Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3290 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3290 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARAJULI BISHNU N. IL 21/12/1983
avverso la sentenza n. 131/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
LH 30 aprile 2014 il Tribunale di Roma confermava la sentenza pronunziata il 5

febbraio 2013 dal locale giudice di pace che aveva dichiarato Parajuli Bishnu
colpevole del reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d. lgs. n. 286 del 1998, per
non avere ottemperato senza giustificato motivo all’ordine di allontanamento

generiche, lo aveva condannato alla pena diecimila euro di multa, sostituita con la
sanzione dell’espulsione..
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
in ordine alla disposta espulsione.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.La conferma del provvedimento di espulsione del giudice d’appello è
impugnabile con il ricorso per cassazione, sotto il profilo dell’inosservanza della
legge penale, nel caso che dagli atti risulti alcuna situazione comportante il divieto
di applicazione della sanzione. In alternativa con il ricorso per cassazione può
essere denunciato il vizio della motivazione, qualora il giudice di secondo grado
abbia disatteso la prospettazione della ricorrenza di una concreta ipotesi di divieto,
omettendo di darne conto ovvero abbia argomentato in modo contraddittorio o
manifestamente illogico al riguardo.
2.Nel caso in esame, il ricorrente si limita a denunciare genericamente
l’insussistenza delle condizioni per dispone l’espulsione e la mancanza di
motivazione sul punto da parte dei giudici di merito, ma in realtà non supporta le
sue doglianze in maniera documentata, sì da dimostrare in concreto l’esistenza di
condizioni ostative all’espulsione.
Tale carenza si traduce in un difetto di specificità del ricorso a fronte di due
sentenze di merito convergenti anche su tale profilo.
2.0ccorre, inoltre, rilevare che, se dagli atti non risultano situazioni integranti
alcuni dei casi di divieto della espulsione, il giudice non è tenuto, in difetto di
alcuna specifica allegazione delle parti, a procedere all’accertamento negativo della
ricorrenza delle ipotesi di divieto.

emesso dal Questore il 2 aprile 2012 e, riconosciute le circostanze attenuanti

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015.

616 c.p.p.

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