Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32938 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32938 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIMEONE CARLO N. IL 14/09/1984
avverso la sentenza n. 44965/2004 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 10/07/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in ersona del D.Qtt. C.) 1″z1
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e,…),
che ha concluso per Q
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL
30 uie 2013
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 23/04/2013
3133/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 luglio 2009 il gip del Tribunale di Napoli, a seguito di sentenza 7
dicembre 2004 dello stesso giudice che aveva applicato su richiesta delle parti a Simeone Carlo
la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’articolo 589 c.p., annullata da sentenza
del 3 febbraio 2009 n. 263 della Quarta Sezione penale di questa Suprema Corte limitatamente
alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida con rinvio appunto al Tribunale di Napoli, irrogava all’imputato la pena di un
2.
Ha presentato ricorso il difensore, denunciando difetto di motivazione quanto alla
quantificazione della durata della sospensione, che si distoglie dal minimo edittale giungendo
ad una misura sensibilmente superiore, limitandosi la sentenza a trattare la questione della
possibilità di comminare la sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, come evidenzia il ricorrente, motiva ampiamente sulla natura di
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e sulla sua indipendenza
dall’accordo delle parti sull’applicazione della pena, questioni peraltro superflue, si osserva per
inciso, visto il contenuto della sentenza della Quarta Sezione sopra citata, cui il giudice di
rinvio, ai sensi dell’articolo 627, terzo comma, c.p.p. è tenuto a uniformarsi. Riguardo invece
alla determinazione della durata della sospensione, non vi è alcuna spiegazione nella
motivazione, che anzi neppure indica il quantum scelto: solo nel dispositivo enuncia che la
sospensione della patente di guida è disposta “per la durata di anni uno”. Si tratta, perciò, di
un’assoluta mancanza di motivazione, onde la sentenza deve essere annullata con rinvio
ancora al Tribunale di Napoli per nuovo esame in ordine alla determinazione della durata della
sanzione di sospensione della ipatente di guida.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
dente
anno di sospensione della patente.