Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32903 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32903 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 02/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LI BERGOLIS FRANCO N. IL 11/11/1978
avverso l’ordinanza n. 2776/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aeg,e,cto pg-n,,Fe,z)
,<_£.42(252, i(2feao &Le c-t~ Uditi difensor Avv.; DEPOSI -TATA IN CANCELLERIA 23 LUG 2014 IL CANCELLIERE fvu. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata 1'11 giugno 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Li Bergolis Franco, sottoposto a regime differenziato ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il provvedimento in data 20 marzo 2013 che disponeva il mancato inoltro di una missiva destinata al detenuto, osservando: che la decisione impugnata era corretta, contenendo la suddetta missiva frasi di effettivo contenuto ambiguo e criptico, sicché l'inoltro della profilo di illegittimità era ravvisabile nella circostanza che il detenuto fosse stato informato solo verbalmente del mancato inoltro della missiva a lui diretta, senza ricevere copia del provvedimento che disponeva il trattenimento, posto che l'art. 18 comma 5 Ord. Pen. si limita a prevedere soltanto che di ciò «il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati». 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, personalmente, deducendo l'illegittimità del provvedimento di trattenimento, in quanto ritenuto lesivo di diritti fondamentali, in primo luogo quello di difesa, rimarcando: (a) l'illegittimità della dedotta mancata comunicazione ad esso interessato della motivazione del provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, ciò impedendo la presentazione di uno specifico atto di gravame; (b) l'illogicità della motivazione addotta dal Tribunale per giustificare la mancata comunicazione del suddetto provvedimento; (c) la ritardata notifica del provvedimento di rigetto del reclamo, in violazione dell'art. 127 comma 7 cod. proc. pen.. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato. 1.1 Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto adeguatamente delle ragioni per le quali fu adottato il provvedimento di trattenimento di una missiva destinata al detenuto, ove si consideri che costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quanto alla mancata illustrazione nel provvedimento di censura delle frasi ritenute di contenuto oscuro, quello secondo cui il provvedimento è legittimo anche quando non siano indicati gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente opinando, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza, perseguite dalla misura di trattenimento della missiva (Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010 - dep. 03/11/2010, Bosti, Rv. 248676). stessa poteva costituire pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza; che nessun 1.2 Quanto poi al rilievo con il quale si evidenzia che il ricorrente non ha avuto contezza delle ragioni del trattenimento della missiva a lui diretta ma del solo fatto storico del concreto esercizio del potere di trattenimento della missiva, occorre considerare, per un verso, che il comma 5 dell'art. 18 ter Ord. Pen. prevede in effetti che il detenuto e l'internato siano immediatamente informati dell'avvenuto trattenimento, e che tale previsione legislativa, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, non ha recato nel caso in esame alcuna effettiva lesione attraverso la nomina di un difensore, «avrebbe potuto estrarre copia del provvedimento del magistrato di sorveglianza» e che lo stesso ha comunque «tempestivamente proposto reclamo» avverso il provvedimento censorio. Nel caso particolare è stato specificato, in altri termini, che al Li Bergolis fu dato tempestivo avviso del trattenimento della missiva, che trovava giustificazione nell'interesse più ampio rispetto a quello, pur rilevante, del singolo, diretto a scongiurare il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Istituto, rappresentato dalla presenza nella missiva censurata di frasi equivoche e non intellegibili, il che porta ad escludere qualsiasi effettiva violazione del diritto di difesa, specie ove si consideri che l'interessato ha comunque proposto reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva. 1.2 Irrilevante si rivela, infine, anche l'ulteriore deduzione difensiva circa il ritardo nella comunicazione del provvedimento di rigetto del reclamo da lui proposto, posto che nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen. che impone comunicazioni o notificazioni "senza ritardo" alle parti dei provvedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la sua genericità non la rende rapportabile al concetto di termini perentori (Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992 - dep. 18/12/1992, Malorgio ed altri, Rv. 195093). 2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014. al diritto di difesa del Li Bergolis, ove si consideri che il detenuto, anche

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