Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32931 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32931 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Borrelli Luciano, nato a Cerignola il 14/01/1974

avverso la sentenza del 18/02/2013 della Corte d’Appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, del 05/11/2008, con la quale Luciano
Borrelli era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen.,
commesso il 09/09/2005 denunciando falsamente, nel corso della redazione di

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Data Udienza: 07/05/2014

un verbale di esecuzione della revoca della propria patente di guida da parte di
agenti di Polizia di Cerignola, l’avvenuto smarrimento del documento.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge ed illogicità della motivazione nel riferimento ad una precedente denuncia
di smarrimento della patente del Borrelli, con rilascio di un nuovo documento,
risalente a due anni prima dei fatti, rispetto alla circostanza dell’aver l’imputato
omesso di consegnare la patente alla data indicata nell’imputazione per non
ricordare, dato il tempo trascorso, se il documento fosse stato smarrito o già

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita infatti a riproporre genericamente la tesi di
un’incolpevole dimenticanza sulla disponibilità del documento del quale gli era
stata richiesta la consegna, non proponendo alcuna effettiva censura sulla
significatività probatoria delle considerazioni della Corte territoriale per le quali il
Borrelli, giustificando la mancata consegna con lo smarrimento precedentemente
denunciato, ometteva alcun riferimento al duplicato nel frattempo rilasciatogli.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Consigliere estensore

revocato.

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