Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32896 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32896 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 1/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/segite le conclusioni del PG Dott. q/al-CL jtaigRmst,

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Udit i difensor Avv.;

C3Lt.

Data Udienza: 03/07/2013

Ritenuto in fatto

Il Tribunale rilevava che nella concessione del mutuo alla Zangoli l’Istituto di credito era stato
largamente incauto. Nel rappresentare che dall’istruttoria era emerso che la Zangoli aveva un
reddito annuo di 28.000 atm che le consentiva di affrontare una rata mensile di 610 euro per
il rimborso del prestito (laddIove, pagata la detta rata, bastava appena alla sopravvivenza della
famiglia), la Banca aveva omesso di ricordare che la richiedente aveva affermato di non avere
altre esposizioni bancarie, mentre (dalla stessa istruttoria) risultava per il medesimo immobile
un mutuo dell’Istituto Credito Fondiario di 175 milioni di lire (pari a 90.380 euro) e per un altro
immobile un mutuo dell’Unicredit Banca dl 104.000 euro (con rate di poco inferiori ai 700 euro
mensili). Tanto risultava anche da un parallelo procedimento promosso dalla Zangoli volto alla
revoca della confisca.
Ricorreva per cassazione l’Intesa San Paolo Spa, deducendo vizio di motivazione (travisamento
dei fatti): quanto al primo degli altri due mutui richiamati nell’ordinanza impugnata, acceso nel
1996 all’atto dell’acquisto dell’immobile di via Fulda, esso era stato estinto il 30/6/05; quanto
al secondo, non risultando altri immobili intestati alla Zangoll, esso probabilmente riguardava
un appartamento, la cui confisca era stata revocata, acquistato dal di lei marito, Fabbri Mauro;
quanto invece al mutuo in esame, il ricorrente ricordava che esso fu acceso nell’ottobre 2005,
quando ancora nessun procedimento di prevenzione era iniziato nei confronti della madre della
Zangoli (Dolores), la cui attività illecita in sede penale era stata contestata dal dicembre 2006
al maggio 2008; inoltre i redditi della richiedente mutuataria (24.000 euro netti all’anno) erano
sufficienti a far fronte ai circa 600 euro mensili dovuti per il rimborso. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto Il PG presso la S.C., rilevando che non era stata rispettata la sequenza
procedimentale voluta dagli artt. 676 e 667.4. cpp, chiedeva la qualificazione del ricorso come
opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Considerato in diritto
Il preliminare rilievo del PG é corretto. In materia di confisca il codice di procedura prevede in
sede di esecuzione una doppia valutazione di merito, ia prima de plano, la seconda (eventuale)
su opposizione della parte interessata. Anche se la prima valutazione (come nel caso in esame)
è avvenuta nel contraddittorio delle parti, a loro stessa garanzia è nondimeno imprescindibile
una seconda decisione di merito. Solo il secondo provvedimento è ricorribile per cassazione (si
veda, citata anche dal PG nel suo parere, Cass., III, sent. n. 8124 del 19/2/03, n/. 223464).
In ossequio al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568.5. cpp, il
ricorso va qui qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Roma per il corso
ulteriore.
Pqm
1

Con ordinanza 11/10/12 il Tribunale di Roma in sede di prevenzione rigettava l’incidente di
esecuzione presentato nell’interesse dell’Intesa San Paolo spa avverso il decreto di confisca ex
art. 2-ter L n. 575/65 emesso il 26/5/09 dal Tribunale di Roma, confermato il 2/3/10 dalla
Corte di Appello, definitivo 1’11/10/10, relativo all’immobile ad uso abitativo intestato a Zangoli
Giuseppina Fiamma (ritenuta prestanome della madre Zangoli Dolores, indiziata del reato di
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) ubicato in Roma alla via Fulda n.
123/ter. Con la stessa ordinanza il Tribunale accertava il difetto di buona fede della società
bancaria in relazione al mutuo di 80.000 euro concesso alla Zangoli e ordinava la cancellazione
della relativa ipoteca iscritta sull’immobile (il 28/10/05).

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667.4. cpp, dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Roma, 3/7/13

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