Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 329 del 30/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 329 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOMENELLA Angelica, nata a Potenza Picena il 30/04/1950
persona offesa nel procedimento nei confronti di
MARGIOTTA Emanuela, nata a Milano il 29/01/1978

avverso il decreto del 06/10/2016 del Giudice di Pace di Macerata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la trasmissione
degli atti al Giudice di Pace di Macerata.

RITENUTO IN FATTO

1. Domenella Angelica ricorre per cassazione avverso il decreto di
archiviazione emesso il 06/10/2016 dal Giudice di Pace di Macerata, lamentando
la violazione del contraddittorio, per l’omessa valutazione dell’opposizione
proposta nei confronti della richiesta di archiviazione del P.M. e per l’omessa
declaratoria di inammissibilità.

Data Udienza: 30/11/2017

2. Con memoria pervenuta il 15/11/2017 Margiotta Emanuela ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che l’eccezione di tardività proposta da Margiotta
Emanuela è infondata, in quanto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di

formulazione, applicabile ratione temporis, precedente all’abrogazione disposta
dall’art. 1, comma 32, I. n. 103 del 2017), è sottoposto al termine di decadenza
di quindici giorni stabilito, per le impugnazioni di tutti i provvedimenti conclusivi
dei procedimenti in camera di consiglio, lall’art. 585, lett. a) cod. proc. pen.,
termine decorrente dal giorno della effettiva conoscenza del provvedimento
stesso (Sez. 6, n. 1663 del 06/04/2000, Schiavon, Rv. 216892); al riguardo, il
ricorrente ha fornito la prova di aver appreso del decreto di archiviazione in data
09/12/2016, allorquando presentava istanza di visione del fascicolo presso la
Procura della Repubblica di Macerata.
1.2. Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l’opposizione
presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico
ministero comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che
però non esime il giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni
addotte dall’opponente (Sez. 5, n. 41194 del 19/06/2014, Di Maio, Rv. 262185,
che, in applicazione del principio, ha annullato il provvedimento di archiviazione
sprovvisto di sostanziale motivazione, in accoglimento del ricorso della persona
offesa; Sez. 4, n. 1558 del 28/11/2013, dep. 2014, Dorfmann, Rv. 259083);
anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dunque, l’omessa valutazione
dell’atto di opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di
archiviazione – integra una violazione del principio del contraddittorio, che
determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per
cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, Oliva, Rv. 256526).
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, nonostante
l’opposizione avesse indicato indagini suppletive (l’audizione di tre testimoni), il
decreto impugnato ha omesso qualsivoglia valutazione, senza neppure
dichiararne l’inammissibilità, e prendere. in considerazione la rilevanza e
pertinenza dei mezzi di prova dedotti, limitandosi ad affermare, in maniera
assertiva, la non necessità di un supplemento di indagine.
Ne consegue l’annullamento senza iìvio del provvedimento impugnato, e la
trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Macerata per il corso ulteriore.

2

archiviazione, previsto dall’art. .409, comma 6, cod. proc. pen. (nella

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di Pace di Macerata per il corso ulteriore.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe Rìccardi

Paolo Antonio Bruno
_

Deposita
Roma, lì

Così deciso in Roma il 30/11/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA