Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32925 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32925 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
URCIOLO MICHELE N. IL 18/02/1989
avverso la sentenza n. 1545/2010 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS h
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V
0,9 (4u£191.0-A
che ha concluso per,” ( eott

zoa/ià

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di
Roma,deducendo:
1-inosservanza ed erronea applicazione dell’art.152 CP in relazione agli arte.582-585 co.I-II
n.2 CP.
Evidenziava al riguardo che il reato di lesioni aggravate è perseguibile d’ufficio;inoltre rilevava
che la remissione di querela per il reato di ingiurie,non era seguita da accettazione espressa
del querelato-e che,tuttavia-poteva ritenersi sussistente la accettazione tacita della remissione
da parte dell’imputato,rimasto contumace.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza,limitatamente al delitto di
lesioni aggravate,con rinvio al giudice competenteRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero ,per quanto attiene alla fattispecie di tentate lesioni,si evidenzia dalla formulazione del
capo di imputazione che la condotta delittuosa risulta aggravata dall’uso di arma impropria.
Pertanto il reato risulta perseguibile d’ufficio,onde deve ritenersi fondata la censura formulata
dal Requirente di erronea applicazione della legge penale,riferita all’art.152 CP.,non ricorrendo
nella specie i presupposti di efficacia della remissione di querela.
In riferimento al reato ascritto ai sensi dell’art.594 CP deve ritenersi correttamente applicata la
disposizione dell’art.152 CP,potendosi ritenere sussistente ,alla stregua del principio
giurisprudenziale enunciato da questa Corte, l’accettazione tacita della remissione di querela
,come dedotto dal PG nel ricorso.
(annoverandosi sul tema Sez.V,29-1.2009,n.4229-RV237704-)In conclusione va accolto il ricorso proposto dal PG pronunziando l’annullamento
dell’impugnata sentenza,limitatamente alla fattispecie di lesioni aggravate,con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Civitavecchia .

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentate lesioni aggravate,con rinvio al
Tribunale di Civitavecchia per nuovo esameRoma,deciso in data 15 aprile 2014.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Con sentenza in data 21.12.12 il Giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia dichiarava
non doversi procedere a carico di URCIUOLO Michele per il reato di cui agli artt.56-582-585
CP.per aver tentato di colpire con un piccone Murgia Alessandro,e in ordine al reato di cui
all’art.594 CP perché estinti per intervenuta remissione di querela.

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