Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32926 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32926 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIAVARI
nei confronti di:
TRAVERSI ANTONIO N. IL 20/02/1938
avverso la sentenza n. 269/2009 GIUDICE DI PACE di CHIA VARI,
del 06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
O qD
Udito il Procuratore Generale in per a del Dott.
che ha concluso per
..e (

(A geme Po.

Data Udienza: 15/04/2014

Con sentenza in data 6/3/13 il Giudice di Pace di Chiavari pronunziava l’assoluzione
di TRAVERSI Antonio dal reato di cui all’art.594 CP,acc.in data 31-10-08-in danno
di Della casa Riccardo,perché il fatto non sussisteNella specie si contestava all’imputato di avere inviato una lettera ,con la quale aveva
offeso l’onore e il decoro della persona offesa(legale che era con lui in rapporto
professionale)con l’espressione. .”la sua condotta sia professionale che di amicizia
verso i Traverso è stata.. diciamo solo blasfema e sacrilega,oltre che superscorretta..la
sua responsabilità in merito la ritengo molto più grave”Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM presso il
Tribunale di Chiavari,deducendo:-erronea applicazione della legge penale,e
contraddittorietà ,nonché illogicità della motivazione,sottolineando il carattere
offensivo delle parole “blasfemo e sacrilego”Pertanto chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenzaRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero dal testo della sentenza di cui si tratta emerge che il giudice di merito,in
relazione alla condotta ascritta all’imputato,non sussistendo elementi per escludere la
veridicità dell’assunto accusatorio nella sua oggettività,ha ritenuto di escludere la
configurabilità,nella specie,del reato di cui all’art.594 CP.in virtù di argomentazioni
avulse dalla valutazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale,e pertanto
generiche ed illogiche,valutando la condotta de qua senza tener conto dei principi
giurisprudenziali(v.Sez.V-27.10.2005,n.39454,e conforme-Sez.V-28.1.2010,n.3931RV232339-ove si stabilisce che in tema di tutela penale dell’onore ,a1 fine di
accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla
fattispecie incriminatrice di cui all’art.594 CP.occorre fare riferimento ad un criterio
di media convenzionale,in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore,
nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza
sociale.)—
Deve dunque essere pronunziato l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio
al competente giudice di pace,per nuovo giudizio.
La definizione delle spese a favore della parte civile resta riservata alla pronunzia
definitiva del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Chiavari per nuovo
esame.
Roma,deciso in data 15 aprile 2014.

IL PRESIDENTE
–2052 itizA kw

/

Il Consigliere relatore

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