Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32934 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32934 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEDDA SALVATORE N. IL 24/11/1963
avverso la sentenza n. 2721/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 09/05/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

4q-17

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gabriele Mazzotta, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per declaratoria di prescrizione del reato.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Fabiana Fois, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

d’Appello di Catania in data 11 gennaio 2012 che confermava la decisione del Tribunale
di Caltagirone del 3 aprile 2008 con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena
di euro 35 di multa, al risarcimento del danno in favore della parte civile, oltre al
pagamento delle spese, perché ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 612 del
codice penale per avere minacciato Lo Bianco Salvatore in data 13 luglio 2004.
2. Avverso la decisione di primo grado aveva proposto appello Ledda Salvatore chiedendo
l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto la prova si fonda solo sulle
dichiarazioni della parte offesa, non confermate da quelle dei testi escussi. La Corte ha
ritenuto infondata la doglianza confermando la decisione.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Ledda Salvatore lamentando vizio
di motivazione attesa la mancanza di chiarezza della deposizione della persona offesa e
delle altre dichiarazioni testimoniali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Preliminarmente va rilevato che il termine di prescrizione del reato è maturato alla data
del 23 marzo 2012, successiva alla decisione della sentenza di secondo grado (11
gennaio 2012). Orbene il motivo di impugnazione, per quel che si dirà, è inammissibile
e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale non si deve tenere conto, poiché “I’

1. Ledda Salvatore propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte

inammissibilità preclude ogni possibilità, sia di far valere, sia di rilevare di ufficio
l’estinzione del reato per prescrizione (Cassazione penale sez. III, 08 ottobre 2009, n.
42839).
2. Con l’unico motivo di ricorso Ledda Salvatore lamenta mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione poiché il presunto tenore minaccioso delle frasi
riferite all’imputato non era emerso in maniera chiara dalla deposizione della persona
offesa a causa delle difficoltà di espressione dovute all’età avanzata. Neanche dalla
deposizione dal teste Guerrieri è dato acquisire elementi ulteriori per avere lo stesso
dichiarato di non avere assistito al diverbio tra Ledda Salvatore e non Lo Bianco e la
teste Lo Bianco Grazia ha dichiarato di non aver udito il tenore del espressioni.

z-/

3. Il motivo è inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza non avendo il
ricorrente riportato per intero il testo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai
testimoni citati in ricorso, essendosi invece limitato a riassumere le dichiarazioni che,
secondo una impostazione difensiva, i soggetti avrebbero reso. Infatti, il ricorrente che
intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha
l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione
dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la

(Cassazione penale , sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982).
4. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000, in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 09/05/2014

4

Il Consigliere estensore
Gabr’ele Positano

Il Presidente

citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto

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