Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32950 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32950 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIVININI MARCO N. IL 25/08/1967
avverso la sentenza n. 4027/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Data Udienza: 20/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13-5-2013 la Corte d’Appello di Genova, in riforma di quella
assolutoria di primo grado (emessa dal tribunale della stessa sede il 27-10-2010),
riconosceva Marco CIVININI responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen. perché,
in una dichiarazione sostitutiva di certificazione diretta al Dipartimento Ricerca
Innovazione Istruzione Formazione Lavoro e Cultura della Regione Liguria, volta

attestato contrariamente al vero di essere in possesso del brevetto di guida
subacquea/istruttore subacqueo nonché titolare di polizza assicurativa in corso di
validità.
2. La corte territoriale, premesso che l’imputato era effettivamente in possesso del
brevetto ma che non ne aveva effettuato il rinnovo annuale, necessario, come
confermato dalla teste a difesa De Zolt, per l’esercizio dell’attività subacquea rivolta a
terzi – rinnovo che comportava l’esame teorico-pratico previsto dalla legge regionale n.
19/2001- concludeva che il brevetto non era attivo ed escludeva, a differenza del
giudice di primo grado che aveva ritenuto integrato l’errore scusabile sulla legge
extrapenale (sul punto della distinzione tra brevetto in stato attivo e non, e in ordine
alla necessità del primo quale requisito previsto dalla legge regionale), che fosse
configurabile la buona fede dell’imputato, il quale in una memoria scritta aveva
riconosciuto che per l’attività di insegnamento -che la legge regionale non distingue da
quella di guida- occorre che il brevetto sia in stato attivo.
3. Il ricorso del Civinini è affidato a due motivi.
4. Primo: vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato per
mancata confutazione degli argomenti a base della sentenza di assoluzione. In presenza
della mancata previsione espressa nella legge regionale del requisito dello stato attivo
del brevetto, la corte territoriale, anziché spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto
insussistente l’errore scusabile, si era limitata ad affermare che Civinini era a
conoscenza dei requisiti richiesti in virtù della domanda di iscrizione precedentemente
presentata, senza peraltro indicare né quale norma prevedesse la necessità dello stato
attivo del brevetto, non indicata nel modulo sottoscritto dall’imputato, né il significato di
tale concetto.
5. Con il secondo motivo si deducono travisamento della prova e violazione di legge anche
in relazione a norme extrapenali di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge
penale.
6. Il travisamento riguarda tre aspetti: la testimonianza De Zolt (allegata al ricorso), la
normativa regionale e le dichiarazioni scritte dell’imputato pure allegate al gravame.
7. Sotto il primo profilo il ricorrente osservava che, mentre la teste aveva riferito che il
brevetto subacqueo, rilasciato previo esame teorico-pratico, non ha scadenza; che le

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all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, aveva

guide e gli istruttori dovevano iscriversi nell’elenco regionale e che lo stato attivo del
brevetto, determinato dal pagamento di una quota all’organismo associativo PADI e
dalla comunicazione di una copertura assicurativa in corso di validità, è richiesto
soltanto per attività di insegnamento, non anche per quella di guida (attività per la
quale Civinini aveva ottenuto l’iscrizione per il 2006 e ne aveva chiesto il rinnovo per il
2007), la corte genovese aveva invece attribuito alla De Zolt l’affermazione che il
brevetto non ha scadenza soltanto per l’uso personale mentre per quello nei confronti

esame teorico-pratico.
8. In tal modo in sentenza si era travisato anche il significato della normativa regionale,
tra l’altro successivamente abrogata, che non distingue tra stato attivo e non attivo del
brevetto di guida o istruttore subacqueo e richiede unicamente il possesso dello stesso,
rilasciato previo esame teorico-pratico da una organizzazione didattica quale la PADI.
9. In terzo luogo la corte territoriale aveva travisato le dichiarazioni scritte del prevenuto
confondendo tra brevetto subacqueo, rilasciato previo superamento di un corso teoricopratico, e brevetto subacqueo allo stato attivo, di cui non vi era menzione nella
normativa regionale, citato soltanto dalla teste De Zolt come necessario per l’attività
didattica (e richiedente il pagamento di una quota associativa e la copertura
assicurativa), non per quella di guida subacquea (come risultante dal relativo modulo di
domanda, pure allegato al ricorso), sicché la sentenza aveva concluso per la necessità
del brevetto attivo per entrambe le attività ritenendo erroneamente che la legge
regionale prevedesse un unico elenco per guide ed istruttori. L’art. 2 di tale legge,
invece, differenzia le due attività di cui fornisce la definizione, e l’art. 3 prevede che
l’elenco degli operatori del turismo subacqueo sia diviso in più sezioni distinte, tra le
quali una riservata alle guide (alla quale era iscritto l’imputato che intendeva rinnovare
l’iscrizione alla stessa sezione), l’altra agli istruttori.
10. Quanto sopra avrebbe dovuto determinare addirittura l’assoluzione con la formula
perché il fatto non sussiste in assenza dell’elemento materiale del reato.
11. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e giustifica la sostituzione delle formula assolutoria adottata in
primo grado con quella dell’insussistenza del fatto.
2. Risulta dalla domanda presentata dal Civinini, cui si addebita di aver attestato
contrariamente al vero di essere in possesso del brevetto di guida subacquea/istruttore
subacqueo nonché titolare di polizza assicurativa in corso di validità, che tale domanda
riguardava il rinnovo dell’iscrizione all’elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo, Sezione Guide Subacquee.

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dei terzi necessita di verifica periodica, consistente, secondo la legge regionale, in un

3. L’intestazione ed il contenuto prestampato della domanda dimostrano quindi, in primo
luogo, a differenza da quanto affermato in sentenza, dove si unificano e si confondono il
brevetto di guida subacquea e quello di istruttore subacqueo sostenendosi che l’attività
di insegnamento non sarebbe distinta, nella legge regionale, da quella di guida, che
l’imputato aveva chiesto il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco regionale specificamente
nella sezione delle guide subacquee, distinta da quella degli istruttori subacquei
nell’allora vigente normativa regionale (art. 3 legge Regione Liguria n. 19/2001), che

puntualmente argomentato nel gravame.
4. In tale modulo, e nella normativa regionale, non era richiesto, ai fini del rinnovo
dell’iscrizione nella sezione delle guide subacquee, che il brevetto fosse ‘attivo’, cioè che
fosse stato sottoposto a rinnovo annuale consistente, secondo l’interpretazione data in
sentenza alla testimonianza De Zolt, nell’esame teorico-pratico previsto dalla legge
regionale di cui sopra, richiesto per l’esercizio dell’attività subacquea genericamente
rivolta a terzi.
5. Infatti il rinnovo dell’iscrizione era subordinato, nella citata legge regionale (art. 8),
soltanto alla permanenza dei requisiti di cui all’art. 4 stessa legge (nonché a
certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività, nella specie presente),
e cioè, tra gli altri, al possesso del brevetto, per quanto qui interessa, di guida
subacquea, rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica
iscritta nell’elenco di cui all’art. 3. Il che evidenzia l’errore della corte territoriale
laddove ha ritenuto necessario, ai fini del rinnovo dell’iscrizione, il superamento di un
ulteriore esame teorico-pratico, essendo invece sufficiente l’esito positivo di quello
sostenuto al momento della prima iscrizione nell’elenco regionale.
6. Ciò posto, è pure evidente il travisamento, denunciato dall’impugnante, della
deposizione De Zolt, la cui verbalizzazione integrale è allegata al ricorso, laddove in
sentenza è stata attribuita alla teste l’affermazione che il brevetto non ha scadenza
soltanto per l’uso personale mentre per quello nei confronti dei terzi necessita di verifica
periodica, che consisterebbe, secondo la legge regionale, in un esame teorico-pratico.
7. Di quest’ultimo assunto è già stata evidenziata l’erroneità, ma va pure considerato che,
come osservato dal ricorrente e come risulta dal testo della deposizione, la teste aveva
invece riferito che il brevetto subacqueo, rilasciato previo appunto esame teoricopratico, non ha scadenza (ciò che ha scadenza è lo stato attivo), e che lo stato attivo di
esso (situazione peraltro non prevista nella normativa regionale), determinato dal
pagamento annuale di una quota all’organismo associativo PADI e dalla comunicazione
di una copertura assicurativa in corso di validità, era richiesto soltanto per l’attività
didattica (istruttore subacqueo), non già, quindi, anche per quella di guida subacquea,
per la quale il Civinini aveva ottenuto l’iscrizione per il 2006 e ne aveva chiesto il
rinnovo per il 2007, come risulta dalla sua domanda.
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pure dettava le diverse definizioni di guida e di istruttore (art. 2 stessa legge), come

8. Quanto all’ulteriore profilo di falsità contestato, quello dell’assenza di copertura
assicurativa in corso di validità, invero non oggetto di specifica disamina nella sentenza
impugnata, basta osservare che, mentre il modulo prestampato della domanda
prevedeva l’impegno al rinnovo dell’assicurazione alla scadenza della stessa, quella
stipulata dal Civinini sarebbe scaduta, come risulta dalla sentenza di primo grado, il 227-2007, onde era in corso di validità al momento di presentazione della domanda (142-2007).

sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Roma, 20.5.2014

Il consigUre estenre

Q.D-19-S

9. Segue, in assenza dell’elemento materiale del reato, l’annullamento senza rinvio della

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