Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32927 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32927 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOZZA FERDINANDO N. IL 16/02/1972
COSTANZO LUIGINA N. IL 16/11/1973
avverso la sentenza n. 1169/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k ovu;c0 0..ek
che ha concluso per ,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

RITENUTO IN FATrO
1. Con sentenza 314.2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la
pronuncia del Tribunale di 1,amezia Terme che aveva dichiarato la responsabilità penale
di Fozza Ferdinando e Costanza Luigina per violazioni in materia edilizia, antisismica e
sulle opere in cemento armato, condannandoli alla pena di giustizia.
2.

Per l’annullamenta della sentenza ricorrono in cassazione gli imputati

deducendo con due motivi:

– la violazione dell’art. 7 cpp in relazione all’art. 606 comma 1 lett. c ed e cpp per
violazione del principio di Ofettività del diritto di difesa;
– la violazione dell’art. 161 comma 4 cpp in relazione agli artt. 178 e 179 cpp e
606 comma 1 lett. c cpp rispetto alla notifica dell’estratto contumaciale comunicato al
difensore di ufficio irritualmente nominato invece che al domicilio dei ricorrenti.
A sostegno dell’impugnazione rilevano che, avendo essi revocato l’incarico al
proprio difensore di fiducia avv. Ferrara con atto 30.12.2011, la Corte di Appello
all’udienza del 31.1.2012 avrebbe dovuto nominare, ai sensi dell’art. 97 comma 2, un
difensore di ufficio mentre invece ha nominato quale sostituto processuale ai sensi
dell’art. 97 comma 4 cpp proprio il collaboratore di studio dell’avv. Ferrara (peraltro
appartenente ad altro Fora). Precisano che detto collaboratore era comparso in
udienza al solo fine di depoSitare la revoca dell’incarico e per eccepire, a causa di ciò,
la mancata notifica dell’avviso di udienza agli imputati. Tale omissione, ad avviso dei
ricorrenti, integra una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa.
Rilevano inoltre che, nonostante l’elezione di domicilio in Lamezia Terme, via
Progresso, 258, l’avviso di nssazione dell’udienza davanti alla Corte d’Appello è stato
spedito per la notifica al precetto difensore revocato (il quale aveva rifiutato la notifica
per tale ragione), mentre l’estratto contumaciale della sentenza risulta notificato al
collaboratore di studio irritualmente nominato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dagli atti processuali- la cui lettura è consentita in ragione del tipo di vizio
denunciato – si desume che all’avvocato Ferrara, difensore di fiducia, gli imputati
avevano revocato l’incarico (cfr. atto di revoca acquisito all’udienza del 31.1.2012 e
relata di notifica dell’avviso di udienza davanti alla Corte d’Appello) e che la Corte
d’Appello, alla stessa udienza, venuta a conoscenza della circostanza, ha nominato ai
medesimi altro difensore – nelle vesti del avv. Manuela Antonuccio, collaboratore di
studio dell’avv. Ferrara – quale “sostituto” ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.
Dunque, della revoca dell’incarico al difensore, la Corte d’Appello era venuta
formalmente a conoscenza durante l’udienza, in cui, per legge, è richiesta la presenza
del difensore e lo stesso non era comparso.

2

Da quel momento, perché la revoca potesse avere effetto, occorreva la nomina di
un nuovo difensore (cfr. art. 107 commi 3 e 4 cpp).
Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale ha operato del tutto legittimamente,
dovendo nominare all’imputato un difensore in sostituzione di quello non comparso per
effetto di revoca: si tratta, infatti, di situazione che, al pari della rinunzia (cfr., quanto
alla rinunzia, Sez. 5, Sentenza n. 1133 del 21/10/2008 Ud. dep. 13/01/2009 Rv.
242542; Cass., Sez. 5, sent. n. 35178 del 20/9/2005 ric. Randis) non comporta la
sostituito dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, artt. 1 e ss.. Invero la disciplina dettata
dall’art. 97 c.p.p., comma 4 si riferisce alla nomina del difensore immediatamente
reperibile, senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che
presiedono alla designazione del difensore di ufficio (Cass. Sez. 2, 8 giugno 2004,
Isaldi, Rv. 229030) e senza che sia prevista dalla norma alcuna nullità. è in ogni caso
infondata la doglianza che riguardi la mancata iscrizione del difensore all’apposito
elenco; come ha osservato questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. n. 14742 del 18.2.2004,
ric. Maiorana; Sez. 3, 25.2.04, Traina, Rv. 227513) le modalità di reperimento del
difensore d’ufficio non sono mai motivo di nullità della nomina, non essendo tale
sanzione espressamente prevista dalla norma, dovendo trovare applicazione il principio
di tassatività fissato dall’art. 177 c.p.p. Nè può ritenersi che tale nullità derivi dalla
violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita
un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un
difensore abilitato all’esercizio della professione davanti al giudice e che non ha
ritenuto neppure di domandare il termine per la difesa a cui aveva diritto ai sensi
dell’art. 108 cpp.
Quanto infine alla questione riguardante la notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza al difensore avv. Ferraro, va richiamato ancora una volta il principio di
diritto di cui all’art. 107 commi 3 e 4, per cui, in mancanza di nomina di nuovo
difensore, la revoca dell’incarico non aveva ancora prodotto effetti.
La notifica dell’estratto contumaciale della sentenza è stata fatto all’avvocato
nominato in udienza dalla Corte dopo avere avuto conoscenza della revoca del
precedente difensore e comunque il ricorso per cassazione è stato tempestivamente
proposto direttamente dagli imputati.
Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificato.
P.Q.M.
GPAti”
rigetta il ricorso e condanndricorrentg al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16.4.2013.

necessità di dover attingere all’elenco di cui all’art. 97 c.p.p., comma 2, così come

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