Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32915 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32915 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TOSCANO Fabrizio, nato a Palermo il 16 gennaio 1988;

avverso la ordinanza n. 1608/13 Trib Lib. Del Tribunale di Palermo del 13 novembre
2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, l’avv. Domenico TRINCERI, del foro di Palermo, per il ricorrente che
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1

Data Udienza: 20/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello avverso l’ordinanza con la quale
il locale Gip aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia
in carcere applicata a Toscano Fabrizio, rilevato che tale ordinanza già era stata
impugnata dal Toscano personalmente – mentre nella circostanza al suo attuale
esame il gravame era stato interposto tramite difensore di fiducia – e che la
impugnazione proposta direttamente dall’indagato già era stata definita con

2013, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso affermando che “un nuovo esame
della questione integrerebbe gli estremi di un bis in idem, precluso anche in sede
cautelare stante l’operatività dei principi in materia di giudicato tra cui quello di cui
all’art. 649 cod. proc. pen.”.
In particolare il Tribunale ha ricordato che, così come la impugnazione della
sentenza di merito proposta dal solo difensore, anche di ufficio, consuma il potere
di impugnazione, parimenti l’impugnazione in sede cautelare proposta
personalmente dalla parte impedisce, per effetto appunto del necessario rispetto
del giudicato cautelare, che il medesimo atto possa poi essere impugnato dal
difensore della medesima parte.
Ha proposto ricorso per cassazione il Toscano, tramite il proprio difensore di
fiducia, deducendo il vizio di motivazione della impugnata ordinanza, in quanto, in
sintesi, il principio che essa applica avrebbe una sua ragion d’essere ove il giudice
già si sia pronunziato sul merito della questione fatta precedentemente valere.
Ma nel caso presente la prima decisione assunta dal Tribunale del riesame, il
cui testo è stato allegato dal difensore del ricorrente al ricorso ora proposto, e che
avrebbe funzione preclusiva, è stata una decisione di mera inammissibilità per
mancanza di motivi di censura.
Stante il contenuto della decisione impugnata, sul gravame proposto dal
Toscano non vi è mai stata una pronunzia di merito da parte dei giudici aditi, ma
solo dichiarazioni di inammissibilità aventi carattere processuale non idonee,
pertanto, alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.
Nell’imminenza della udienza il ricorrente ha depositato una memoria
illustrativa con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
Il Tribunale di Palermo, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto
dal difensore di fiducia del Toscano richiama espressamente la preclusione
all’esame del ricorso in questione derivante dall’essersi formato sulla istanza
dell’indagato il cosiddetto giudicato cautelare.
2

ordinanza, emessa dallo stesso Tribunale in diversa composizione, del 23 ottobre

Ciò in ragione del fatto che altra, analoga, istanza avente ad oggetto il
medesimo provvedimento del Gip di Palermo del 20 settembre 2013, presentata
questa volta dal Toscano personalmente, già era stata definita con ordinanza
emessa dallo stesso Tribunale di Palermo in data 23 ottobre 2013.
A tale riguardo osserva, preliminarmente, questa Corte che, per come emerge
dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato all’atto introduttivo del
presente giudizio, la decisione assunta dal Tribunale di Palermo in ordine all’appello

Gip è stata una decisione di mera inammissibilità non avendo il ricorrente
prospettato le censure “di cui (…) riterrebbe affetta la ordinanza impugnata”.
La questione di diritto che si pone è, pertanto, se il cosiddetto giudicato
cautelare si formi anche quando la precedente procedura trovi soluzione preliminare
in rito, senza che sia stata espressa una valutazione, anche solo incidentale o
implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento
La soluzione deve essere negativa.
Ripetutamente le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno ribadito l’ormai
consolidato principio che rispetto alle ordinane in materia cautelare, all’esito del
procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di
portata più modesta di quella relativa alla c-sa giudicata, perché è limitata allo
stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte nel
giudizio di riesame.
Di conseguenza una stessa questione, c’r fatto o di diritto, una volta decisa
con efficacia preclusiva non può essere ripror-sta, neppure adducendo argomenti
diversi da quelli già presi in esame (Corte di cassazione, Sezione unite penale 10
aprile 2007, n. 14535).
Osserva questa Corte che, nelle diverse pronunce, anche delle singole sezioni
(per tutte Corte di cassazione, Sez. VI penai-, 8 febbraio 2010 n. 4993), ciò che
sempre caratterizza il giudicato cautelare !‘ l’avvenuta decisione delle singole
questioni di fatto e di diritto poste in relazi— , 2 all’imputazione provvisoria ed al
materiale probatorio agli atti. Perché si formi un tale giudicato allo stato degli atti si noti, istituto esclusivamente di origine e dic Hplina giurisprudenziale – è pertanto
indispensabile che vi sia stato un apprezzarne! ‘ specifico di tale materiale cioè una
valutazione contenutistica dei motivi del ricors -otto i profili di fatto e di diritto.
Tale apprezzamento copre, rendendone ippunto, inammissibile un’ulteriore
rivisitazione, le questioni dedotte e quelle deci!! – ‘hili, e quindi le questioni comunque
riconducibili anche implicitamente al percors :Dgico-sistematico che ha condotto
alla specifica valutazione di merito allo stato ci

‘i atti ed ai suoi presupposti.

Proprio tali due peculiarità, – la valuta.’

e specifica di merito in fatto ed in

diritto ‘degli elementi probatori e il riferimer

allo stato degli atti – segnano la

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proposto personalmente dal Toscano avverso il predetto provvedimento del locale

differenza tra il giudicato cautelare e la cosa giudicata, forniscono la ragione per la
quale la soluzione della questione “in rito”, cioè frutto di un decisione che non sia
conseguenza della valutazione del merito ma che si imponga per aspetti meramente
procedurali afferenti il rapporto processuale o le caratteristiche intrinseche degli atti
che danno origine alla procedura di verifica, non è idonea a determinare alcun tipo
di giudicato cautelare.
Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui la preclusione

cui vi sia stato un effettivo apprezzamento valutativo del merito, in fatto o in diritto,
in relazione al materiale probatorio e all’imputazione provvisoria, tale effetto non
conseguendo alle decisioni che definiscano la procedura cautelare in mero rito (in
tal senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 ottobre 2010, n. 43213) .
Nel caso di specie è di tutta evidenza che, essendo la ordinanza del 23 ottobre
2013 con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello proposto
personalmente dal Toscano avverso il provvedimento del locale Gip del 20
settembre 2013 fondata esclusivamente su motivi di rito senza alcun
apprezzamento del merito della vicenda, essa non può essere invocata dal
medesimo Tribunale con la successiva ordinanza del 13 novembre 2013, ora
impugnata, quale fonte della preclusione – derivante dall’affermata esistenza di un
“giudicato cautelare” – all’esame dei motivi di doglianza successivamente presentati
avverso il medesimo provvedimento custodiale.
Pertanto l’impugnata ordinanza del Tribunale di Palermo del 13 novembre
2013 deve essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa
composizione, rivaluterà, anche considerandone, se necessario, l’esistenza o meno
di altri, diversi, profili di inammissibilità, l’originario ricorso presentato dal difensore
del Toscano, attenendosi all’esposto principio di diritto.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. del presente
provvedimento deve essere data comunicazione, tramite sua trasmissione in copia,
al direttore dell’Istituto ove attualmente si trova ristretto il Toscano.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014
Il Consigliere es ensore

Il Presiden

1-ter, disp. att.

processuale determinata dal cosiddetto giudicato cautelare opera solo nel caso in

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