Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32934 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32934 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROIA ANTONIO N. IL 02/11/1951
avverso la sentenza n. 1616/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per kl
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. Le_ 31..-+.1■ :3

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Data Udienza: 23/04/2013

47373/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del i giugno 2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato sentenza del
Tribunale di Cassino del 1 aprile 2008 – impugnata dall’imputato Antonio Proia e dalle parti
civili -, che aveva dichiarato la prescrizione di vari reati contestati a Proia per avere apposto
firma apocrifa di tale ingegner Luciano Pironi sulla documentazione allegata alle richieste di
autorizzazione sismica per varie opere edilizie (capi t,u,v,w,x,y,z,aa) e per avere indotto in

(capi bb e cc), assolvendo invece l’imputato da reati di concussione, abuso d’ufficio e calunnia.
2. Ha presentato ricorso l’imputato, sulla base di quattro motivi; ha presentato ricorso altresì
il difensore, sulla base degli stessi motivi„ integrandone l’illustrazione tramite l’inserimento
delle fotocopie di documenti (pagine 6-8). Il primo motivo denuncia violazione degli articoli
479 c.p., 18 I. 64/1974, 7 L.R. Lazio n.4 del 1985 e 129, secondo comma, c.p.p., affermando
che, quanto alle imputazioni sub bb) e cc) (la prima ex articoli 81 cpv., 48, 479 c.p., la
seconda ex articoli 81 cpv., 48 c.p. 20 I. 64/74), non vi sono state induzioni in errore come
indicato nelle imputazioni, per cui l’imputato avrebbe dovuto essere assolto pur in presenza di
causa di estinzione per prescrizione. Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale per
inadeguata considerazione degli elementi che dovevano portare alla suddetta assoluzione. Il
terzo motivo denuncia violazione degli articoli 48, 479, 480 c.p. e 129 c.p.p., poichè la
imputazione sub bb), nella denegata ipotesi che vi sia stato falso per induzione, integrerebbe
reato di cui agli articoli 48 e 480, anziché 48 e 479 c.p., dato che la falsità riguarderebbe
autorizzazioni. Il quarto motivo (rubricato erroneamente come quinto nel ricorso dell’imputato)
denuncia difetto motivazionale sulla questione del motivo precedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente i fondato.
3.1 Il primo motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge in rapporto agli
articoli 479 c.p., 18 I. 64/1974, 7 L.R. Lazio n. 4 del 1985 e 129, secondo comma, c.p.p., in
realtà persegue un terzo grado fattuale. Richiama infatti quanto dedotto nell’atto d’appello,
cioè che nelle autorizzazioni cui fanno riferimento i capi d’imputazione bb) (di cui agli articoli
81 cpv., 48, 479 c.p., per avere indotto in errore – con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso consistite nella condotta di cui alle precedenti imputazioni di falso avendo
apposto sulla documentazione la firma apocrifa dell’ingegner Luciano Pironi – il dirigente del
settore della regione Lazio Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità Settore Decentrato
0.0.L.L.P.P. Frosinone, che rilasciava le conseguenti rispettive autorizzazioni sismiche ai sensi
della Legge Regionale n.4/85, attestanti falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare
la verità) e cc) (di cui agli articoli 81 cpv., 48 c.p., 20 I. 64/74 per avere con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, consistite nella stessa condotta criminosa di

errore i pubblici ufficiali che in base a tale documentazione avevano rilasciato le autorizzazioni

apposizione di firma apocrifa, indotto in errore i titolari delle autorizzazioni sismiche che
realizzavano le opere in cemento armato senza l’autorizzazione ex articolo 18 I. 64/74) non vi
è affermazione sulla legittimazione e competenza del progettista a redigere e presentare il
progetto e circa la sottoscrizione del progettista; sempre dall’atto d’appello il motivo trae una
citazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 11951/74 che non distinguerebbe ai
fini della sottoscrizione il diplomato dal laureato. Adduce altresì il motivo che l’imputato
sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste per un fatto analogo a quello di cui

imputazioni bb) e cc) “non sussistono le induzioni in errore asserite nelle imputazioni stesse”.
Proprio questa conclusione delle argomentazioni dimostra che il motivo mette in discussione il
contenuto dell’accertamento di fatto, proponendo una versione alternativa e chiedendo al
giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori
per pervenire a constatare l’assenza delle induzioni in errore nei concreti casi di cui alle
imputazioni suddette. Il motivo è pertanto inammissibile.
3.2 Il secondo motivo ripropone indirettamente quanto ha tentato di introdurre il motivo
precedente in termini fattuali, censurando la motivazione per non aver argomentato nulla “in
ordine agli aspetti considerati nel motivo che qui precedono” (sic). Peraltro, la motivazione è
stata formulata in modo adeguato, tenuto conto del fatto che era maturata la prescrizione dei
reati di cui ai due capi d’imputazione suddetti, onde il vaglio per evitare la declaratoria di
estinzione per prescrizione doveva dare esito evidente della sussistenza di fattispecie ex
articolo 129, secondo comma,c.p.p. La corte, infatti, ha ritenuto mancante “la prova evidente
che l’appellante non abbia commesso i falsi e le induzioni in errore” di cui ai capi d’imputazione
bb) e cc) perché “i proprietari degli immobili per i quali erano state presentate le richieste di
autorizzazione sismica hanno concordemente dichiarato di non avere avuto contatti con
l’ingegnere Pironi, della cui firma è pacifica la falsità, ma di avere conferito l’incarico sia del
progetto sia della realizzazione dei lavori proprio al geometra Proia” il quale avrebbe ammesso
egli stesso la configurabilità di indizi a suo carico (motivazione, pagine 2-3), così in sostanza
riconoscendo l’assenza di una evidente non colpevolezza. Il fatto poi che non siano stati

all’imputazione bb), con sentenza passata in giudicato, e da tutto questo deduce che per le

menzionati in detta motivazione gli elementi riproposti nel primo motivo di ricorso non inficia,
poiché la motivazione, come si è appena visto, è logica e congrua, e dunque implicitamente
assorbe quello che non ha espressamente menzionato ma che non ha natura di decisività, cioè
non è idoneo a infrangere l’apparato argomentativo con il quale il giudice di merito – che infatti
non è obbligato a menzionare espressamente ogni dato probatorio ed ogni argomento
difensivo in difetto di decisività – ha costruito il suo accertamento fattuale (cfr. Cass. sez. IV,
13 maggio 2011 n. 26660 e Cass. sez. VI, 4 maggio 2011 n. 20092). In conclusione, il
secondo motivo risulta manifestamente infondato.
3.3 D terzo motivo, che denuncia violazione degli articoli 48, 479, 480 c.p. e 129 c.p.p.,
poichè nella imputazione sub bb), qualora vi sia stato falso per induzione, riguardando la

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falsità autorizzazioni, sussisterebbe il reato di cui agli articoli 48 e 480, anziché quello ex
articoli 48 e 479 c.p., può essere accorpato nel vaglio al motivo seguente, che lo sostiene sul
piano motivazionale. La questione era già stata proposta in sede di appello ma effettivamente
senza risposta dalla corte territoriale; e la doglianza è fondata. Il capo di imputazione, già
richiamato più sopra, descrive una condotta criminosa di falso che induce il dirigente del
settore competente della regione Lazio al rilascio di autorizzazioni sismiche. Il perno della
qualificazione giuridica che l’imputazione fornisce di tale condotta è l’articolo 479 c.p., che

ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
integra invece il reato di cui all’articolo 480 c.p.: e nel caso di specie è indiscusso che il
pubblico ufficiale, indotto in errore dall’imputato tramite l’inganno della firma apocrifa
dell’ingegnere ex articolo 48 c.p., ha immesso il falso in autorizzazioni amministrative
antisismiche (cfr. da ultimo per un caso analogo di falso per induzione in errore di un
funzionario per il rilascio di un titolo abilitativo, qualificato appunto nella fattispecie di cui
all’articolo 480 c.p., Cass. sez. III, 24 maggio 2012 n. 19653). Riqualificando il reato di cui al
capo bb) ex articolo 480 c.p. non viene comunque meno la maturazione della prescrizione e
rimane pertanto confermato il resto della sentenza impugnata. Ne consegue che tale sentenza
è annullata senza rinvio limitatamente alla riqualificazione del reato – estinto per prescrizione di cui al capo bb) ai sensi degli articoli 81 cpv., 48 e 480 c.p., in luogo degli articoli 81 cpv., 48
e 479 c.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 81 cpv., 48 e
480 c.p. così riqualificato il reato di cui al capo bb) dell’imputazione (artt. 81 cpv., 48 e 479
c.p.) perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto del ricorso.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

concerne la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; la falsità

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