Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3292 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3292 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CASALI FRANCESCO N. IL 25/12/1950
avverso la sentenza n. 334/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
11/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott. /4 ,44f4441 1)
che ha concluso per V lAkkALAi4 X.’,Arb.7)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditoiidifensor Avv. 5414 V” f

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Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Borgo Valsugana,
con sentenza dell’11/5/2011, dichiarato Casali Francesco, dirigente tecnico
dello stabilimento di Scurelle e delegato in materia di sicurezza dal gruppo
violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in relazione all’incidente
occorso a Dandrea Roberto, operaio della predetta società, la cui mano destra
era rimasta schiacciata dal rullo della macchina essiccatrice tenditela, mentre
cercava di liberare la “scarpa” dello stesso da residui di carta, condannò il
medesimo alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza dell’11/1/2012,
giudicando a seguito dell’impugnazione proposta dall’imputato, confermò la
statuizione di primo grado.
2. L’imputato proponeva ricorso per cessazione, prospettando
unitaria, articolata doglianza, con la quale vengono denunziati vizi
motivazionali rilevabili in sede di legittimità e plurime violazioni di legge.
2.1. Queste, in sintesi, le censure:
a) La sentenza doveva ritenersi priva di una vera e propria motivazione,
avendo, in definitiva, addebitato all’imputato l’infortunio

tout court,

invertendo l’onere della prova; in particolare non risultava evidente in che
cosa fosse consistita la condotta colpevole, essendo stato omesso qualsiasi
richiamo alle emergenze di causa, in particolare non era vero che non fossero
stati effettuati corsi per la sicurezza e che non venivano disposti controlli;
b) non poteva presumersi ex post la colpa dell’imputato sol perché l’infortunio
era avvenuto, erano, infatti, stati previsti e predisposti gli strumenti,
utilizzando i quali non si sarebbe avuto inconveniente di sorta (uso di un
gancio e di una pistola ad aria per liberare il rullo dai residui della
lavorazione);
c) aveva errato la Corte territoriale nel ritenere che l’incauta azione
dell’operaio (aver cercato di togliere i residui di carta con la mano) non aveva
Interrotto il nesso di causalità; al contrario, la presenza di strumenti idonei e
la formazione dei lavoratore facevano apparire la manovra del tutto
imprevedibile e contraria al buon senso;

Cordenons s.p.a., colpevole del delitto di lesioni personali colpose, in

d) in definitiva, la Corte di merito, ponendo in essere sentenza che neppure
sommariamente aveva affrontato le questioni poste con l’impugnazione,
aveva finito anche col violare il principio del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto

3.1. Le doglianze tutte ripropongono quelle di primo grado alle quali
la Corte territoriale aveva dato ampia e congrua risposta.
Quanto al primo profilo, enucleato sub § 2.1. a), l’impugnante sembra
Ignorare che la posizione di garanzia che rivestiva gli imponeva di approntare
ogni mezzo prevedibile secondo il modello dell’agente avveduto perché i
garantiti (gli operai) non andassero incontro ad infortuni. Nel caso qui in
esame ciò non è avvenuto in quanto, in primo luogo, era stata tollerata la
pericolosa prassi di asportare i residui della lavorazione con le mani; inoltre,
sia la specifica direttiva, che l’esiguo corso di formazione un’ora risalivano a
ben dopo l’episodio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 e 5).
Quanto al secondo profilo, enucleato sub § 2.1. b), basti rilevare che la
predisposizione dei mezzi necessari a rimuovere i residui di carta senza
pericolo per le mani, in presenza di una prassi tollerante e in assenza d’una
effettiva attività formativa e Informativa, non sollevano da responsabilità il
garante, il quale, appunto, ha la funzione di assicurare, anche utilizzando gli
strumenti cogenti del caso, lo scrupoloso rispetto di procedure sicure.
Anche l’ultimo profilo di critica si appalesa manifestamente destituito di
fondamento. Come reiteratamente affermato da questa Corte «Anche se
può assumersi come possibile che [all’evento] possa aver concorso una
manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune,
che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle
mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del
soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell’assunto trattasi,
invece, di una lesione fisica occorsa nell’esercizio e a causa dello svolgimento
dell’attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del
28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità
(tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio
2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007,
n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n.
47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale
2

manifestamente infondato.

ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la
violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a
osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità,
poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o
lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei
casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che
proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la
sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo
Ovviamente, infine, anche alla luce di quanto esposto, si riduce a mera
asserzione ingiustamente apodittica l’ultima critica impugnatoria (lett. d): a
parte, in ogni caso, la difficoltà di ricondurre a violazione dell’evocato principio
del contraddittorio l’eventuale insoddisfacente esame delle questioni sollevate
con l’appello, deve escludersi in radice, che in questo caso, la lamentela colga
nel segno.
4.

La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua

inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata
non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale
maturato dopo la statuizione della Corte trentina (fra le tante, S.U.
11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688;
Sez. III, 8/10/2009, n. 42839; Sez. VI, 4/7/2011, n. 32872).
5. L’epilogo giustifica la condanna del ricorrente alle spese
processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui
in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così dz- so i
Il Con

CORTE SUPREMA DI
iv Sezione Pe

oma il 23/11/2012.

Vre’r

3?Icri,
Presidente

LmOn G9 the 60+ Cat,

dei garanti» (Cass., Sez. IV, 17/10/2012, n. 48228).

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