Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32945 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32945 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FICARRA MASSIMO N. IL 22/06/1971
avverso la sentenza n. 3267/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
f;4 CC
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. 2
u1/43,1 r)n,z..4.2.‘ 24.Aie d1/4a, A-R.931AD
che ha concluso per

o 1,,Leuk.

Udito, per la parte civfle, l’Avv
Udit i difeDs6i- Avv.

Data Udienza: 20/05/2014

O

4

RITENUTO IN FATTO

1. Massimo FICARRA, a seguito di appello del PM avverso la sentenza assolutoria del
Tribunale di Agrigento in data 1-12-2009, è stato ritenuto responsabile, con pronuncia
della Corte di Appello di Palermo del 21-6-2012, dei reati di lesioni personali e di
danneggiamento in danno di Michele D’Anna.
2. L’affermazione di colpevolezza era basata sul contributo dichiarativo della p.o.,

nonché da certificazione medica attestante trauma cranico non commotivo e lesioni
all’avambraccio e alla gamba, compatibili con la ricostruzione dell’aggressione fornita
dal D’Anna.
3. Il ricorso personale dell’imputato addebita alla sentenza omessa motivazione e
manifesta illogicità della stessa conseguente a ‘palese travisamento di fatto’.
4. La corte territoriale, nell’attribuire attendibilità alla versione della p.o. sul rilievo che
D’Anna aveva distinto la posizione del fratello del Ficarra, Salvatore (anch’egli assolto in
primo grado), riconoscendo che questi era intervenuto successivamente all’azione
delittuosa, non aveva considerato che la modifica così apportata alla precedente
versione, secondo la quale l’aggressione era stata opera di entrambi i fratelli, avrebbe
dovuto far propendere per l’inattendibilità di entrambe le versioni.
5. Inoltre, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, i testimoni non avevano confermato
il narrato del D’Anna essendo sopraggiunti dopo i fatti, mentre il teste Russo, amico del
Ficarra, ritenuto inattendibile, era il solo ad aver assistito alla scena, che aveva
ricostruito nel senso che D’Anna, accusato dall’imputato di avergli rigato l’autovettura,
lo aveva colpito per primo con un pugno, il che era stato confermato dal verbalizzante
De Meo, senza che tale elemento fosse valutato dal giudice di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Esso, sotto l’apparente deduzione di vizi spendibili in questa sede, tende a sottoporre al
giudizio di legittimità aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, mentre a
questa corte compete solo la verifica che le predette valutazioni siano sorrette da una
motivazione congrua ed immune da manifeste illogicità.
3. Premesso che è censurabile in sede di legittimità il vizio di travisamento della prova,
non del fatto (quest’ultimo dedotto dall’impugnante), che deve consistere in una palese
e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione
della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto, si

2

avvalorato da quello del padre, del verbalizzante De Meo, dei testi Zambito e Prestia,

osserva che la sentenza impugnata è esente sia dal vizio in questione che da quello
motivazionale.
4. In primo luogo è aspecifica, non essendo accompagnata dall’indicazione delle ragioni a
sostegno, la censura afferente al giudizio di attendibilità della versione della p.o.
espresso dalla corte territoriale, basata sul mero rilievo che, poiché D’Anna, dopo le
prime dichiarazioni, aveva distinto la posizione di Salvatore Ficarra, fratello
dell’imputato, da quella di quest’ultimo, riconoscendo che il primo era intervenuto ad

qualificate inattendibili.
5. Tale assunto, oltre che generico -anche a fronte del logico rilevo della corte palermitana
secondo cui l’aggiustamento del tiro da parte del teste era sintomatica della spontaneità
delle sue dichiarazioni e del disinteresse per l’esito del procedimento-, ignora gli
ulteriori elementi valorizzati in sentenza a sostegno dell’attendibilità della persona
offesa.
6. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la corte territoriale, pur dando atto
che i testimoni (il padre del D’Anna, il verbalizzante De Meo e Prestia) non erano stati in
grado di confermare il narrato del D’Anna essendo sopraggiunti dopo i fatti, non ha
mancato di evidenziare che costoro (mentre il teste Zambito aveva assistito alla
colluttazione) avevano comunque potuto verificare de visu, nell’immediatezza, che la
p.o. era stata ripetutamente colpita, il che era riscontrato dal certificato medico la cui
esistenza risulta completamente obliterata nel ricorso.
7. Sotto altro versante, si osserva che il giudizio di inattendibilità del teste Russo, che
avrebbe visto il D’Anna, accusato dall’imputato di avergli rigato l’autovettura, colpire
per primo costui con un pugno, è stato saldamente ancorato non solo ai suoi rapporti di
amicizia con il Ficarra, ma all’assenza di conferme obiettive alla tesi del pugno, non
riscontrata da referti medici.
8. E’ poi del tutto inesatto che il verbalizzante De Meo avrebbe confermato la versione del
Russo, essendo intervenuto dopo il fatto ed avendo comunque subito identificato il
soggetto aggredito nel D’Anna.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la
somma da corrispondere alla cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

azione delittuosa già conclusa, entrambe le sue versioni avrebbero dovuto essere

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