Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32927 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32927 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
DI NAPOLI IMMACOLATA N. IL 24/05/1968
LANDINO ANTONIO N. IL 14/03/1956
inoltre:
DI NAPOLI IMMACOLATA N. IL 24/05/1968
LANDINO ANTONIO N. IL 14/03/1956
avverso la sentenza n. 3/2013 GIUDICE DI PACE di SARNO, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore qenerale i ersona d el Dott. n- o005‘e\AreCr,.; O
che ha concluso per
,

Data Udienza: 15/04/2014

Con sentenza in data 11.1.13 il Giudice di Pace di Sarno pronunziava l’assoluzione di LANDINO
Antonio e DI NAPOLI Immacolata dai reati loro ascritti ai sensi degli artt.110-594-612 CP per
avere rivolto a Vitolo Luigi,Mandile Teresa,e Vitolo Aniello frasi ingiuriose(definendoli
“bastardi,razza di scemi,etc. e dicendo devo farvi fuori,vi taglierò la testa”,e la Di Napoli per
avere offeso la Mandile con le frasi:”…femmina di chiesa,vergognati”fatto acc.in data
16.10.2010Avverso detta sentenza proponeva ricorso il PG presso la Corte di Appello di
Salerno,deducendo:
1-la violazione di norme processuali,sulla valutazione della prova,ai sensi dell’art.192 CPP. e
censurava la motivazione per violazione dell’art.546 CPP.
A riguardo evidenziava che il giudice non aveva dato conto della inattendibilità della persona
offesa-Mandile Teresa,e del teste Bassano Vincenzo,che aveva assistito ai fatti,onde rilevava
carenza della motivazione e chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
-Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero,secondo quanto emerge dal testo del provvedimento si rileva che il giudice di meritodopo aver dato conto delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti
dell’imputata,e delle dichiarazioni rese da altri testi,non ha reso una motivazione coerente con
le risultanze processuali ,non avendo specificato i motivi per i quali doveva ritenersi infondato
l’assunto accusatorio enunciato a carico degli imputati per i reati di ingiurie e minacce
,ponendosi in contrasto con i principi giurisprudenziali:v. Sez.III,n,34110 del 12.10.2006nonché Sez.IV,9 aprile 2004,n.16860-Verardi e altro-RV227901-,attestanti l’efficacia
probatoria della deposizione della persona offesa ,della quale non risulta vagliata -nel testo del
provvedimento-l’inattendibilità.
La sentenza risulta inficiata altresì da illogicità,avendo negato la configurabilità degli elementi
costitutivi dei reati di ingiurie e minacce ,pur in presenza di deposizioni testimoniali sul punto.
In base a tali rilievi si impone l’accoglimento del ricorso proposto dal PG presso la Corte
territoriale,e va pronunziato l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di Pace di
Sarno,per nuovo esame-

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Sarno per nuovo esameRoma,deciso in data 15 aprile 2014.
Il Consigliere relatore

RITENUTO IN FATTO

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