Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3293 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3293 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CARLINO GIORGIO N. IL 10/04/1958
avverso la sentenza n. 1045/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Genera1e in persona del Dott.
che ha concluso per pkwkIlit

Mimo iljtto.,

Udito, per

arte civile, l’Avv

Uditi dffezsor Avv.

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, con sentenza del
13.5.2010, dichiarato Carlino Giorgio colpevole del reato di cui all’art. 589, in
relazione all’art. 141, cod. della str., ai danni di Tredici Rosalba, deceduta
dopo lunga degenza ospedaliera, a seguito dell’incidente stradale occorso
dopo che l’autovettura dell’imputato, secondo quel che risulta accertato dai
giudici di merito, sbandata sull’opposta corsia di marcia, andava ad investire
sospesa reputata di giustizia.
1.1. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 3/11/2011, in
parziale riforma della statuizione di primo grado, appellata dall’imputato,
riconosciute le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, rideterminava
la pena.
2. Il Carlino propone ricorso per cassazione, prospettando le
seguenti censure.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione
all’art. 192, cod. proc. pen., per avere la Corte di merito fondato il proprio
convincimento di colpevolezza attraverso «argomentazioni intrise di
contraddizioni, inverosimiglianze e illogicità che ne fiaccano il contenuto, in
quanto prive di elementi di riscontro e smentite dalle prove acquisite
processualmente>>.
Al riguardo il ricorrente osserva che il brigadiere Rosato Paolo, sentito in
qualità di teste, aveva fornito un quadro alquanto confuso del teatro del
sinistro, che non consentiva di collocare i mezzi al momento dell’impatto, il
punto di quest’ultimo, la velocità tenuta; né poteva attribuirsi valore decisivo
alle dichiarazioni del teste Ruscelli (trasportato nell’auto della vittima) a
riguardo della stima della velocità dell’autovettura dell’imputato. Né, pareva
logico attribuire rilevanza all’ora notturna e alla scarsa visibilità, stante che
l’incidente avvenne alle ore 13,00 del 27 agosto.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo viene dedotta mancanza di
statuizione sull’eccezione di prescrizione alla data del 3/11/2011, da reputarsi
fondata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

violentemente quella condotta dalla vittima, condannò il medesimo alla pena

3. Inammissibile per mancanza di sufficiente specificazione, oltre che
per manifesta infondatezza, deve considerarsi il primo motivo. Al di là
dell’aspra severità della critica, in effetti, non è dato cogliere, se non assai
marginalmente e del tutto senza fondamento (si veda immediatamente
appresso), lo specifico riferimento all’episodio qui in esame, trattandosi, in
definitiva, di manifestazione di dissenso che potrebbe essere rivolta a
qualunque sentenza.
Il lamentato limite mnemonico del teste Rosato e il prospettato errore
argornentativo della Corte territoriale, il quale, privo di contraddizioni ed
illogicità manifesta, non può, in questa sede, essere sottoposto a censure.
Attraverso, infatti, le tracce di pattinamento dell’autovettura condotta dal
ricorrente e i segni di scalfitura all’interno della semicarreggiata percorsa dalla
vittima, i giudici di merito hanno ricavato che il Carlino, perso il controllo
dell’autovettura da lui condotta, andò a collidere violentemente con quella
della vittima, marciante in senso contrario (il punto d’urto viene individuato,
per scienza comune, nel luogo ove si rinvengono i frammenti dei vetri e le
perdite d’olio).
La deposizione della Teste Concetta Ruscelli, trasportata dalla vittima,
non ha assunto affatto peso decisivo nelle argomentazioni della Corte di
merito, proprio tenuto conto della inequivoca ricostruzione della dinamica
incidentale registrata dalle tracce lasciate in loco dai mezzi coinvolti. Tuttavia,
non v’è ragione per negare affidabilità alla detta teste, la quale, è bene
chiarire, in quanto terza trasportata non ha alcuno specifico interesse a che
venga affermata la responsabilità del Carlino, piuttosto che riconosciuta quella
della vittima, stante che, come che sia, ha il diritto a conseguire l’integrale
risarcimento del danno patito. Non v’è dubbio che, al di là della difficoltà di
ponderare esattamente l’entità della velocità di un veicolo (valutazione
questa, peraltro, affidata all’ordinaria sfera sensoriale), la detta teste
indiscutibilmente ebbe modo di vedere l’invasione di carreggiata
dell’autovettura investitrice.
4. Radicalmente difforme dalla regolamentazione di legge risulta la
dedotta prescrizione e, pertanto, trattandosi di prospettazione inammissibile,
a cagione della sua manifesta infondatezza, oggi, il ricorrente non può dolersi
della mancata presa in esame da parte della Corte territoriale.
Invero, senza tener conto dei periodi di sospensione, il delitto di omicidio
colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale,
prima della riforma operata con la L. n. 251/05, tenuto conto del periodo
interruttivo massimo, era di 15 anni (art. 157, n. 3 e 160, all’epoca vigenti).
2

nell’indicazione dell’ora dell’incidente non influiscono affatto sul percorso

Anche a voler considerare la disciplina post riforma, che qui non si applica
(art. 3 della citata legge n. 251), dal novellato art. 157, commi 1 e 6 e tenuto
conto del periodo interruttivo massimo (comb. Disp. Artt. 160 e 161, cod.
proc. pen.), si giunge allo stesso risultato. Risalendo il fatto (decesso della
p.o.) al 16/1/2004 la dedotta prescrizione, a tutt’oggi, non consta essere
maturata.

5. L’epilogo giustifica la condanna del ricorrente alle spese processuali e al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così de

orna il 23 /11/2012.

Il Co

elIl Presidente
,…i (LUGG) Lo il 1 , li 4,1A,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.

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