Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32949 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32949 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposto da
1. Muccioli Gennaro, nato a Vasto il 03/03/1972
2. Corigliano Sisto Giuseppe, nato a Joppolo il 15/03/1968
3. Conversano Pietro, nato ad Accadia il 07/05/1952

avverso la sentenza del 07/11/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Corigliano e
per il rigetto degli altri ricorsi;
udito per l’imputato Conversano l’avv. Luigi Nappa, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 20/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano dell’08/02/2012, veniva
confermata l’affermazione di responsabilità di Gennaro Muccioli, Sisto Giuseppe
Corigliano e Pietro Conversano per il reato continuato di cui agli artt. 416 cod.
pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso

quali amministratori di fatto delle L&B s.r.l. e della 1-Idi s.r.l. ed il Conversano
quale amministratore di fatto della Italy East s.r.I., della New Media Service s.r.l.
e della Robealex s.r.I., ad un’associazione promossa ed organizzata da Franco
Menna e Michele Cilia, operante in provincia di Milano e diretta alla commissione
di reati di
1.1.1. truffa in danno di istituti di credito mediante apertura di conti correnti
intestati alle persone ed alle società collegate all’associazione, fra le quali le
summenzionate L&B, HDI e New Media Service, simulazione di operazioni
commerciali intercorse fra tali soggetti con fatture emesse per operazioni
inesistenti, conseguimento di anticipazioni di fondi mediante versamento sui
conti di assegni giustificati da dette movimentazioni e trasferimento delle somme
ad altri soggetti a fronte di fatture anch’esse fittizie;
1.1.2. frode fiscale mediante interposizione fittizia delle società Omnia
Service s.r.l. ed Eleks Torg s.r.l. in acquisti intracomunitari effettuati dalle
società Gitra s.r.l. e Sapori Mediterranei s.r.I., per effetto della quale queste
ultime godevano dell’IVA a credito e della possibilità di acquisto di merci a prezzi
concorrenziali mentre le società interposte evadevano gli obblighi dichiarativi e di
versamento dell’imposta sul valore aggiunto; delle società Sheena Enterprises
Limited e Akai Ireland Limited in vendite effettuate in Italia per simulare acquisti
in esenzione di imposta di merci fatte figurare come destinate ad altri paesi
comunitari; e delle società L&B s.r.I., Omnia Service s.r.I., Tato s.r.l. e Real Save
s.a.s., che con la presentazione di false lettere di intenti simulavano
l’effettuazione degli acquisti da esportatori abituali con la connessa esenzione
dall’IVA e la possibilità di acquisizione della merce a prezzi concorrenziali (capo
1);
1.2. dal Muccioli e dal Corigliano emettendo, quali amministratori di fatto
della L&B s.r.I., fatture soggettivamente fittizie ai fini IVA nei confronti della
Omnia Sei-vice s.r.I., della Tato s.r.l. e della Real Save s.r.l. negli anni 2008 e
2009 (capo 10) e nei confronti della Gitra s.r.l. e della HDI s.r.l. negli anni 2007
e 2008 (capo 12), e quali amministratori di fatto della HDI s.r.l. fatture
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1.1. dal Muccioli, dal Corigliano e dal Conversano partecipando, i primi due

soggettivamente fittizie nei confronti della Sapori Mediterranei s.r.l. e della GSM
s.r.l. nell’anno 2008 (capo 13);
1.3. dal Conversano quale gestore di fatto del ramo d’azienda della Acquario
s.r.I., dichiarata fallita in Milano 1’08/06/2010, costituito dall’esercizio di
discoteca, bar e ristorante Beach Solaire, concorrendo con gli amministratori di
diritto e di fatto della Acquario Giuliano Fradale, Silvano Scalmana, Michele Cilia
e Franco Menna nella distrazione del predetto ramo d’azienda mediante la
stipulazione di un falso contratto di affitto in favore della Discovery s.a.s..

per il Corigliano ad anni uno e mesi otto di reclusione, confermandosi la
condanna del Muccioli e del Conversano alle rispettive pene di anni uno, mesi
dieci e giorni venti e di anni tre di reclusione, e del Conversano al risarcimento
dei danni in favore della parte civile Acquario.
3. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. Sull’affermazione di responsabilità per il reato associativo, il ricorrente
Muccioli deduce mancanza di motivazione nella mera affermazione della
rilevanza a tal fine della qualità di amministratore di fatto delle società L&B e
HDI e nell’omessa valutazione dei requisiti della stabilità del sodalizio e
dell’indeterminatezza del programma criminoso, oggetto dei motivi di appello. Il
ricorrente Corigliano deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione
nella ritenuta qualità di amministratore di fatto delle società di cui sopra in base
ai soli rapporti con il Muccioli ed in contrasto con dichiarazioni del commercialista
della HDI Tiziano Grasso, dei dipendenti della Distrel s.p.a. Luciano Faure e Lucia
Santagata, del coimputato Alessio D’Agostino e dello stesso Muccioli, che
escludevano la partecipazione dell’imputato alla gestione patrimoniale delle
società. Il ricorrente Conversano deduce illogicità della motivazione in quanto
fondata su intercettazioni telefoniche le quali documentavano sporadici rapporti
intrattenuti esclusivamente con il coimputato Cilia, che non potevano consentire
all’imputato la consapevolezza di operare nell’ambito di comuni scopi di truffa e
frode fiscale.
3.2. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture
fittizie, il ricorrente Muccioli deduce violazione di legge nella qualificazione in
questi termini delle operazioni commerciali realizzate nell’ambito delle cosiddette
«frodi carosello», quali quelle contestate in questa sede, per la mancanza
dell’elemento oggettivo dell’interposizione fittizia e dell’elemento soggettivo del
fine di consentire a terzi l’evasione. Il ricorrente osserva, quanto al primo
aspetto, che nelle operazioni in esame le merci oggetto delle fatture vengono
effettivamente acquistate e pagate dal primo acquirente, in capo al quale il
debito tributario rimane abbandonato e non onorato, e poi trasferite a terzi, che
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2. La sentenza di primo grado veniva riformata con la riduzione della pena

beneficiano di prezzi d’acquisto inferiori a quelli di mercato; e, quanto al secondo
profilo, che il fine dell’operazione è il consentire al destinatario finale delle merci
non di evadere le imposte, ma di acquistare i beni a prezzo inferiore a quello di
mercato. Il ricorrente lamenta altresì mancanza o illogicità della motivazione nel
mero riferimento, ai fini della prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni,
all’interposizione fittizia delle società emittenti delle fatture, e contraddittorietà
della ritenuta fittizietà dell’interposizione con l’effettività degli effetti giuridici del
trasferimento delle merci ai destinatari finali.

fraudolenta, il ricorrente Conversano deduce mancanza e comunque illogicità
della motivazione nel riferimento al canone di affitto dell’azienda pattuito in €.
5.000 mensili per la stagione da maggio a settembre, proporzionato all’attività di
un piccolo bar, e, con riguardo all’elemento psicologico del reato, rispetto
all’impossibilità per il Conversano, limitatosi a prendere in gestione il bar, di
percepire il complessivo progetto di distrazione dei beni dalla Acquario alla
Discovery.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ opportuno osservare preliminarmente che la pervenuta nomina, da
parte del ricorrente Conversano, dei difensori avv.ti Laura Bersani e Massimiliano
Migliore, non è rilevante ai fini della regolarità della notifica dell’avviso di
fissazione dell’odierna udienza, in quanto avvenuta presso il luogo di detenzione
dell’imputato il 15/4/2014 e quindi successivamente alla notificazione di cui
sopra, eseguita nei confronti dell’imputato il precedente 4 aprile; rimanendo di
conseguenza valida la notifica dell’avviso al difensore d’ufficio avv. Nappa,
rispetto ad una nomina difensiva fiduciaria posteriore alla fissazione dell’udienza
(Sez. 5, n. 418 del 24/01/2000, Vartazzo, Rv. 215978).
Tanto premesso, i motivi proposti sull’affermazione di responsabilità per il
reato associativo sono inammissibili.
Le censure del Muccioli sono generiche nella denuncia di carenza
motivazionale sulla stabilità dell’organizzazione e sulla sussistenza di un
programma criminoso indeterminato, laddove la sentenza impugnata
argomentava specificamente sul punto con riferimento alla predisposizione di
una serie di società finalizzate all’emissione di fatture fittizie ed al carattere
sistematico delle frodi realizzate.
Generiche sono altresì le doglianze del Muccioli e del Corigliano sull’asserita
affermazione della partecipazione degli stessi all’associazione in base alla sola
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3.3. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta

qualifica di amministratori di fatto delle società L&B e HDI e, quanto al
Corigliano, sulla ritenuta prova di tale qualifica unicamente in base ai rapporti
con il Muccioli ed in contrasto con dichiarazioni testimoniali che escludevano il
coinvolgimento dell’imputato nella gestione delle società. La motivazione della
sentenza impugnata era infatti articolata in proposito su elementi di ben più
ampia portata, individuati nell’inserimento delle predette società nella struttura
che costituiva l’apparato organizzativo dell’associazione; nella riferibilità delle
società stesse agli imputati, indicati dal teste Grassi, depositario delle scritture

quest’ultima, e dal teste Quaglini come referenti delle società per gli acquisti; e,
come osservato nella decisione di primo grado ed espressamente richiamato
dalla Corte territoriale, negli stretti rapporti degli imputati con Franco Menna,
promotore dell’associazione.
Infine generiche e non attinenti all’effettivo contenuto della motivazione
della sentenza impugnata sono le censure del Conversano, per le quali la prova a
carico dell’imputato sarebbe costituita unicamente da intercettazioni
rappresentative di sporadici rapporti con il coimputato Cilia; mentre la Corte
territoriale argomentava in base alla materiale partecipazione dell’imputato a
condotte criminose attuative del programma associativo, segnatamente descritta
nell’essersi l’imputato sostituito all’amministratore della Italy East s.r.l. in una
truffa in danno dell’agenzia della Barclays di Pioltello e nell’aver lo stesso operato
sui conti societari della New Media Service ai fini della realizzazione di altra truffa
in danno della Banca Valsabbina.

2. Anche i motivi proposti dal ricorrente Muccioli sull’affermazione di
responsabilità per il reato di emissione di fatture fittizie sono inammissibili.
Le censure del ricorrente si risolvono nell’asserzione di insussistenza di fatti
penalmente rilevanti nelle operazioni comunemente denominate «frodi
carosello», quali quelle contestate nel caso in esame, in quanto caratterizzate da
effettivi trasferimenti di merci fra le società coinvolte, aspetto per il quale è
dedotta altresì contraddittorietà della motivazione, e da finalità commerciali
diverse da quella di evasione fiscale. Ed in tal senso le doglianze sono
manifestamente infondate a fronte dei principi costantemente affermati da
questa Corte (Sez. 3, n. 13244 del 15/3/2006, Chiarolla, Rv. 234541; Sez. 3, n.
40559 del 04/04/2012, Agenzia delle Entrate, Rv. 253665; Sez. 3, n. 27392 del
27/04/2012, Bosco, Rv. 253055; Sez. 3, n. 37562 del 04/07/2013, Paregiani)
per i quali l’interposizione di società meramente emittenti di fatture, priva di
giustificazione commerciale diversa da quella di consentire ad altri soggetti
l’indebita esenzione dall’imposta sul valore aggiunto o la costituzione di un
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contabili della HDI, come soggetti presentatisi quali effettivi proprietari di

altrettanto indebito credito di detta imposta, con l’attribuzione alle società
interposte del relativo debito destinato a non essere pagato, integra per un verso
il carattere soggettivamente fittizio delle fatture emesse dalle società da ultime
menzionate, e per altro il dolo specifico del reato.
Manifestamente infondato è di conseguenza il rilievo di illogicità della
ritenuta prova dell’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in base
all’interposizione fittizia delle società emittenti, che costituisce in realtà
l’elemento centrale del sistema che, per quanto detto, qualifica le operazioni

3. Sono infine inammissibili i motivi proposti dal ricorrente Conversano
sull’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta.
Il ricorrente deduce genericamente la congruità del canone di affitto
dell’esercizio commerciale distratto mediante il contratto di affitto in base ad una
valutazione di limitata dimensione del locale, trascurando quanto osservato nella
sentenza impugnata in ordine al mancato versamento del canone e, comunque,
all’incoerenza dello stesso per l’affitto di un locale di tendenza in grado di
ospitare migliaia di avventori. Ed altrettanto generica è la doglianza di illogicità
sull’elemento psicologico del reato rispetto all’asserita impossibilità per
l’imputato di percepire il progetto distrattivo, che non considera i rilievi della
Corte territoriale sul coinvolgimento del Conversano quale amministratore di
fatto in varie società interessate nella vicenda.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrentii al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 20/05/2014

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come soggettivamente inesistenti.

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