Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32950 del 13/03/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 32950 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
ANGELUCCI BRUNO N. IL 01/01/1962
avverso la sentenza n, 1469/2010 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
22/12/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 11/4.) Q.,zye,2,
e£2. CACD k cuu.eu-ekl.t.ku),

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/03/2013

Ritenuto che con sentenza del 22 dicembre 2010, il G.I.P. presso il Tribunale di
Terni ha applicato su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ad
Angelucci Bruno, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza di
condanna emessa dalla Corte di appello di Perugia, ed irrevocabile il 24 giugno
2008, l’aumento di pena di giorni 10 di reclusione e 200 euro di multa, su quella
già inflitta di anni sei di reclusione ed euro 20.0000 di multa, in relazione al
delitto di detenzione a fini di spaccio di gr. 3, 7 di eroina, dalla quel potevano
essere confezionate 28 dosi, il 12 agosto 2006, accertato in Terni il 16 agosto

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Perugia, chiede none l’annullamento,
lamentando erronea applicazione ed inosservanza dell’art. 81 c.p., posto che non
sussistevano i presupposti per ravvisare la continuazione;
che il difensore dell’imputato a presentato breve memoria con la quale evidenzia
un possibile ne bis in idem con altra sentenza di assoluzione dalla detenzione
dello stupefacente;

Considerato che nell’ipotesi

di impugnazione di una decisione assunta in

conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale
previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi
più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
Impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, neppure
su impugnazione del procuratore generale, non potendosi riconoscere ad altro
ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la
titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle
parti (cfr. Sez. 2, n. 3622 del 10/1/2006, dep. 30/1/2006, P.G. in proc. Laaziz,
Rv. 233369).
Che la giurisprudenza ha precisato che avendo il pubblico ministero prestato il
proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio,
l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo
qualora esso si configuri come illegale, ma “per qualificare illegale la pena non
basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi
che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato
finale del calcolo non risulti conforme a legge” (cfr. Sez. 6, n. 18385 del
19/2/2004, dep. 21/4/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047);
che pertanto il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato;

2006;

che la memoria presentata dall’indagato non può costituire un autonomo motivo
di ricorso, atteso che in relazione al ricorso per cessazione non è prevista
l’impugnazione “incidentale”, prevista dalla legge con riferimento all’appello, non
é prevista in relazione al ricorso per cessazione, sicché la memoria difensiva può
unicamente manifestare dissenso dalla impugnazione della controparte ed
adesione al provvedimento da questi impugnato;
che comunque, ictu oculi non si ravvisa alcun ne bis in idem atteso che dalla
sentenza allegata si evince sia un quantitativo diverso di sostanza stupefacente

sentenza impugnata l’accertamento del fatto è avvenuto quattro giorni dopo la
condotta di detenzione, mentre nella sentenza allegata alla memoria si tratta di
accertamento contestuale, come si evince dalla motivazione della stessa;
che in conclusione il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile,

P.Q.M.

dichiara inammissÚoile il ricorso del pubblico ministero

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013

Il

nsigliere esterisore

Il Presidente

detenuta (gr. 3, 5 a fronte di gr 3,7, che una diversa condotta, posto che nella

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