Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32930 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32930 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORCH AMOR BEN LAZAR N. IL 07/11/1978
avverso la sentenza n. 3029/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI

liti V 74 r-01 -‘.0.1 %
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

31341/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 giugno 2012 la Corte d’appello di Venezia ha respinto appello
presentato da Torch Amor Ben Lazar contro la sentenza del G.U.P. dello stesso Tribunale che in
data 25 gennaio 2011 lo aveva condannato per il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/1990
alla pena di un anno di reclusione ed euro 3000 di multa.
2. Ha presentato ricorso ‘il difensore, cori un unico motivo di illogicità e contraddittorietà

responsabilità dell’imputato per i fatti a lui ascritti. Censura la sentenza per avere
erroneamente valutato le s.i.t. rese da tale Allegramente Filippo, le quali non sarebbero
comunque confermate da ulteriori elementi di prova agli atti, per cui costituirebbero l’unico
fondamento della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata offre un’adeguata motivazione in ordine agli elementi probatori
utilizzati in termini di responsabilità penale, non solo richiamando esaustivamente la
motivazione di primo grado (pagine 1-2) – da cui si evince che non solo le dichiarazioni rese
dall’acquirente dello stupefacente, Allegramente Filippo, ma anche l’accertamento sull’utilizzo
di una utenza telefonica, ceduta da quest’ultimo al suo fornitore di droga, nonché numerosi
servizi di osservazione erano stati posti a base dell’accertamento fattuale (sull’integrazione
reciproca delle motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito, recente arresto è Cass. sez.
III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926) – , ma altresì valutando espressamente il
contenuto delle dichiarazioni di Allegramente (che, secondo il ricorrente, sarebbero dubitative),
e giungendo in modo lineare e logico a ritenere che le sue “espressioni letterali non consentono
di nutrire dubbi sul nucleo fondamentale della contestazione” (motivazione, pagina 3),
congruamente poi collegando ciò con il riscontro che a tali dichiarazioni avevano dato le
indagini di polizia giudiziario più sopra richiamate. Nessuna contraddittorietà, né tanto meno
nessun travisamento di prova si ravvisano quindi nell’apparato motivazionale della sentenza
impugnata.
In conclusione, da quanto esposto emerge la inammissibilità del ricorso, cui consegue la
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data
13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone, che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

manifesta della motivazione, nonché motivazione insufficiente, con riferimento alla ritenuta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00in favore della Cassa delle Ammende.

Il Consigliere e nsore

Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

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