Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32907 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32907 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANZONE GIANFRANCO N. IL 05/06/1970
avverso l’ordinanza n. 1/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 09/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/st.
enite le conclusioni del PG Dott. Ram-;41 4.0
ces-c.4451):0 k(5:2eu-c42.GR-42- ‘L

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza deliberata in data 16 aprile 2013 il GUP del Tribunale di Nuoro,
all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato Sanzone Gianfranco colpevole
dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione.
2. Successivamente alla deliberazione dell’indicata sentenza di condanna, in
data 21 settembre 2013, la difesa del Sanzone presentava alla Corte di appello di

ressa Silvia Palmas, che aveva pronunciato l’indicata sentenza, in quanto il medesimo magistrato, nelle funzioni di GIP, si era pronunciato, in data 4 giugno 2012, sulla
proroga di quattro intercettazioni disposte nei confronti dello stesso Sanzone.
3. L’adita Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Nuoro, con provvedimento del 9 ottobre 2013 dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione per
l’assorbente e preliminare considerazione che secondo la prevalente giurisprudenza
di questa Corte «la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima del
compimento dell’atto da parte del giudice e, comunque, non può essere proposta
dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia asseritamente verificata la
causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume
pregiudicato» (in termini, Sez. 2, n. 45052 del 08/11/2011 – dep. 05/12/2011, Tornaselli, Rv. 251354).
4. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Sanzone, per il tramite del suo difensore, sostenendo che la pronuncia di inammissibilità
dell’istanza è viziata da una illegittima interpretazione delle norme di cui agli articoli
38 e 41 del codice di procedura penale che non precludono affatto la possibilità di
ricusazione del giudice che ha già emesso il provvedimento, se la causa della ricusazione è divenuta nota alla parte solo in seguito.
Al riguardo nel ricorso si precisa che il Sanzone ha avuto conoscenza della pregressa attività del G.I.P. dott.ssa Palmas solo all’esito della tardiva digitalizzazione
dei sottofascicoli RIT da parte della cancelleria e dell’esame delle relative copie ottenute.
5. In subordine il ricorrente chiede trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, sussistendo nella materia de qua un conflitto di giurisprudenza, ovvero
sollevarsi eccezione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 2, 3, 24,
25 111 e 117 della Costituzione, degli articoli 38 comma uno e 41 comma uno codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliscono, nell’interpretazione che ne dà
il diritto vivente, l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata dopo

1

Cagliari – sezione distaccata di Nuoro, istanza di ricusazione del magistrato, dotto-

la rinuncia della sentenza da parte del giudice pregiudicato, «nel caso in cui la causa
che legittima la proposizione della dichiarazione di ricusazione sia divenuta nota alla
parte dopo la pronuncia del provvedimento per causa non imputabile alla parte stessa».

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Gianfranco Sanzone è basata su
motivi infondati e va pertanto rigettata.

tore Generale in atti, secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito la prova di un’assoluta impossibilità di conoscenza per la difesa degli atti dei quali ha poi ricavato la
richiesta di ricusazione, risulta preliminare ed assorbente, ad avviso del Collegio, il
rilievo che rappresenta opinione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (in
termini, Sez. 2, n. 1380 del 22/02/1991 – dep. 19/03/1991, Lagostena, Rv.
186601), che la dichiarazione di ricusazione assume nel nostro ordinamento carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all’allegazione di prove e documenti sia anche per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione, e che si rivela pertanto del tutto logica e convincente l’affermazione di autorevole dottrina,
che anche in considerazione delle argomentazioni svolte da questa Corte in un suo
non recente arresto (Sez. 1, n. 4677 del 13/11/1992 – dep. 14/12/1992, Durante,
Rv. 192597), ritiene «che la causa di ricusazione per sua stessa natura è configurabile soltanto rispetto ad una attività da compiere» e che non «avrebbe senso» pertanto, «eccepire la causa di ricusazione a posteriori rispetto ad un atto già espletato».
Nel caso in cui il fatto che dà luogo alla causa di ricusazione avvenga o si apprenda [incolpevolmente] dopo i termini di cui all’art. 38 comma 1 cod. pen. la ricusazione può essere sì proposta entro tre giorni dalla notizia, ma la possibilità di ricusazione, tuttavia, non è assoluta, incontrando, come condivisibilmente affermato
anche da autorevole dottrina, un «limite massimo» di presentazione dell’istanza,
rappresentato dalla conclusione dell’udienza, nel senso che dopo la conclusione dell’udienza il giudice non è più ricusabile.
Nè vale invocare, a fronte di tale indirizzo, prevalente nella giurisprudenza di
questa Corte (in termini, da ultimo, Sez. 2, n. 45052 del 08/11/2011 – dep.
05/12/2011, Tonnaselli, Rv. 251354) l’esistenza di un precedente difforme (Sez. 1,
n. 14206 del 01/03/2002 – dep. 12/04/2002, Tringali R, Rv. 221711) dal momento
che lo stesso, in realtà, si riferisce ad una ipotesi di emissione del decreto penale di
condanna, e non riconosce affatto, in ogni caso, la possibilità per l’imputato di pro2

1.1 Ed invero a prescindere dal rilievo sviluppato nella requisitoria del Procura-

porre l’istanza di ricusazione anche dopo la definizione del giudizio di opposizione da
parte del giudice incompatibile.
Esclusa la possibilità di far valere “a posteriori” una causa di incompatibilità
come motivo di ricusazione del giudice, deve considerarsi più aderente ai principi
ispiratori che informano il nostro ordinamento processuale – ad avviso del Collegio ritenere che tale causa possa, eventualmente, essere prospettata quale causa di
nullità del provvedimento in sede d’impugnazione, il che esclude, per altro, profili di
effettiva illegittimità costituzionale delle norme che prevedono rigorosi termini di

ad ogni buon conto, che la prevalente giurisprudenza di questa Corte non ravvisa la
sussistenza di nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen. in presenza di cause di
incompatibilità del giudice (in tal senso Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013 – dep.
06/06/2013, Shkurko, Rv. 257033, ma in termini parzialmente difformi, Sez. 3, n.
5472 del 05/12/2013 – dep. 04/02/2014, Cetrangolo, Rv. 258918).
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.

decadenza per la proposizione dell’istanza di ricusazione, pur dovendo riconoscersi,

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