Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32915 del 06/06/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32915 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza del 15/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale ANTONIO MURA che ha
concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore di B.B., Avv. Rosetta Anna Mancuso in sostituzione dell’
Avv. Giuseppe Garzo, che ha concluso per l’ accoglimento ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/10/2015 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi del 03/02/2014 in forza della quale
A.A., B.B.  ed C.C. sono stati ritenuti responsabili per i
reati loro rispettivamente ascritti di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen e altri reatifine quali sostituzione persona, falso, riciclaggio, estorsione e ricettazione, con condanna degli
stessi alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Aldo
Rosanna.

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Data Udienza: 06/06/2017

2. Avverso detta pronuncia propongono separati ricorsi per cassazione A.A. e B.B..

3. Il primo, a mezzo dei propri difensori, con unico motivo lamenta difetto di motivazione,
violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen.
Assume che la corte d’appello, con motivazione apparente, lo aveva ritenuto responsabile del
detto reato associativo senza considerare che nella fattispecie in esame doveva esclusivamente

ragioni per le quali poteva ritenersi che il Lodovico, autore di singoli reati e la cui presenza,
quale terzo soggetto, era indispensabile per la configurabilità del reato associativo, nel porre in
essere i fatti illeciti contestati avrebbe manifestato la consapevolezza di essere impegnato a
fornire il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell’ associazione in un rapporto di
stabile collaborazione tra i vari componenti.

4.B.B., personalmente, formula sei motivi.
Con i primi quattro motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro
connessi, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché carenza,
insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del
vincolo associativo nonché in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico di cui all’ art.
416 cod. pen.
Deduce che la corte territoriale, nel richiamarsi integralmente alla pronuncia impugnata, non
aveva assolto l’obbligo motivazionale limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni del
giudice di primo grado in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa senza
esaminare in alcun modo le censure formulate.
Assume che non era emersa alcuna dimostrazione del pactum sceleris e che difettava la prova
della coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto alla norma incriminatrice nonché
della consapevolezza di partecipare alla associazione e di contribuire attivamente alla vita della
stessa, precisando che, stante l’ assenza di rapporti fra essa ricorrente ed il signor Lodovico e
l’estraneità di quest’ultimo al sodalizio B.B.-A.A., il contestato reato di cui al capo a)
non poteva ritenersi sussistente.
4.1. Con gli ulteriori due motivi, fra loro connessi, lamenta inosservanza della legge penale
nonchè motivazione contraddittoria ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 648

bis cod. pen. di cui al capo c) della

imputazione.
Deduce che la corte di merito aveva ritenuto a suo carico configurabile il reato di riciclaggio del
denaro proveniente dalla truffa in danno di Aldo Rossana senza considerare che, alla luce delle
complessive emergenze processuali, risultava che essa aveva fornito un contributo alla
preparazione della truffa, reato alla cui commissione aveva, quindi, concorso, assumendo che,

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parlarsi di un’ipotesi di concorso nei reati e che i giudici di merito non avevano chiarito le

in ogni caso, doveva essere assolta atteso che non era emersa la prova della propria
responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
nei confronti di B.B. relativamente al capo d) dell’ imputazione (art. 485

non previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena come determinata a
titolo di continuazione nella misura di due mesi di reclusione e cento euro di multa.

2.

Prima di procedere all’esame dei motivi dei ricorsi occorrono alcune considerazioni

preliminari di carattere generale circa l’ambito di esame, in sede di legittimità, delle censure di
merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della sostanziale
riproposizione a riguardo da parte del suindicato ricorrente di tesi difensive prospettate in
entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della tecnica redazionale
della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con le
integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la ridotta novità dei
motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale).
2.1. Al giudice di legittimità è, invero, preclusa – in sede di controllo della motivazione – la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal
giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta – giudice della
motivazione.
Secondo le Sezioni Unite “l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha
un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere
limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
“ictu °culi”,

dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di

macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv
214794).
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cod. pen.) perché in virtù dell’ art. 1 comma 1 lett. a) del D.L.vo 15 gennaio 2016, n.7 il fatto

2.2. Va, altresì, rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la
struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda
con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando
il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a
quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della
prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013,

pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano come nel caso di specie – elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e
disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep.
18/07/2013, Rv. 257056).
2.3. Va anche osservato che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di
merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc. pen.,
ne’ determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di
espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché
incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse
essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.
Secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo
grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti).
Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono
state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti
dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno
dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché
in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal
giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993)
Rv. 194804).
2.4. Occorre evidenziare, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono
deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando
non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv.
26296501).
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Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione “per relationem” alla

2.5. Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il
vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato
il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente
ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una

di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3″, n.
39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5″, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola,
Rv. 238215).
2.7. Va precisato ancora che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è
devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al
proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi,
quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema.

3. Occorre, poi, sottolineare quanto al profilo relativo alla mera configurabilità nella fattispecie
in esame di ipotesi di concorso e non già di un sodalizio criminoso che «Come è stato più volte
affermato da questa Corte, alla stregua del paradigma della disposizione di cui all’art. 416 c.p.,
per potersi ritenere sussistente un’associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più
persone, di carattere generale e continuativo, per l’attuazione di un programma delinquenziale,
affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e
di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e
concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere
dell’accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale
ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente
ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la
realizzazione dei quali, si esaurisce l’accordo dei correi – con cessazione di ogni motivo di
pericolo di allarme sociale – mentre nella prima, l’accordo criminoso risulta diretto
all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie
indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche
indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati, che,
come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato»: ex plurimis

Cass. 42635/2004 Rv.

229906; Cass. 933/2014 Rv. 258009. E va pure richiamato l’ orientamento secondo cui «il
discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come
rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell’accordo
associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono – ciascuno
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+2– – –

operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi

nell’ambito dei propri compiti assunti od affidati – parti di un tutto, con il fine di commettere
una serie indeterminata di delitti»: ex plurimis Cass. 7957/2004 Rv. 228482.

4. Ciò posto in diritto ben può affermarsi che il giudici di merito – nella due sentenze le cui
motivazioni come detto si integrano – hanno effettuato la disamina dei fatti in contestazione
pervenendo, con motivazione che non è né carente né manifestamente illogica alla
affermazione della sussistenza della contestata associazione a delinquere, individuando una

della B.B. nelle attività dell’associazione stessa di cui è risultato fare parte anche,
quale terzo componente, il Lodovico.
4.1. I Giudici di merito, a parte le varie ipotesi di reato attestanti, in generale, un comune
modus operandi dei componenti la predetta associazione sempre pronti ad agire, per fini
sempre uguali, secondo modalità reiterate e ben delineate, hanno, con motivazione congrua e
corretta, evidenziato come:
– «il progetto criminoso che accomuna i soggetti carico dei quali viene mosso la contestazione
di delitto associativo, nel caso specifico, è quello di porre in essere un numero indeterminato di
truffe. Tale vincolo associativo è in essere quantomeno dall’inizio dell’anno 2008 (quando sono
state commesse le prime truffe con la partecipazione di A.A., del Lodo vico e della
B.B.) e si è tradotto nella realizzazione dei plurimi episodi di truffa …. e attraverso
una ripartizione di ruoli precisa e stabile tra i tre indagati, ciascuno dei quali ha svolto – in
attuazione del programma criminoso – un compito ben definito con la piena consapevolezza
dell’apporto fornito agli altri complici»;
– «A.A. è emerso quale vero e proprio fulcro attorno al quale ruota l’intero sodalizio
criminale e artefice di ciascuna singola condotta illecita, colui che è stato in grado di
agganciare, volta per volta le vittime dei raggiri presentandosi sotto il falso nome – circostanza
riscontrata in più di un episodio – avvalendosi di una rete davvero ramificata di conoscenze con
soggetti, anche operanti del settore immobiliare, utilizzati per procurarsi gli incontri con le
persone offese, riuscendo, infine, grazie alla propria scaltrezza, nell’opera di convincimento ed
ad inscenare situazioni e circostanze di luogo e di fatto verosimili e tali da indurre in inganno le
vittime rassicurandole sulla sicurezza delle operazioni economiche proposte (in ciò avvalendosi
sempre della complicità del C.C. e della B.B.)»;
– «gli imputati Lodo vico e Castro giovanni hanno senza dubbio apportato un contributo
fondamentale ed indispensabile al perseguimento degli obiettivi del sodalizio criminale ponendo
in essere condotte sempre funzionali alla consumazione delle singole truffe architettate dal
A.A.: quanto al primo egli è stato compiutamente identificato dai denuncianti quasi sempre
quale “presunto cancelliere” o “ufficiale giudiziario” talora anche come “cugino” o “cognato
facoltoso” del A.A…, presentandosi in tale veste alle vittime dei raggiri contribuiva a garantire l’
affidabilità e la legalità delle operazioni economiche proposte dal A.A.»,

in particolare

sottolineando come da una serie di conversazioni captate si desumeva lo stretto e stabile
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serie di elementi fattuali, anche indiziari, idonei a comprovare la cointeressenza del A.A. e

vincolo associativo fra gli indagati per il perseguimento di un determinato programma
criminoso (v. sent. di primo grado ff. 76-78, richiamata dalla sentenza di appello);
– per quanto riguardava l’imputata B.B. appariva conclamata l’importanza e
la stabilità del contributo della stessa la quale, oltre ad avere preso parte attivamente ad una
serie di reati scopo, in particolare ad una serie di truffe oggetto del programma criminoso dell’
associazione (rivestendo, di volta in volta, sotto la regia del A.A. il ruolo: di “impiegata e socia
del A.A.” nonché di “pseudo cancelliere presso il tribunale di Milano”),

ha provveduto, come

ammissioni degli imputati, ad incamerare, personalmente in numerosi casi, proventi delle
truffe perpetrate;

la B.B., poi, era risultata ricoprire la carica di legale rappresentante dell’

Associazione Tesoreria Minori di Milano, presunta associazione di volontariato, la quale,
secondo quanto ricostruito, in realtà non aveva mai operato sul territorio nazionale e non
disponeva di alcuna struttura organizzativa e amministrativa e la cui costituzione, risalente al
2010, avvenuta attraverso la falsificazione dell’atto costitutivo e del verbale di assemblea era
finalizzata a costituire uno schermo dei flussi finanziari, essendo risultata la titolarità di almeno
quattro rapporti di conto corrente riconducibile alla suddetta associazione accesi presso
altrettanti istituti di credito operanti territorio lodigiano e piacentino;
– dalle conversazioni captate emergevano gli stretti rapporti fra il B.B.e la A.A.e fra
quest’ ultimo e il C.C. e per altro verso è stata del tutto smentita la tesi della
A.A. di non conoscere il C.C..

5. La corte d’appello, nel richiamare integralmente la ricostruzione in fatto operata dai giudici
di primo grado – ove sono stati evidenziati: la stabile ripartizione dei ruoli fra gli associati; la
continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti fra gli stessi tutti consapevoli di concorre
insieme nella realizzazione del comune programma criminoso come comprovato dalla
conversazioni captate; l’ interdipendenza fra le loro condotte; l’ evidenziata capacità del gruppo
individuare sempre nuove da raggirare; la spartizione dei guadagni fra il A.A. ed i suoi
complici; la disponibilità di un luogo scelto quale base operativa (I’ abitazione della
B.B. sita a XX) nonché il reinvestimento del ricavato della truffa nella
comune passione per il gioco rappresentavano tutti elementi indicativi di un’associazione per
delinquere – ha, con motivazione congrua e corretta, precisato come non rilevava che il ruolo
del Lodovico cambiasse di volta in volta su decisione del A.A. atteso che per la sussistenza del
delitto di associazione non è necessaria l’esistenza di una distinzione precisa di ruoli e come
l’esistenza di strutture organizzative attraverso le quali operava l’associazione era palese e
comprovata dalla complessive emergenze processuali.
5.1. La motivazione del provvedimento impugnato si rivela, ancora, corretta nella parte in cui
afferma l’esistenza di una struttura organizzativa – provata dalla fittizia costituzione di presunta

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dimostrato sulla scorta della documentazione acquisita in atti e per effetto delle stesse

associazione volontariato utilizzata quale “schermo finanziario” – predisposta per l’esecuzione
del programma di delinquenza.
Proprio l’ utilizzo continuato della struttura della Associazione, facente pacificamente capo agli
odierni imputati, attesta, in maniera chiara ed univoca, come i predetti si fossero “organizzati”
per porre in essere le reiterate condotte illecite loro contestate finalizzate all’ accaparramento
di denaro da spartire fra gli associati.

con motivazione congrua e logica (vedi f. 6), ha ritenuto configurabile l’ elemento del dolo a
carico di entrambi gli imputati.
6.1. In ordine all’ elemento psicologico va premesso che « Per quanto riguarda il dolo del
delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell’agente la coscienza e
la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di

“affectio societatis

scelerum” come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non
dimostra automaticamente l’adesione alla stessa. Tuttavia l’attività delittuosa conforme al
piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della
dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri
elementi di prova possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle
condotte dimostri la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati.
Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può
costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, ma in tal caso il valore di tale
indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia
desumibile “Paffectio societas” dell’agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a
carico di chi la mette in atto…..(Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994 – dep. 17/11/1994,
Nannerini, Rv. 20093801)», vedi in senso conforme (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013 – dep.
13/12/2013, La Chimia e altri, Rv. 25784501).
6.2. Ed, infatti, un indice univoco della sussistenza di tale elemento psicologico è stato desunto
dalla circostanza che risultava incontrovertibilmente accertato, sulla scorta delle complessive
risultanze processuali, che i predetti soggetti, come detto, di comune accordo avevano
deliberatamente impiegato una vera e propria struttura organizzata per la reiterata
commissione delle menzionate truffe.
Invero quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli
altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nel!’
organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l’appartenenza alla
societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non
può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito.

7. Va, in conclusione, evidenziata la inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso del
A.A. nonché dei primi quattro motivi di impugnazione proposti dalla B.B..
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6. Ciò considerato la sentenza impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui,

8. Devono, per contro, ritenersi fondati il quinto ed sesto motivo in forza dei quali la
B.B. ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione
della penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio del denaro provento della truffa in
danno di Aldo Rosanna contestato al capo c), non potendo rispondere di tale reato avendo la
stessa concorso alla truffa di cui al capo b) nell’ ambito della quale aveva svolto un ruolo
fondamentale quale titolare dei rapporti bancari utilizzati dalla associazione a delinquere.

essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post-factum non
punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell’art. 648 bis cod. pen., come già nell’art.
648 cod. pen.
8.2. Invero nella sentenza impugnata, con riferimento alla operatività della associazione a
delinquere de qua, è stato precisato come: « …Nell’arco temporale compreso tra ottobre 2007
e febbraio 2012 gli imputati avevano posto in essere con un modus operandi costante e
tramite una precisa ripartizione di ruoli un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio
e la fede pubblica accompagnati dalla realizzazione di connesse operazioni finanziarie di
riciclaggio dei proventi del denaro delle truffe. L’associazione riconducibile al A.A. era
specializzata in due diverse tipologie di attività truffaldine: l’ esecuzione di falsi prestiti
articolati nella promessa di finanziamenti immediato immediati dietro la consegna titoli bancari
e la falsa vendita degli immobili di ingente valore presentati come ricadenti nelle procedure
esecutive apparentemente riconducibili al Tribunale dei minori di Milano talvolta gestite da una
fantomatica ed inesistente “Associazione Tesoreria Tribunale dei Minori di Milano

Era

emersa altresì la realizzazione di operazioni di riciclaggio del denaro provento delle truffe
attraverso la costituzione di depositi bancari intestati all’ Associazione Tesoreria Tribunale dei
minori di Milano” sui quali era state fatte confluire le somme o parte delle somme derivanti
dalle truffe con conseguente successiva esportazione all’estero del denaro confluito su tali
depositi» (v. f. 4).
8.3. In seno alla detta pronunzia è stato, altresì, rilevato che: «L’esistenza di apposite strutture
organizzative attraverso le quali operava l’associazione è del resto ampiamente provata alla
stregua della fittizia costituzione della presunta “associazione di volontariato” Tesoreria Trib.
Minori Milano” alla quali erano intestati i rapporti di conto corrente allo scopo di poter disporre
di apposito strumento atto a “schermare i flussi finanziari” provento delle attività delittuose
perpetrate del gruppo…» (v. f.5), evidenziandosi come la centralità dell’apporto fornito della
B.B. all’operatività dell’associazione scaturiva anche dal suo ruolo di legale
rappresentante dell’ Associazione “Tesoreria Trib. Minori di Milano” sui cui conti correnti
confluivano i profitti dell’associazione.

9. Ciò posto atteso che, secondo la medesima ricostruzione in fatto operata dai giudici di
merito, i proventi delle varie truffe perpetrate dall’associazione a delinquere de qua confluivano
9

\&

8.1. Va osservato che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può

spesso presso i conti correnti della detta associazione gestita direttamente e personalmente
dalla B.B. quale legale rappresentante deve escludersi che la stessa abbia
provveduto ad una vera e propria attività di riciclaggio inquadrabile nella fattispecie di cui all’
art. 648 bis cod. pen. rimanendo estranea alla condotta truffaldina posta in essere in danno di
Aldo Rosanna, dovendosi, viceversa, ritenere che la stessa ha operato quale vera e propria
concorrente nel reato de quo quale legale rappresentante dell’ Associazione “Tesoreria Trib.
Minori di Milano” sui cui conti sono confluiti i profitti della truffa perpetrata in danno del

9.1. In proposito va rilevato che la circostanza che non sia emersa la prova che la
B.B. abbia “personalmente” partecipato, accompagnando il A.A. e cooperando
direttamente con lui nella condotta truffaldine contestata al capo di b) non appare decisiva al
fine di escluderne una partecipazione a titolo di concorso nel reato presupposto, dovendosi
ritenere che la certa preventiva assicurazione di incamerare il denaro in questione tramite la
predetta associazione abbia realmente influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale,
la decisione di delinquere, non apparendo, per altro verso trascurabile, ai fini del
riconoscimento del concorso nel reato di truffa di cui al capo b), il fatto che gli assegni circolari
rilasciati dal Rosanna siano stati intestati direttamente alla associazione “Tesoreria Trib. Minori
di Milano” (v. sentenza di primo grado f. 27).
9.2. Invero la B.B., attraverso la creazione della associazione “Tesoreria Trib. Minori
di Milano” a lei riferibile, in vista delle truffe perpetrate, ivi compresa quelle a danno del
Rosanna, ha certamente fornito un contributo essenziale alla realizzazione dell’illecito stesso
poiché l’ associazione da ultimo indicata aveva proprio il preciso scopo di dare una parvenza ai
solidità e legalità a tutta le operazioni illecite e truffaldine della associazione a delinquere posta
in esse dal A.A. insieme a sui sodali.

10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, qualificato il reato di cui al capo
c) come concorso nel reato di truffa di cui al capo b) la sentenza va, sul punto, annullata
disponendosi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per
nuova determinazione della pena nei confronti della predetta B.B.; per il resto, come
detto, va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso della predetta ricorrente.

11. Il ricorso di A.A.  che deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; alla declaratoria
d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.

P.Q.M.

10

4

f(

Rosanna dai componenti il sodalizio.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.B.
limitatamente al capo d) dell’ imputazione (art. 485 c.p.) perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione nella
misura di due mesi di reclusione e cento euro di multa. Qualificato il fatto di cui al capo c)
come concorso nel reato di truffa di cui al capo b) dispone la trasmissione degli atti ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano per nuova determinazione della pena nei confronti della
predetta B.B.. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine a tale

Dichiara inammissibile il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 6 Giugno 2017

II con

‘ere estensore

II presidente

reato e dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

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