Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32928 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32928 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASO GIORGIO N. IL 21/04/1942
avverso la sentenza n. 2936/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale persona del Dott. rdt0 p i
che ha concluso per i

6901-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udittsi()difensortAvv. rS29,-A

e

42/e

Data Udienza: 15/04/2014

Con sentenza in data 16.10.12 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la
sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Dolo ,in data 23.5.11,nei confronti di MASO
Giorgio,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt582-583 CP,commesso in danno di Perini
Letizia, nel corso di una lite insorta per contrasti tra condomini (frattura del perone ed
altro,giudicata guaribile oltre i 40 giorni)-fatto acc.in data 13.8.07L’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione,oltre al
risarcimento dei danni a favore della parte civile,alla quale era stata assegnata la provvisionale
di €15.000,00La Corte di Appello riduceva la pena ad anni uno di reclusione,e la provvisionale ad euro 5.000
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-nullità della sentenza per violazione dell’art.525 co.II CPP,evidenziando che risultava mutata
la composizione del collegio giudicante in appello,in persona del Presidente,dopo la prima
udienza 2-che vi erano i presupposti per pronunziare l’assoluzione dell’imputato,rilevando
inattendibilità della persona offesa costituitasi parte civile,e lamentando erronea valutazione
delle risultanze ,per carenza di prove.
3-censurava la mancata ammissione di una perizia medico legale,richiesta
dall’imputato,evidenziando che il medico esaminato in dibattimento aveva dichiarato di non
essere ortopedico; peraltro evidenziava l’assenza di nesso di causalità tra la lesione al
ginocchio e quella al perone.
4-nullità della sentenza per mancata specificazione del computo di pena.
5-eccessiva entità della pena,e omessa applicazione del beneficio della sospensione della
provvisionale di euro 15.000,ex art.600 co.3 CPPA riguardo rilevava che l’imputato versava in precarie condizioni familiari.
6-censurava infine la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
In ordine al primo motivo,si osserva che le censure riguardanti il mutamento della
composizione del collegio non valgono ad inficiare di nullità il provvedimento impugnato,alla
stregua del principio sancito da questa Corte , Sez.II-n.26135 del 25-3-2011-RV250550-per
cui -non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora,in grado d’
appello,la sentenza venga deliberata da un giudice diverso da quello che,dopo l’accertamento
della regolare costituzione delle parti,si sia limitato a respingere l’istanza di rinnovazione
dell’istruttoria-2-In riferimento alle ulteriori censure si osserva che il secondo motivo appare ripetitivo di
quanto dedotto in appello,ove si contestava l’attendibilità della persona offesa.
Sul punto la decisione appare specificamente motivata,ove evidenzia che la difesa non aveva
contrastato le valutazioni espresse dal primo giudice (v.lf.10 della sentenza) condividendo il
giudice di appello i rilievi svolti sul punto dal giudice di prime cure,che aveva ritenuto evidente
lo stato di collera dell’imputato,che si era recato dalla persona offesa,e l’inverosimiglianza della
versione del predetto ricorrente,che aveva sostenuto che le lesioni erano state causate da una
caduta accidentale della donna.Sull’argomento la sentenza risulta specificamente motivata,in
modo coerente con le risultanze dibattimentali(v.f1.11ove si valuta la tipologia delle lesioni in
relazione agli esiti di pregressi fattori ,in base a documentazione costituita da referto
radiografico del 14.8.2007A riguardo la Corte argomenta logicamente sulla attendibilità della persona offesa,corroborata
da deposizione del medico curante.
Pertanto deve ritenersi esaustiva la verifica della attendibilità della persona offesa,conforme ai
canoni giurisprudenziali di legittimità(v.Sez.IV-9.4.2004,n.16860-RV227901-per cui le
dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa,anche se costituita parte civile,da valutare

RITENUTO IN FATTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 15 aprile 2014.

con opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di attendibilità
oggettivi e soggettivi-possono tuttavia essere assunte,anche da sole,come fonte di prova3-Ugualmente deve ritenersi infondata deve ritenersi la censura attinente alla mancata
assunzione di perizia inerente alle lesioni.
Sul punto si desume dal testo della sentenza (v.f1.15-16) che la Corte territoriale ha reso
congrua motivazione,da ritenere conforme ai canoni giurisprudenziali ivi espressamente
richiamati ,ove rileva che ai fini dell’indagine sulle lesioni risulta legittimamente utilizzata la
deposizione del teste medico curante,che aveva esaminato la documentazione offerta dalla
parte lesa(in virtù del principio giurisprudenziale sancito da Cass.Sez.II,n.40840 del 19-92007-RV 238758Peraltro deve evidenziarsi che la mancata assunzione di perizia non si traduce nell’omessa
assunzione di prova decisiva,stante la natura della indagine tecnica (v.Cass.Sez.VI4.4.2003,n.17629-Zandri-RV226809-ove si stabilisce che l’accertamento peritale,mezzo di
prova neutro e,come tale,non classificabile né quale prova a carico né quale prova a
discarico(art.495,comma 2 cpp.)dell’accusato,non può essere ricondotto alla nozione di “prova
decisiva” la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art.606 lett.d) CPP)Deve rilevarsi inoltre che la sentenza rende specifica motivazione circa i presupposti del nesso
di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo,disattendendo con logiche
argomentazioni i rilievi difensivi sul punto.
Pertanto deve ritenersi correttamente vagliata la configurabilità degli elementi costitutivi del
reato.
-Si rivelano,infine,manifestamente infondati i rilievi inerenti al difetto della motivazione in
ordine alla entità della pena inflitta ed alle richieste avanzate dalla difesa per quanto riguarda il
beneficio della sospensione condizionaleSi osserva che su tali punti la sentenza si presenta specificamente motivata a fl.18 e
seg,esprimendo un giudizio di congruità della pena ,in riferimento alla gravità del fatto ed alla
personalità dell’imputato,già gravato da precedenti penali,riducendola ad ani uno di reclusione
con le generiche ritenute equivalenti.
D’altra parte,per quanto riguarda il beneficio della sospensione condizionale,che il primo
giudice aveva concesso sottoponendolo alla condizione del versamento della somma definita a
titolo di provvisionale,si evidenzia che la Corte di appello ha reso esaustiva motivazione,nel
disattendere le richieste di revoca della condizione suddetta al beneficio menzionato,e la
condanna al pagamento della provvisionale ,in accoglimento parziale delle richieste difensive
risulta ridotta congruamente nel limite ritenuto dal giudice rispondente alle complessive
disponibilità dell’obbligato.
Il beneficio della sospensione condizionale non risulta revocato,legittimamente,avuto riguardo
alla mancanza dei presupposti di legge,come da motivazione specifica della Corte territoriale.
In conclusione si impone dunque il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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