità ex
art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina
la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di
ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di
cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, Rv.
257033).
Nel caso di specie, il ricorrente, dopo la lettura, all’udienza del 16/07/2012, del
dispositivo della sentenza che ha definito, all’interno dell’unitario processo
pendente, la posizione del Cuzzolin, non ha proposto alcuna dichiarazione di
ricusazione, talché non può dolersi, neppure in astratto, di un vizio del
provvedimento relativo alla sua posizione, connesso alla lamentata violazione
dell’art. 34 cod. proc. pen.
Da tale premessa discende, altresì, la conseguenza che la prospettata questione
di legittimità costituzionale è in radice irrilevante, in quanto, in nessun caso, dal
suo eventuale accoglimento potrebbe scaturire un effetto processualmente
rilevante.
2. Il terzo e il quarto motivo, anch’essi esaminabili congiuntamente per la loro
connessione, sono infondati, in quanto il fatto che l’imputato avesse inteso
rivolgersi a tutte le persone che stavano parlando di calcio, ossia, in altre parole,
che le sue espressioni non fossero rivolte esclusivamente al Cuzzolin, non elide la
penale rilevanza della sua condotta nei confronti di quest’ultimo.
Anche il fatto che il Garbin si riferisse a tutti i tifosi del Portogruaro non assume
rilievo, giacché, alla stregua del peraltro incontroverso accertamento del giudice
di merito, egli, nel formulare siffatte generali considerazioni, si rivolse proprio a
coloro, tra i quali il Cuzzolin, che, vicino al suo tavolo, avevano chiaramente
lasciato intendere la propria fede calcistica, sicché, anche sotto tale profilo, è
priva di qualunque equivocità la direzione offensiva delle espressioni adoperate
dall’imputato.

2

1. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta

Quanto poi alla dedotta assenza di intenzionalità nella condotta, appare appena il
caso di ribadire che, in tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza
di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che
può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente,
consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili
come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono
oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Ben i Riboli, Rv.
213631).

considerazioni, la condotta penalmente rilevante indirizzata (anche) nei confronti
del Cuzzolin si colloca in un momento anteriore alla reazione di quest’ultimo e
alle successive, individuali offese a lui rivolte dall’imputato.
4. Il sesto motivo è infondato, dal momento che è certamente esatto che, in
tema di ingiuria, è illegittima la decisione con cui il Tribunale escluda
l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma primo, cod.
pen. (reciprocità delle offese) sulla base del criterio di priorità dell’offesa, in
quanto essa può essere applicata anche a colui che abbia offeso per primo (Sez.
5, n. 48650 del 21/10/2009, Superi, Rv. 245826).
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice di pace, con motivazione che non palesa
alcuna manifesta illogicità, ha esercitato il potere discrezionale attribuito al
giudice di merito nell’applicazione della citata causa di non punibilità,
argomentando essenzialmente in relazione al carattere gratuito della condotta
del Garbin
5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Componente estensore

3. Il quinto motivo è infondato, dal momento che, alla stregua delle superiori

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