Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32946 del 20/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32946 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Avanzo Luigi, nato a Napoli il 20/07/1959

avverso la sentenza del 10/01/2013 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Alfredo Guarino, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Napoli dell’08/02/2010, con la quale Luigi D’Avanzo era ritenuto
responsabile del reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commesso
1

Data Udienza: 20/05/2014

in Napoli il 28/06/2006 in danno di Aldo Tucci sputandogli più volte addosso e
dicendogli che gli avrebbe reso la vita impossibile e minacciando di ucciderlo
tagliandogli la testa; e condannato alla pena di C. 1.500 di multa, oltre al
risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di ingiuria, premesso che il
giudice inizialmente investito del giudizio di appello, Dott. Palumbo, ammetteva
con ordinanza dell’11/03/2011 la richiesta rinnovazione parziale dell’istruttoria

Esposito, che all’udienza dell’08/04/2011 venivano escussi i testi Botta ed
Esposito, che all’udienza del 28/06/2012, essendo stato il giudice Dott. Palumbo
sostituito dal giudice Dott.ssa Coronella, veniva escussa la teste Pennetta, e che
all’esito l’istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa senza revocare
l’ordinanza ammissiva delle prove, il ricorrente lamenta la mancata assunzione
delle prove decisive costituite dall’esame dei testi Giuntoli e Biondi sulla presenza
ai fatti della teste Pennetta, unica ad aver riferito della condotta ingiuriosa
denunciata dalla persona offesa. Lamenta altresì nullità della sentenza
impugnata in quanto fondata per quanto detto sulle dichiarazioni della teste
Pennetta, resa all’udienza del 28/06/2012 il cui verbale stenotipico era a sua
volta nullo per mancanza di alcuna sottoscrizione. Deduce ancora illogicità della
ritenuta conferma testimoniale, sulla complessiva dinamica dell’accaduto, delle
dichiarazioni della persona offesa, laddove le stesse non erano state confermate
dai testi Botta, Esposito e Sansone nell’affermazione di essere stato colpito
dall’imputato con uno schiaffo, come si dava atto nella stessa sentenza di primo
grado, e dai testi Giuntoli e Di Maio in primo grado e Botta ed Esposito in
secondo grado sull’essere stato il Tucci fatto segno di sputi dell’imputato;
circostanza che la teste Pennetta, la presenza della quale ai fatti non era stata
peraltro menzionata dai testi Giuntoli e De Maio in primo grado ed era stata
esclusa dall’imputato, aveva indicato in un unico gesto e non nei due o tre
descritti dal Tucci.
2. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, il ricorrente
deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello sulla carenza di
offensività della condotta, che non poteva essere percepita dalla persona offesa
come realmente minatoria in considerazioni delle responsabilità sindacali ed
istituzionali dell’imputato e della sofferenza fisica e psicologica dello stesso per
gravi problemi familiari e di salute.
3. Sulle statuizioni civili, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza
di motivazione in ordine alla questione proposta con l’appello sull’illegittima
condanna dell’imputato, in primo grado, al pagamento di spese sostenute dalla
2

dibattimentale per l’assunzione dei testi Giuntoli, Biondi, Pennetta, Botta ed

parte civile nella misura di €. 100 a fronte di una richiesta di soli €. 50;
violazione di legge e contraddittorietà della conferma della condanna in primo
grado al pagamento in favore della parte civile di onorari per €. 1.900, in misura
superiore al massimo della tariffa professionale e per un’attività svoltasi in
cinque udienze esattamente come nel giudizio di appello, per il quale erano stati
ritenuti congrui onorari per soli €. 800; e violazione di legge altresì nella
condanna in appello al rimborso delle spese nella misura forfettaria del 12,5%,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il
reato di ingiuria sono infondati.
Posto che l’omessa assunzione di prove già ammesse, in assenza di
opposizione alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, non produce alcuna
nullità (Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008, Fontolan, Rv. 239054), o comunque si
risolve in una nullità a regime intermedio sanata dalla mancata opposizione (Sez.
3, n. 434 del 03/11/2011, Casarotto, Rv. 252122), e che nessuna opposizione
risulta nel caso di specie manifestata dalla difesa dell’imputato al provvedimento
con il quale il Tribunale chiudeva l’istruttoria dibattimentale in appello dopo la
riassunzione dei testi Botta, Esposito e Pennetta, omettendo quella dei testi
Giuntoli e Biondi, il vizio lamentato sul punto con il ricorso è insussistente.
La motivata reiezione della richiesta difensiva con riguardo alle ultime due
testimonianze si ricava peraltro implicitamente, come è consentito per le
richieste di rinnovazione della prova in sede di appello (Sez. 4, n. 47095 del
02/12/2009, Sergio, Rv. 245996; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009
(21/04/2010), Pacini, Rv. 246859), dall’insieme argomentativo della sentenza
impugnata in merito alla sufficienza delle prove assunte nei due gradi del
giudizio. Il Tribunale evidenziava in proposito la coerenza e la precisione delle
dichiarazioni della persona offesa ed il riscontro delle stesse, sulla complessiva
dinamica dell’accaduto, in quanto riferito dai testi Pennetta, Botta ed Esposito in
base alle rispettive percezioni; precisazione, quest’ultima, che dà conto della
coerenza dell’ulteriore riferimento della sentenza impugnata all’efficacia
probatoria delle dichiarazioni della Pennetta sulla condotta ingiuriosa, pur
essendo stata detta teste l’unica a riferirne, per la concreta possibilità che gli
altri testimoni non si siano trovati nella condizione visiva idonea a percepirla. Ed
il riferimento della richiamata sentenza di primo grado, nel quale si osservava
che la Pennetta era intervenuta quando
3

i/k.

lite era già in atto, integra tale

soppresso dall’art. 1 del decreto n. 140 del 2012.

motivazione nel giustificare adeguatamente la possibilità che la presenza della
stessa non sia stata colta da altri testimoni, ulteriormente sostenendo
l’affermazione del carattere non decisivo delle deposizioni delle quali il ricorrente
lamenta la mancata riassunzione in appello.
Nessuna illogicità è pertanto ravvisabile nell’attribuzione alle dichiarazioni
della Pennetta di significato confermativo di quelle della persona offesa.
Risultando privo di decisività, tenuto conto di quanto argomentato nella sentenza
impugnata in ordine alla limitata visione dei fatti da parte della teste, il rilievo del

numero dei gesti ingiuriosi; e, quanto al mancato riferimento dei testi allo
schiaffo che il Tucci affermava di aver ricevuto dall’imputato, trattandosi di dato
esaminato e coerentemente ritenuto irrilevante nella sentenza di primo grado
con l’osservare che i testimoni erano comunque concordi sull’aver il D’Avanzo
tentato di aggredire anche fisicamente la persona offesa, scagliandosi contro la
stessa.
Neppure è fondata l’eccezione di nullità delle dichiarazioni rese in appello
dalla Pennetta per la mancata sottoscrizione del verbale stenotipico. Il
precedente citato sul punto dal ricorrente (Sez. 4, n. 31307 del 24/02/2004, De
Feo, Rv. 228838) è invero superato da più recente e costante giurisprudenza di
questa Corte nel senso che il costituire detto verbale parte integrante di quello
riassuntivo rende necessaria solo per quest’ultimo la sottoscrizione dell’ausiliario
del giudice, la cui assenza sul verbale stenotipico non produce alcuna nullità,
essendo fra l’altro possibile la rilettura e la trascrizione dei nastri registrati
allegati agli atti (Sez. 1, n. 8452 dell’11/01/2007, Risaliti, Rv. 235684; Sez. 3,
n. 3050 del 14/11/2007 (21/01/2008), Di Girolamo, Rv. 238561; Sez. 6, n.
26018 del 10/03/2008, Borrata, Rv. 241043; Sez. 5, n. 45506 del 04/11/2008,
Nerini, Rv. 242101; Sez. 2, n. 24929 del 18/04/2013, Ciarelli, Rv. 256490)

2. Pure infondato è il motivo proposto sull’affermazione di responsabilità
dell’imputato per il reato di minaccia.
Il lamentato vizio di carenza motivazionale sulla concreta possibilità che le
espressioni contestate producessero un effetto intimidatorio della persona offesa,
posta in dubbio dal ricorrente solo in base a considerazioni su aspetti contingenti
della personalità dell’imputato, riguarda infatti un profilo irrilevante ai fini della
configurabilità del reato; per la quale è infatti sufficiente l’attitudine della
condotta ad intimorire i destinatari ed a produrre una limitazione della libertà
psichica degli stessi, senza che sia necessaria l’induzione in costoro di un
effettivo stato di intimidazione (Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv.
247762; sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951). Ed in tal senso, alla
4

ricorrente sulla non precisa corrispondenza di tali dichiarazioni in ordine all’esatto

questione posta con l’appello rispondeva già adeguatamente la sentenza di primo
grado, nella quale si rilevava il carattere intrinsecamente minaccioso delle frasi
riportate nell’imputazione.

3. Parzialmente fondati, nei termini che seguono, sono invece i motivi
proposti sulle statuizioni civili.
Sono infondate le censure relative alla liquidazione degli onorari della parte
civile nella misura di C. 1.900 per il giudizio di primo grado, a fronte dalla

vero che entrambi i gradi impegnavano cinque udienze, la premessa della
motivazione della sentenza impugnata dava atto che solo due delle udienze del
giudizio di appello erano impiegate per l’escussione di tre testimoni, le rimanenti
essendosi risolte in due rinvii e nell’espletamento della discussione; mentre le
udienze del dibattimento di primo grado, come rilevato nella parte
argomentativa della sentenza del Tribunale, avevano visto l’escussione di
numerosi testimoni del’accusa e della difesa, il che rende congrua la misura degli
onorari liquidati per quel grado.
La sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio nella
disposizione di conferma della liquidazione di spese della parte civile per
l’importo di C. 100; la nota presentata in primo grado dalla parte civile non
conteneva infatti nessuna richiesta in tal senso, neppure, per il vero, nel minor
importo indicato nel ricorso.
Ulteriore annullamento senza rinvio deve essere pronunciato con riguardo
alla disposizione di condanna dell’imputato, per il grado di appello, al rimborso
delle spese della parte civile nella misura forfettaria del 12,5%. E’ ben vero che
la previsione di tale rimborso, soppressa all’art. 1 d.m. 20 luglio 2012, n. 247, è
stata reintrodotta dall’art. 13, comma decimo, legge 31 dicembre 2012, n. 247;
ma considerato che il comma sesto di quest’ultima norma demanda la
determinazione della misura massima di tale rimborso ad un apposito decreto
ministeriale, non ancora emanato alla data della sentenza impugnata, la
previsione in esame deve ritenersi non operante in quella sede (Sez. 2, n. 43143
del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257493).
Eliminate le disposizioni come sopra annullate, il ricorso deve per il resto
essere rigettato.

5

ritenuta congruità di onorari per C. 800 in relazione al giudizio di appello. Se è

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle
spese e del rimborso forfettario in favore della parte civile, disposizione che
elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 20/05/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA