Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32901 del 30/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32901 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 43/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 05/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4t*

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Data Udienza: 30/06/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso in data 5 dicembre 2013 il GIP del Tribunale di
Benevento – in qualità di giudice dell’esecuzione – rigettava la richiesta di revoca
della confisca proposta dalla Banca della Campania s.p.a. nel procedimento
definito a carico di Foschini Luca per reati tributari.
In effetti, l’istante risulta essere titolare del diritto di pegno su titoli (obbligazioni
per un controvalore di euro 100.000,00) contenuti in due dossier intestati
rispettivamente alla CTS AUTOCOMPUTERS srl e al Foschini Luca, a garanzia di

Foschini.
Il
. Giudice dell’Esecuzione precisa che / pertanto/ in nessun caso può essere
disposta la revoca della confisca definitiva in favore del terzo non proprietario dei
beni.

2. Avverso detto provvedimento – che risulta emesso a seguito di procedura
partecipata – ha proposto ricorso per cassazione (nonché successiva memoria di
udienza) la Banca della Campania s.p.a., a mezzo del legale rappresentante con
difensore munito di procura speciale.
Nel ricorso si evidenziano violazioni di legge e vizi motivazionali.
Il ricorrente si duole dell’omesso esame delle sue prospettazioni, tese a
rappresentare l’estraneità alle condotte illecite poste in essere dal Foschini e
l’esistenza di regole giuridiche tese ad escludere che la confisca – nelle varie
forme previste dalla legge – possa recare danno al terzo di buona fede.
Si rappresenta, in particolare, che al caso in esame doveva essere applicata la
nuova disciplina contenuta negli artt. 52 e ss. del D.Lgs. n.159 del 2011 in tema
di tutela dei terzi nelle procedure di sequestro e confisca antimafia.
Il diritto reale di garanzia pone il terzo in una condizione di tutelabilità della sua
pretesa che non può essere cancellata dal provvedimento ablatorio emesso in
danno dell’imputato, se non mediante una verifica in concreto delle modalità di
conclusione del contratto da cui il diritto è derivato.
Si chiedeva espressamente la decisione del ricorso, trattandosi di procedura già
partecipata e non decisa de plano dal giudice dell’esecuzione.
3. 3. Il ricorso per cassazione, operate talune precisazioni, va qualificato come
bpposizione ai sensi dell’art. 667 co.4 cod.proc.pen. .
3.1 Ed invero, il Giudice dell’Esecuzione ha deciso in contraddittorio su materia
che l’art. 676 cod.proc.pen. attribuisce alla sua competenza con facoltà di
provvedere de plano.

2

linee di credito concesse, titoli oggetto di confisca per equivalente in danno del

Questa Corte, sul punto, con orientamento ormai consolidato (si veda, anche in
riferimento agli ulteriori precedenti, Sez. I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha
ritenuto che pur a fronte di istanza – in tema di confisca – decisa dal giudice
dell’esecuzione in contraddittorio il rimedio attivabile dalla parte soccombente
non può individuarsi nel ricorso per cassazione ma nella opposizione prevista
dall’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione.
Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una particolare sequenza (tra
decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la

valutazione di merito» sull’istanza introduttiva.
Dunque non risulta decisivo il fatto che l’istanza sia stata trattata e decisa nelle
forme ordinarie ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità
di trattazione l’ambito delle possibilità difensive.
Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente
infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che
risulterebbero estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.
Risulta dunque applicabile – data la natura del rimedio – il principio generale in
tema di impugnazioni di cui all’art. 568 comma 5 cod.proc.pen., con riqualificazione del ricorso in opposizione.
3.2 Nel compiere tale riqualificazione – data la particolarità della materia – va in
ogni caso precisato che in una recente decisione (Sez. I n. 26527/2014) questa
Corte di legittimità ha ritenuto applicabili anche alla confisca disposta in sede
penale (in particolare ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. 306 del 1992) le norme in
tema di tutela dei terzi creditori introdotte dagli artt. 52 e ss. d.Lgs. n.159 del
2011.
Ciò, ferme restando le valutazioni che andranno operate dal giudice del merito,
rappresenta uno dei temi del giudizio di opposizione, al di là della stretta
formulazione della domanda (si chiede formalmente la revoca della confisca) che
ben può essere interpretata come generica richiesta di tutela della posizione
creditoria (Sez. U. n. 9 del 28.4.1999) e ferma restando la necessità di
qualificare in primis la tipologìa di pegno di cui è titolare l’istante (si veda, sul
punto, Sez. I n.49719 del 17.10.2013 in tema di pegno irregolare).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4
c.p.p. dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Benevento .
Così deciso il 30 giugno 2014

3

considerazione dell’esistenza di un diritto (non rinunziabile) ad una «doppia

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