Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32932 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32932 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Diop Diang, nato a Dakar (Senegal) 1’01/01/1986

avverso la sentenza del 14/11/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Milano del 24/10/2008, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Diang Diop per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., commesso in Milano il
09/12/2006 ponendo in vendita dodici cinture recanti marchi contraffatti D&G,
Armani, Cavalli e Gucci. La sentenza di primo grado veniva riformata con
1

Data Udienza: 07/05/2014

l’assoluzione dall’imputazione del reato di cui all’art. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, non più previsto dalla legge come reato, e la conseguente rideterminazione
della pena in mesi due di reclusione ed C. 132 di multa.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce mancanza di
motivazione in ordine alla finalità di vendita della detenzione degli oggetti
rinvenuti in possesso dell’imputato, e contraddittorietà del riferimento, a tali
effetti, ad argomenti riconducibili al diverso aspetto della grossolanità della

2.

Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce illogicità della

rideterminazione della pena pecuniaria, per effetto dell’assoluzione dall’ulteriore
imputazione del reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 286 del 1998, in C. 132, in quanto
non risultante dalla riduzione di un terzo, per il rito, della pena di C. 200 ottenuta
a seguito dell’esclusione dell’aumento per la continuazione con il predetto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
inammissibili.
La censura di carenza motivazionale sulla finalità di vendita degli oggetti
detenuti dall’imputato è generica nel momento in cui la sentenza impugnata
faceva esplicito riferimento in proposito al numero degli oggetti detenuti ed al
luogo in cui tale detenzione avveniva; richiamando, con quest’ultimo accenno,
quanto osservato nella sentenza di primo grado sulla significatività della
circostanza per la quale il Diop esponeva i prodotti nei pressi della zona di
svolgimento di una nota fiera commerciale milanese. Il punto era quindi oggetto
di una motivazione esauriente e peraltro autonoma rispetto a quella relativa alla
diversa questione della grossolanità del falso, dedotta con l’atto di appello e non
riproposta in questa sede, essendo pertanto manifestamente infondato il rilievo
di contraddittorietà della motivazione sollevato in merito dal ricorrente.

2. E’ altresì inammissibile il motivo proposto sul trattamento sanzionatorio.
L’asserzione del ricorrente per la quale, rideterminata la pena pecuniaria di
base in C. 200 a seguito dell’esclusione dell’aumento applicato in primo grado
per la continuazione con il reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 286 del 1998, in ordine
al quale l’imputato veniva assolto all’esito del giudizio di appello, detta pena
sarebbe stata ridotta per il rito abbreviato in misura inferiore al terzo previsto
dalla legge, è manifestamente infondata. La pena di C. 132, irrogata con la
2

contraffazione.

sentenza impugnata, è invero inferiore a quella di €. 133,3 (periodico) derivante
dall’esatta riduzione di un terzo della somma di €. 200, pertanto ridotta in
misura semmai superiore a quella stabilita in termini rigidi dalla norma.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Consigliere estensore

equo determinare in €.1.000.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA