Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32921 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32921 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Milano nel procedimento nei confronti di
GRUTTAD’AURIA Giovanni Luca, nato a Desio il 19/1/1986
avverso la sentenza del 8/11/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Como che, sulla richiesta di emissione di decreto penale di
condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig.
Gruttad’auria in ordine al reato ex art.2 del d.l. 12 settembre 1983, n.463
convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, relativo
all’omesso versamento della somma di 1.497,00 euro corrispondenti alle ritenute
sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2008, con la formula “perché
il fatto non sussiste”;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con
trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como
per nuovo esame della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 8/11/2013 il Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Como, provvedendo sulla richiesta di emissione di decreto penale di
condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig.
Gruttad’auria in ordine al reato ex art.2 del d.l. 12 settembre 1983, n.463
convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, relativo
all’omesso versamento della somma di 1.497,00 euro corrispondenti alle ritenute

il fatto non sussiste”.
2. Avverso tale decisione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Milano propone ricorso in sintesi lamentando errata
applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all’art.2-bis
del citato d.l. n.463 del 1983 per avere il giudice omesso di considerare che in
data 14/7/2010 l’ente previdenziale aveva informato la parte dell’avvenuto
omesso versamento e della esistenza della condizione di non punibilità in caso di
pagamento della somma entro tre mesi dalla comunicazione; l’ulteriore
inadempimento non può che essere intenzionale e, dunque, palesemente
infondata l’ipotesi di errore o dimenticanza da parte della persona imputata.
3. Con memoria depositata in data 5 giugno 2014 l’avv. Marco Turconi
nell’interesse del sig. Gruttad’auria sollecita la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso o il suo rigetto, evidenziando come la comunicazione inviata dall’Inps al
sig. Gruttad’auria sia successiva alla scadenza del termine di legge per operare il
versamento delle somme dovute e non possa riverberare a ritroso i propri effetti
sull’elemento soggettivo del reato, che deve essere valutato con riguardo al
momento consumativo e non a vicende che hanno luogo molto tempo dopo e che
concernono una condizione di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che la sentenza del Giudice delle indagini preliminari risulta
errata nella parte in cui fa ricorso alla formula”il fatto non sussiste” a fronte di
una motivazione che non disconosce l’omissione ma ritiene carente l’elemento
soggettivo e che avrebbe dovuto condurre a pronuncia favorevole all’imputato
con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
2. Tale aspetto, peraltro, non ha formato oggetto del ricorso, che censura la
possibilità per il Giudice delle indagini preliminari di provvedere, una volta
investito dal Pubblico ministero della richiesta di emissione di decreto penale di
condanna, di pronunciare sentenza ex art.425 cod. proc. pen. sulla base di un
accertamento di fatto che contrasta con gli elementi in atti.
2

sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2008, con la formula “perché

In altri termini, il Procuratore generale della Repubblica lamenta che il
Giudice delle indagini preliminari abbia escluso l’esistenza dell’elemento
soggettivo del reato nonostante sia presente in atti una con cui l’ente
previdenziale contestava al sig. Gruttad’auria il mancato versamento della
somma dovuta e lo informava della possibilità di porre rimedio entro i termini di
legge anche al fine di evitare la sanzione penale.
3. La Corte ritiene che gli argomenti del ricorrente meritino di essere
parzialmente accolti. In effetti, non appare condivisibile il ragionamento del

circostanza che l’ente previdenziale abbia notificato al sig. Gruttad’auria l’invito
ad adempiere: il reato si perfeziona al momento della omissione ed è a quel
momento che occorre fare riferimento per verificare la sussistenza degli elementi
costitutivi del reato, non potendo assumere rilievo la vicenda che concerne la
successiva condizione di punibilità.
4.

E’, invece, fondata la censura che concerne i limiti che incontra il Giudice

delle indagini preliminari in presenza di richiesta di emissione di decreto penale;
tali limiti sono stati più volte valutati dalla giurisprudenza e, con decisioni
costanti, questa Sezione proprio con riferimento al reato oggetto della sentenza
impugnata ha fissato il seguente principio (sentenza n.15034/2013, udienza del
24/10/2012, P.G. in proc.Carboni; conformi, Sez. 3, nn. 47475 e 4862 del 2013,
non massimate): Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’emissione di
un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento
nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente
indicate nell’art. 129 cod. proc. pen. e non anche quando la prova risulti
mancante, insufficiente o contraddittoria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato
la sentenza che aveva assolto l’imputato dal reato di omesso versamento di
ritenute previdenziali per difetto dell’elemento psicologico in considerazione della
modestia dell’importo evaso).
5. La decisione ricordata, assolutamente in termini, viene da questo collegio
condivisa e impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Como.
Così deciso il 19/6/2014

ricorrente stesso nella parte in cui ricava un elemento di colpevolezza dalla

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