Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32900 del 30/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32900 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SPOLETO
nei confronti di:
CONTINI EDOARDO N. IL 06/07/1955
avverso l’ordinanza n. 3275/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .,10,/,■.c.e.i) cgz,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con il provvedimento indicato
in epigrafe, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 Ord.
Pen. dal detenuto Contini Edoardo, sottoposto al regime penitenziario di cui
all’art. 41 bis Ord. Pen., con il quale lo stesso segnalava una condotta dell’Amministrazione penitenziaria (nuove disposizioni relative alle modalità di
svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12) ritenuta illegittima e

segnatamente l’allontanamento dalla sala colloqui di ogni altro familiare, inibito ad assistervi neanche al di là del vetro divisorio, ha disposto la disapplicazione delle circolari ministeriali vigenti in materia, nella parte in cui prevedono l’allontanamento dei familiari per tutta la durata del colloquio fruito
senza vetro divisorio dal detenuto con il minore (figlio o nipote), e l’annullamento del consequenziale ordine di servizio adottato dalla Casa Circondariale di Cuneo.

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione, il Procuratore della Repubblica di Spoleto, denunciandone l’illegittimità per erronea applicazione di legge, sostenendo al riguardo, in estrema sintesi, che la possibilità del colloquio senza vetro divisorio salvaguarda il diritto del minore a mantenere un rapporto con il familiare detenuto e nel contempo il diritto di quest’ultimo a coltivare il rapporto con il primo, laddove le
modalità di svolgimento del medesimo colloquio (allontanamento degli accompagnatori adulti dalla sala colloqui, per esigenze di sicurezza correlate al
regime carcerario speciale) incidono su di un interesse legittimo del recluso,
destinato a soccombere rispetto alle prioritarie esigenze di sicurezza poste a
base dell’esclusione della compresenza di adulti.

3. Con memoria in data il difensore di Contini Edoardo ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la piena legittimità del provvedimento impugnato che ha disposto la disapplicazione di disposizioni dell’Amministrazione
penitenziaria incomprensibilmente lesive dei diritti del detenuto e dei minori.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
1.1 Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riferimento
ad una fattispecie non dissimile (Sez. 1, n. 46783 del 23/09/2013 – dep.
22/11/2013, P.M. in proc. Gullotti, Rv. 257473) «i detenuti che possono es-

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ce,,

sere sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis Ord.
Pen. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente indicati nel secondo
comma del citato articolo, nel quale si statuisce che, nel caso in cui lo stato
di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti richiamati nello stesso
articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in
parte, l’applicazione delle regole di trattamento previste dall’Ordinamento
Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del de-

legamenti con l’associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale
per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto regime.
Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai
quali è stato applicato il regime in questione – è stato rilevato sempre nella
richiamata decisione – «sono previste dall’Ordinamento Penitenziario e sono
specificate, in base alle esigenze del caso, nel provvedimento del Ministro
della giustizia che dispone il suddetto regime speciale nei confronti del detenuto».
Non vi è dubbio, però, che residui, in capo all’amministrazione penitenziaria, un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni
rivolte alla suddetta categoria di detenuti, che deve, per altro, essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, senza comunque rendere inutilmente più penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza
che si verifichi una inutile compressione di diritti costituzionalmente garantiti
anche al detenuto (in tal senso, si veda anche, ex multis, Sez. 1, n. 3354
del 06/07/1994 – dep. 28/10/1994, P.M. in proc. Rizzi, Rv. 200606).
In altri termini, si deve affermare che nella materia de qua la norma
regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste
dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni
che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.
Con la circolare del DAP 3592 in data 9 ottobre 2013 e con la nota n.
0140006 del 18 aprile 2013 nel prevedere che i colloqui con i minori possono avvenire senza vetro divisorio sono state imposte dall’Amministrazione
determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di
cui all’art. 41-bis Ord. Pen., con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari adulti, prevedendo il loro accompagnamento all’esterno della sala colloqui.

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tenuto con un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Impedire i col-

Con l’ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che
alcune regole dettate dalla suddetta circolare e dalle successive disposizioni
integrative – e segnatamente quella relativa all’allontanamento dei familiari
dalla sala colloqui durante lo svolgimento dello stesso – introducessero gravose limitazioni in contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia e
comprimessero diritti costituzionalmente garantiti al detenuto, anche se sottoposto a regime di detenzione speciale, quali il diritto al mantenimento delle relazioni familiari ed in particolare con i componenti minorenni del proprio
nucleo familiare (figli e nipoti), che sarebbe gravemente compromesso dal-

l’allontanamento dei familiari adulti, la cui presenza è destinata, al contrario,
a svolgere una funzione rasserenante sul minore ed a favorire un sereno
svolgimento del colloquio.
La summenzionata circolare del DAP e le successive disposizioni integrative hanno indicato le ragioni per le quali sono state introdotte le regole
sopra indicate relative alle modalità di svolgimento del colloquio: sussisteva
la necessità di bilanciare le esigenza di affettività dei detenuti e dei minori
(figli o nipoti) con quelle di prevenzione poste a fondamento del regime di
cui all’art. 41 bis Ord. Pen. anche in considerazioni di specifiche gravi situazioni verificatesi nel recente passato che avevano visto minori strumentalizzati dai detenuti o dai loro accompagnatori per l’invio di messaggi all’esterno.
Risulta evidente, pertanto, che talune delle regole sopra indicate sono
state introdotte con l’espressa finalità di impedire che, attraverso il colloquio
con il minore, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all’esterno dei messaggi, malgrado l’utilizzo di impianto di videoregistrazione.
Con l’introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo
limitato il diritto del detenuto a coltivare le relazioni con i prossimi congiunti
ed in particolare quelle con i minori che compongono il suo nucleo familiare,
prevedendo, a tal fine, anche il contatto fisico con gli stessi, attraverso la
eliminazione del vetro divisorio.
Tale fondamentale diritto non risulta in alcun modo conculcato per il
solo fatto di impedire la contemporanea presenza di un familiare adulto; tale
divieto appare, invero, plausibilmente giustificato dall’Amministrazione dalle
esigenze di prevenzione indicate nella circolare e nelle disposizioni attuative
della stessa.
Risulta invero del tutto ragionevole la prescrizione che nell’ambito di
una nuova disciplina che ha previsto l’abolizione del vetro divisorio ed il contatto diretto ed anche fisico del detenuto con il minore, si preveda l’esclusi-

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one dalla sala colloqui (come modificata nella sua struttura per effetto delle
nuove disposizioni) dei familiari adulti, e ciò per motivate esigenze di sicurezza.
Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano
applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea
con le finalità di questo regime.
Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto
del detenuto a coltivare attraverso i colloqui le relazioni con i propri familiari,

speciale, le modalità con le quali i colloqui stessi possono essere svolti.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2014.

risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi del regime di detenzione

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