Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32940 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32940 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEROLLA ROSA N. IL 11/01/1972
avverso la sentenza n. 3158/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CQ,
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che ha concluso per I ‘ ;Ama- v„

1

Udito • er la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 19/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 21/01/2013 la Corte d’appello di Roma ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato Rosa Merolla alla pena di anni
uno di reclusione e di euro 200,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del
reato di cui agli artt. 110, 81, 455 cod. pen., perché, in concorso con persona
non identificata, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso,
aveva detenuto, speso e messo in circolazione banconote contraffatte da 100
euro.

della contraffazione delle due banconote, utilizzate presso il negozio Kasanova,
per pagare il modesto importo di euro 8,90, e presso il negozio Yves Rocher, per
pagare un acquisto di euro 9,95, valorizzando: a) la spendita delle due
banconote di euro 100 per l’acquisto di prodotti di ridotto valore, mentre un
complice distraeva la cassiera; b) il fatto che l’imputata, dopo avere tentato di
consegnare una banconota alla commessa del negozio Colors & Beauty, che
aveva rilevato la falsità, aveva ripreso frettolosamente la prima, tentando di
effettuare un terzo acquisto presso il negozio Kasanova.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha considerato che
la determinazione della pena operata dal giudice di prime cure appariva congrua,
in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputata, gravata da una
precedente condanna per violazione della legge sugli stupefacenti.
2. La Merolla ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale ritenuto sussistente la consapevolezza della falsità, nonostante che le
cassiere che avevano ricevuto le banconote non le avessero riconosciute come
false e che la stessa ricorrente, sottoposta a perquisizione all’atto dell’arresto,
fosse risultata sprovvista di altre banconote.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per non avere la
Corte territoriale argomentato in ordine al motivo di appello con il quale si era
richiesta una riduzione della pena inflitta.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché aspira, in definitiva, ad
una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza riuscire a dimostrare una
manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
In particolare, la consapevolezza da parte dell’imputata della falsità delle
banconote è stata motivata dalla Corte territoriale, in relazione alle modalità
della condotta (presenza di una complice, tipo di impiego delle banconote, terzo

1

La Corte territoriale ha ritenuto la piena consapevolezza, da parte dell’imputata

tentativo di spendita, una volta che la cassiera del negozio Colors & Beauty
aveva rilevato la contraffazione).
In tale lineare contesto, non assume alcun rilievo la non immediata percepibilità
del falso da parte delle cassiere, così come l’assenza, addosso all’imputata, di
altre banconote, oltre quelle utilizzate, trattandosi di profili che non scalfiscono
sul piano logico la consapevolezza dell’imputata.
2. Il secondo motivo è infondato, giacché la sentenza impugnata, nel rigettare il
motivo di gravame concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio,

la gravità del fatto e il precedente della Merolla.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/05/2014
Il Componente estensore

Il

ha, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ragionevolmente sottolineato

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