Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32933 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32933 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCARDELLI ANGELO N. IL 06/04/1942
avverso la sentenza n. 2460/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv7
,

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/05/2014

.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza resa in data 12 marzo 2007, confermata dalla Corte d’appello

l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, il Tribunale di Teramo
condannava Moscardelli Angelo per i delitti di violazione di domicilio, ingiuria
aggravata, danneggiamento e minaccia, commessi nei confronti di Bitetta
Barbara.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato, con atto del
proprio difensore, avv. Gabriele Rapali, con il quale si deduce violazione
dell’articolo 606, lettera B ed E, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in
presenza di affermazioni contrarie dei testi di difesa Nista e Corradetti,
completamente ignorate dal giudice di seconde cure.
2.1 II ricorrente inoltre giudica erronea ed insufficiente la motivazione della
sentenza in ordine ai criteri di liquidazione del danno, quantificato in via
equitativa in maniera apodittica, senza indicare i criteri seguiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può formare oggetto
di ricorso l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla
congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella
fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto,
Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova
è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono,
per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza
accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla
fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con
affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della
Corte Suprema.
1.2 La Corte territoriale ha confermato la valutazione di attendibilità delle
2

di L’Aquila ai soli fini civili il 22 giugno 2012, dichiarando contestualmente

dichiarazioni della persona offesa, alla quali, occorre ricordare, non si applicano
le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., potendo essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.

con l’imputato in termini di “forte amicizia”, anziché di “relazione sentimentale”
(come in realtà era) era da attribuire ad un naturale ed iniziale riserbo, a fronte
di una situazione poco edificante. Anche l’ulteriore imprecisione (la dimenticanza
in ordine alla consegna di copia delle chiavi della propria abitazione all’imputato)
non è stata ritenuta rilevante, in considerazione delle conferme fornite dal teste
Tatti e soprattutto alla luce delle numerose contraddizioni tra le deposizioni dei
testi di difesa Nista e Corradetti (riguardanti proprio la dinamica dei fatti).
1.3 Quanto alle doglianze riguardanti le statuizioni civili, le censure sulla
indeterminatezza dei criteri di liquidazione sono inammissibili, perché proposte
per la prima volta in questa sede (in appello il Moscardelli ha censurato
solamente il nesso eziologico tra condotta e danni) e comunque manifestamente
infondate, considerata la determinazione equitativa e l’entità estremamente
ridotta dell’importo (appena 2000€ per 4 diversi reati, due dei quali, le ingiurie e
le minacce, continuati), che non può ritenersi esorbitante, in assenza peraltro di
specifiche doglianze della difesa.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria,
il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014
Il consigliere estensore

253214); la decisione di appello precisa che l’aver definito i rapporti personali

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