Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32913 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32913 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERRARI Giuditta Cinzia, nata a Chiari il 27/9/1969
avverso la sentenza del 17/12/2012 del Tribunale di Novara, che ha condannato
la sig.ra Ferrari, quale legale rappresentante della soc. “Logistica Europa Italia
Due”, alla pena di 2.000,00 euro di ammenda perché colpevole del reato previsto
dagli artt.81 cod. pen., 7, comma 2, e 4, comma 2, in relazione all’art.89 della
legge n.626 del 1994, commesso dal 9/11/2007 al mese di aprile 2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
prescrizione dei reati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/12/2012 il Tribunale di Novara ha condannato la
sig.ra Ferrari, quale legale rappresentante della soc. “Logistica Europa Italia
Due”, alla pena di 2.000,00 euro di ammenda perché colpevole del reato previsto
dagli artt.81 cod. pen., 7, comma 2, e 4, comma 2, in relazione all’art.89 della
legge n.626 del 1994, commesso dal 9/11/2007 al mese di aprile 2008.

Data Udienza: 05/06/2014

2. Avverso tale decisione l’avv. Gianluigi Bonifanti nell’interesse della sig.ra
Ferrari propone ricorso in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale ritenuto provato un fatto, e cioè l’esistenza di un contratto di
appalto tra le società interessate, di cui non vi è prova in atti;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale omesso di considerare gli effetti dell’entrata in vigore del decreto

momento dei fatti. Considerato che la fattispecie prevista dall’art.7, comma
2, del decreto legislativo n.626 del 1994 è stata integralmente riformulata
dall’art.55 del decreto legislativo n.81 del 2008, il Tribunale avrebbe dovuto
esaminare la nuova fattispecie e valutare la inesistenza di continuità
normativa fra le due fattispecie;
c.

errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale concesso officiosamente il beneficio della sospensione condizionale
della pena, non richiesto, nonostante si sia in presenza di condanna alla sola
pena dell’ammenda;

d. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale omesso di considerare che almeno una parte delle condotte erano
coperte dall’estinzione dei reati per prescrizione; in particolare, risultano
prescritte le condotte commesse prima del 17 dicembre 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte osserva preliminarmente che al momento della pronuncia della

sentenza impugnata il termine prescrizionale massimo (pari a cinque anni per la
presenza di atti interruttivi) non era decorso, posto che va calcolato anche il
periodo di sospensione pari a sessanta giorni conseguente al rinvio di sposto in
data 10 marzo 2012 per impedimento del Difensore). Il quarto motivo di ricorso
è, dunque, manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte rileva che il ricorrente
propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano
la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di
richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla
costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra
tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006,
Bosco, rv 234148). Va rilevato, infatti, che il Tribunale ha proceduto a riaprire

2

legislativo n.81 del 2008, che all’art.304 ha abrogato le norme in vigore al

l’istruttoria dibattimentale per acquisire nuovi elementi di prova e sulla base del
materiale complessivo ha conclusivamente ritenuto che la società amministrata
dalla ricorrente operasse in regime di appalto di fatto e risulti inadempiente agli
obblighi di legge che sono stati contestati. Tale motivazione non appare né
incoerente né illogica e non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
3. A diversa conclusione deve giungersi con riguardo al motivo con cui la
ricorrente osserva che il Tribunale ha omesso di affrontare gli aspetti
problematici derivanti dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.81 del 2008

sussistenza in concreto dei reati. Il Tribunale ha del tutto omesso di affrontare il
tema della continuità normativa alla luce della riformulazione delle fattispecie
operata, in particolare, dall’art.55 del decreto legislativo n.51, citato.
4. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso impone alla Corte di
rilevare che sono ad oggi decorsi i termini di prescrizione massimi previsti per i
reati contravvenzionali contestati alla ricorrente, e ciò anche considerando i
periodi di sospensione conseguenti ai rinvii disposti alle udienze del 10 marzo
2012 e di 9 novembre 2012.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso il 5/6/2014

e dalla incidenza che questo ha sulle fattispecie incriminatici contestate e sulla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA