Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32916 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32916 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AMBROSIO Stella Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano il 15/11/1946
avverso l’ordinanza del 16/10/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Salerno, che ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione
proposta in data 15/10/2013 avverso il decreto penale di condanna notificato in
data 25/9/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
impugnata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/10/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione
proposta dalla sig.ra Ambrosio in data 15/10/2013 avverso il decreto penale di
condanna, relativo a violazione dell’art.2 del d.l. 12 settembre 1983, n.463
convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, che le era
stato notificato in data 25/9/2013.

Data Udienza: 19/06/2014

2. Avverso tale decisione la sig.ra Ambrosio propone ricorso in sintesi
lamentando errata applicazione di legge per avere il Giudice delle indagini
preliminari omesso di considerare che l’opposizione fu inoltrata all’ufficio
giudiziario a mazzo lettera raccomandata inviata in data 10 ottobre 2013, e
dunque entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dell’atto giudiziale, a nulla
rilevando la successiva data di pervenimento, il giorno 15 ottobre.
CONSIDERATO IN DIRITTO

costituisce una forma di impugnazione ed è pertanto soggetto alle forme previste
dagli artt.582 e 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che la tempestività
dell’impugnazione deve essere valutata avendo riguardo alla data in cui essa
viene affidata al servizio postale mediante lettera raccomandata, e non alla data
in cui l’opposizione perviene presso l’ufficio giudiziario.
2. Si tratta di principi che la giurisprudenza afferma sin dalla sentenza della
Sez.1, n. 1990 del 12 /3/1997, Dominici, e che debbono essere qui confermati. Il
che impone di annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione
degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Salerno.
Così deciso il 19/6/2014

1. Il ricorso merita accoglimento. L’atto di opposizione a decreto penale

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