Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32936 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32936 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCAVONE VITO N. IL 16/08/1970
avverso la sentenza n. 4699/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k-1che ha concluso per kJ, N.A.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 23/04/2013
3226/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 ottobre 2012 la Corte d’appello di Firenze, respingendo l’impugnazione
proposta da Scavone Vito, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 novembre
2010 che lo aveva condannato alla pena di cinque mesi di reclusione ed euro 300 di multa per
il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p e 2 I. 638/1983 e successive modifiche per avere più
volte, in esecuzione della stessa intenzione, omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali
2.
Ha presentato ricorso il difensore, denunciando difetto di motivazione quanto alla
eccessività della pena, poiché la sentenza avrebbe motivato solo in ordine alle attenuanti
generiche, nonché difetto di motivazione sulla richiesta conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria ex articolo 53 I. 689/1981.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nell’atto d’appello, quale terzo motivo, era stata denunciata l’eccessività della pena,
adducendo che l’unica ragione per cui il giudice di primo grado aveva comminato una pena
assai superiore al minimo edittale e negato le attenuanti generiche, cioè l’esistenza di
precedenti penali, in concreto non era di supporto sufficiente. Nel petitum conclusivo, poi,
l’appellante aveva chiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi
dell’articolo 53 I. 689/1981 dichiarando non sussistente alcun elemento ostativo di cui agli
articoli 53 e 59 della suddetta legge.
La corte territoriale, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha effettivamente motivato solo
sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza menzionare la questione
dell’irrogazione di una pena Isuperiore al minimo edittale, e senza neppure richiamare come
condivisibile per una implicita integrazione la sentenza di primo grado. Né tantomeno figura
nella rapida motivazione alcun riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria che aveva inequivocamente avanzato l’appellante.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (il
che, si nota per inciso, non osta alla formazione progressiva del giudicato sulla esistenza del
reato e sulla responsabilità penale dell’imputato, giudicato che impedisce pertanto la
prescrizione del reato stesso: ex multis Cass. sez. IV, 1 luglio 2010 n. 24732; Cass. sez. II, 1
marzo 2010 n. 8039; Cass. sez. IV, 20 novembre 2008-22 gennaio 2009 n. 2843) con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013
I Presidente