Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32933 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32933 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PETRILLO SALVATORE N. IL 21/04/1975
avverso la sentenza n. 1778/2009 TRIBUNALE di NOLA, del
04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Gcnerale in persona del Dott.
che ha concluso per k.),
vS -\-). ^,–aerz•

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

46707/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2012 il Tribunale di Noia ha condannato Di Petrillo Salvatore alla
pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’articolo 279, comma primo,d.l. 152/2006
perché esercitava l’attività di fabbro utilizzando attrezzi (un flex elettrico e una saldatrici a filo
continuo) il cui uso determinava ,emissioni in atmosfera senza essere in possesso
dell’autorizzazione.

fondato la condanna sulla testimonianza di Del Prete Luisa, della Polizia Provinciale di Napoli,
per cui l’opificio avrebbe operato in assenza di autorizzazione, pur avendone il titolare inoltrato
richiesta; il Tribunale ha inoltre affermato che l’inquinamento non poteva definirsi poco
significativo, nonostante che la testimone lo avesse qualificato tale e avesse dichiarato che vi
fosse un impianto di captazione delle emissioni in atmosfera a suo dire appropriato. Si sarebbe
trattato dunque di un’attività a ridotto inquinamento atmosferico, al riguardo il ricorrente
richiamando la relativa normativa (d.p.r. 25 luglio 1991 e d.p.r. 203/1988.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione che il giudice di merito ha posto a
fondamento della condanna dell’imputato. In particolare, non vi è contraddittorietà tra l’avere
valorizzato le dichiarazioni della testimone Del Prete sul fatto che l’opificio utilizzava gli attrezzi
in questione senza autorizzazione e l’avere ritenuto – diversamente da quanto dichiarato dal
teste, la quale sul punto ha, è evidente, manifestato una opinione personale – che l’attività
rientrasse nel genere ad inquinamento poco significativo, non essendo il personale avviso di un
teste elemento idoneo a qualificare contraddittoria la sua non condivisione da parte del giudice,
cui solo spettano le valutazOni di merito, dovendo il teste apportare unicamente fatti, ex
art.194 c.p.p.. D’altronde, si rileva altresì in considerazione dei riferimenti normativi che il
ricorrente ha inserito nel motivo, chiaramente intendendo introdurvi anche una doglianza di
violazione di legge, che la Giunta Regionale della Campania ha pubblicato un elenco intitolato
“Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”, tra esse (specificamente sub 2)
inserendo le lavorazioni meccaniche ma con esclusione dell’attività di verniciatura, trattamento
superficiale dei metalli e smerigliature, cadendo perciò inequivocamente l’attività dell’opificio
dell’imputato in detta esclusione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando vizio motivazionale. Il Tribunale ha

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

sidente

Ili

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