Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32912 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32912 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
VINDIGNI Maria Tiziana, nata a Scicli il 2/4/1960
avverso la sentenza del 10/5/2013 della Corte di appello di Catania, che ha
confermato la sentenza del 27/2/2012 del Tribunale di Modica con cui le sigg.re
Vindigni e Messina sono state condannate alla pena di sei mesi di arresto e
500,00 euro di ammenda ciascuna perché colpevoli del reato previsto dagli
artt.718 e 719 cod. pen. loro rispettivamente ascritto e commesso, quanto a
Vindigni, il 14/7/2009 (così corretto la data del 14/7/2998 erroneamente indicata
nel capo di imputazione);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/5/2013 la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza del 27/2/2012 del Tribunale di Modica con cui le sigg.re Vindigni e
Messina sono state condannate alla pena di sei mesi di arresto e 500,00 euro di

Data Udienza: 05/06/2014

ammenda ciascuna perché colpevoli del reato previsto dagli artt.718 e 719 cod.
pen. loro rispettivamente ascritto e commesso, quanto a Vindigni, il 14/7/2009.
2. Osserva la Corte di appello che in occasione del controllo effettuato dalla
G.d.F. presso il bar gestito dall’imputata veniva rinvenuto un apparecchio
“Totem” che conteneva una smart card e numerose banconote e per la cui
installazione la sig.ra Vindigni non aveva chiesto la necessaria autorizzazione.
Osserva, altresì, che gli accertamenti svolti consentono di ritenere provato che il
meccanismo di gioco era caratterizzato da aleatorietà e che il sistema consentiva

al giocatore l’accumulo sulla smart card di punti utilizzabili in altre partire oppure
utilizzabili per acquisti online; evidente, quindi, l’esistenza del lucro richiesto
dalla fattispecie incriminatrice.
3. Avverso tale decisione l’avv. Domenico Giuseppe Fichera nell’interesse
della sig.ra Vindigni propone ricorso in sintesi lamentando:
a. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per essere
illogiche le argomentazioni che desumono dalle caratteristiche del
meccanismo di gioco l’esistenza di vincite economicamente apprezzabili; tali
non sono né le vincite consistenti nell’erogazione di nuove partite né quelle
consistenti nella possibilità di effettuare acquisti sul sito web cui si accede
tramite l’apparecchio, posto che la mera possibilità di vincita non integra la
fattispecie di reato per la quale occorre, invece, l’evidenza della vincita. Tale
evidenza difetta nel caso in esame, non essendovi alcun elemento che indichi
l’erogazione di premi in denaro;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello omesso di effettuare la comparazione fra le circostanze
aggravanti e attenuanti, non impedite dalla fattispecie di reato;
c.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione
alla quantificazione della pena, quantificata in misura eccessiva;

d. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione
alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna
nel certificato penale ad uso dei privati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato nella parte in cui contesta il giudizio di
responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
2. Per quanto concerne la responsabilità penale, la Corte ricorda che il fine di
lucro richiesto dalla fattispecie incriminatrice non è integrato soltanto dall’ipotesi
che il gioco consenta vincite in denaro, potendo detto elemento essere costituito
da diversi esiti economicamente rilevanti. Ciò impone di concludere che il
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meccanismo di gioco consentito dall’apparato in esame non solo prevedeva che il
giocatore pagasse un prezzo in banconote ma anche la possibilità di accumulare
punti sulla scheda installata per poi utilizzarli sia per nuove partite sia per
acquisti di prodotti a prezzo favorevole effettuati online. Tale conclusione si
conforma a quanto questa Corte ha già deciso con riferimento proprio
all’apparecchio “Totem” installato presso l’esercizio dell’odierna ricorrente; con
sentenza n.11877 del 12/2/2010, Vindigni, questa Sezione ha confermato il
sequestro dell’apparecchio operante presso detto esercizio e nell’occasione ha

consentito l’accesso ad un sito, ove era possibile, previa conversione in punti
delle banconote precedentemente inserite, scegliere tra diverse applicazioni di
gioco, tra cui anche quella denominata videopoker. L’applicazione consentiva poi
l’erogazione di vincite sotto forma di crediti accumulagli nel conto punti ed
usufruirli per partite successive. Sulla base di siffatti elementi, correttamente, il
Tribunale ha ritenuto la astratta configurabilità del reato contestato, “dovendosi
ritenere che l’applicazione videopoker, destinata agli avventori dell’esercizio
commerciale, sia da considerarsi gioco d’azzardo caratterizzato dall’alea e da un
fine di lucro, inteso come fine di trarre un guadagno economicamente
apprezzabile, consistente nell’accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e
trasferibili sulla smart card e, dunque, nella non immissione di ulteriore denaro
per l’ottenimento dei crediti necessari al gioco o nella possibilità di utilizzare i
crediti ottenuti per l’acquisto di servizi presenti sul sito”. Non c’è dubbio infatti
che il fine di lucro non debba necessariamente consistere in somme di denaro,
essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile
(cfr. Cass. sez. 3 n. 24059 del 27.4.2006; Cass. sez. 3 n. 9988 del 19.2.2008).”.
3. Tale impostazione è stata condivisa dai giudici di merito in esito agli
accertamenti dibattimentali e confermata dalla Corte di appello, senza che nel
ricorso emergano elementi che possano condurre a diversa conclusione.
4. Quanto all’entità della pena, palese appare l’esistenza di una motivazione
chiara e immune da vizi logici con riguardo al complessivo trattamento
sanzionatorio, così che non sussistono i presupposti affinché questa Corte possa
mettere in discussione la valutazione di merito operata in primo e secondo
grado.
5.

Merita, invece, accoglimento il motivo concernente la mancata

concessione della sospensione condizionale della pena. Il primo giudice aveva
concesso la sospensione condizionale della pena motivando con l’incensuratezza
della sig.ra Vindigni e con la possibilità di formulare una prognosi favorevole; a
fronte di tale motivazione l’imputata aveva evidenziato con l’atto di appello la
irragionevolezza della mancata concessione del beneficio della non menzione. La

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affermato quanto segue: “… tramite collegamento in rete a circuito chiuso, era

motivazione di appello omette sostanzialmente di affrontare la questione,
limitandosi ad affermare che “non vi sono ragioni” per l’applicazione del beneficio
in parola. Si è in presenza di motivazione apparente ed elusiva del tema
proposto, che impone l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio al
giudice di appello perché proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione

nel resto il ricorso.
Così deciso il 5/6/2014

della condanna e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta

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