Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3291 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3291 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MANGOGNA Giuseppe, nato a Los Teques (Venezuela) 1’11.2.1968;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 22.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giovanni Carracci, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2.5.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Marsala dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari
nei confronti di Mangogna Giuseppe, indagato per i reati di detenzione
illegale di arma clandestina (un fucile doppietta cal. 16, con matricola
abrasa) e ricettazione.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed
il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22.5.2013, confermò il
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 12/12/2013

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
1) la violazione degli artt. 373, 268 e 273 cod. proc. pen., per la
omessa verbalizzazione delle operazioni di installazione dell’impianto
necessario ad immettere, nella memoria informatica centralizzata della
Procura della Repubblica, i dati captati; ciò che – secondo il ricorrente comporterebbe la violazione dell’art. 268, comma 2, cod. proc. pen. e la
conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni;

manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle ritenute
esigenze cautelari e al divieto di comunicare, durante gli arresti
domiciliari, con persone non conviventi.
3) la violazione degli artt. 275, 284 comma 2, 309 comma 9 cod.
proc. pen. per non avere il Tribunale deciso sullo specifico motivo di
riesame, col quale era stato eccepito il difetto di motivazione
dell’ordinanza del G.I.P. sull’imposto divieto di comunicare con persone
non conviventi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente privo di fondamento.
Il difensore deduce la presunta inutilizzabilità degli esiti delle
intercettazioni eseguite, per il fatto che non sarebbero stati redatti “i
verbali delle operazioni di installazione, presso l’Ufficio del Pubblico
Ministero, dell’impianto che consentisse l’immissione dei dati captati nella
memoria informatica centralizzata della Procura e la remotizzazione verso
la P.G.”.
Sennonché, l’art. 268 cod. proc. pen., di cui il ricorrente denuncia la
violazione, impone la redazione di un verbale delle operazioni di
intercettazione, ma non prevede alcuna verbalizzazione delle operazioni
di installazione dell’impianto, presso l’Ufficio della Procura della
Repubblica, destinato alla memorizzazione dei dati captati e
all’instradamento del segnale verso gli uffici della polizia giudiziaria, onde
consentire alla stessa le attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale
riproduzione dei dati così registrati, “in remoto”, presso i propri uffici.

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2) la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché la

Tale mancata previsione si spiega col fatto che l’installazione degli
impianti non fa parte delle operazioni di intercettazioni, ma la precede: si
tratta, in altre parole, di attività diversa e precedente quella di
intercettazione, cosicché essa, peraltro, non può essere ricompresa come pretende il ricorrente – tra le attività di indagine, ai sensi dell’art.
373, comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso, nessuna inutilizzabilità dell’esito delle intercettazioni

della sanzione della inutilizzabilità, che non può essere estesa oltre i casi
espressamente previsti dalla legge (cfr., proprio in tema di
intercettazioni, Cass., Sez. 4, n. 49306 del 17/09/2004 Rv. 229922; Sez.
4, n. 17574 del 14/01/2004 Rv. 228173).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, il ricorrente critica che il giudice di merito abbia ritenuto
sussistenti, sulla base degli elementi di prova acquisiti, le esigenze
cautelari poste a base della misura. Va ricordato, tuttavia, che la
valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento
del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che
ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che
– nel caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocuir,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le

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può essere invocata nel caso di specie, stante il principio della tassatività

ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione (con specifico riferimento alla
personalità dell’indagato e ai suoi precedenti penali); non si ritiene,
peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le
suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare

dell’ordinanza si è puntualmente attenuto ad un coerente, ordinato e
conseguente modo di esporre i fatti, le argomentazioni e le nozioni
necessari a giustificare la decisione adottata, la quale perciò resiste alle
censure del ricorrente sul punto.
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Invero, a proposito della conferma del divieto – imposto all’indagato
– di comunicare con persone diverse da quella conviventi, il Tribunale, se
pure non ha effettuato un esplicito esame delle deduzioni del difensore
sul punto, ha però spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni che
hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto
conto di quanto dedotto dal difensore (così nel richiamo ai contatti col
padre nella programmazione dell’attività criminosa, così nella
qualificazione della misura, come configurata dal G.I.P., come
“minimamente idonea a soddisfare l’esigenza special-preventiva”).
Devono perciò considerarsi implicitamente disattese le deduzioni
difensive sul punto, in quanto le stesse, anche se non espressamente
confutate e respinte, sono comunque logicamente incompatibili con la
decisione adottata (cfr., in tema di motivazione implicita, Cass, Sez. 6, n.
20092 del 04/05/2011 Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 Rv.
233187).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

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che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore

somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Penale, il 12.12.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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