Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32891 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32891 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul conflitto di competenza’ sollevato da:
TRIBUNALE LIBERTA’ CALTANISSETTA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE ENNA
con l’ordinanza n. 352/2012 TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA,
del 18/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. AuR-6 – (7 414c7
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Data Udienza: 24/06/2013

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Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 08.11.2012 il Tribunale di Caltanissetta riunito ex art.
310 Cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della
Repubblica di Enna, applicava nei confronti di Iures Mihai la custodia cautelare in
carcere per il reato di concorso nel furto pluriaggravato ai danni di tale Rosario
Cannino.Su tale base, il Procuratore della Repubblica di Enna, appreso che l’indagato Iures

si trovava in Romania (in stato di arresto), richiedeva al Tribunale di Caltanissetta,
Sezione del riesame, di emettere mandato d’arresto europeo a carico del predetto
Iures.Tale richiesta, con nota 31.01.2013 era trasmessa per competenza dal ridetto
Tribunale al Gip del Tribunale di Enna.Con ordinanza in data 04.02.2013 il Gip del Tribunale di Enna, ritenuto che per
giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 18569/2009) la competenza ad
emettere il Mandato d’arresto europeo spetta al giudice che ha applicato la misura
cautelare, disponeva la trasmissione della richiesta suddetta al Tribunale del riesame
di Caltanissetta.Quest’ultimo, con ordinanza in data 18.02.2013, ritenuto che l’orientamento
giurisprudenziale citato dal Gip di Enna si basava su interpretazione formale, rilevato
che la competenza del Tribunale del riesame era limitata al procedimento incidentale
de libertate, considerato che la questione era controversa (tanto che la sesta Sezione
della Cassazione l’aveva rimessa alle Sezioni Unite che però non avevano deciso nel
merito), ritenuto quindi che la competenza dovesse essere del giudice che procede,
sollevava conflitto negativo di competenza.Considerato in diritto
1. Il sollevato conflitto negativo deve essere ritenuto ammissibile in rito, atteso
che due giudici si sono entrambi ritenuti incompetenti a provvedere, in tal mofrido
determinando uno stallo del processo non altrimenti risolvibile che con l’intervento
regolatore di questa Corte.2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale del
riesame di Caltanissetta.Rileva invero questa Corte come la questione sottesa al sollevato conflitto sia stata
già risolta da questa Corte con decisioni -che qui vanno richiamate e ribadite- che,
valutati i vari aspetti prospettabili in materia, hanno confermato l’insuperabilità del
dato testuale (art. 28, comma 1, lett. a, L. 69/2005) secondo cui “il mandato
d’arresto europeo è emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della

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custodia in carcere o degli arresti domiciliari”. In tal senso, infatti, si registrano le
pronunce Cass. Pen. Sez. 1°, n. 18569 in data 16.04.2009, Rv. 243652, Conti. comp.
in proc. Diana; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 15200 in data 26.03.2009, Rv, 243321, Confl.
comp. in proc. Lauricella : “La competenza ad emettere il mandato d’arresto europeo
(art. 28 L. 22 aprile 2005, n. 69) processuale spetta al giudice che ha applicato la
misura cautelare, anche se il procedimento penda davanti ad un giudice diverso”. (In
applicazione di tale principio, la Corte, nel risolvere un conflitto di competenza, ha
dichiarato la competenza del giudice del dibattimento che aveva emesso la misura

cautelare).- Lo stesso principio è stato affermato in un caso assolutamente
corrispondente a quello ora in esame : cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16478 in data
19.04.2006, Rv. 233578, Confl. comp. in proc. Abdelwahab :”La competenza ad
emettere il mandato d’arresto europeo, di cui all’art. 28 L. 22 aprile 2005, n. 69,
spetta al Tribunale del riesame, nel caso in cui il G.i.p. abbia rigettato l’istanza di
applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal Tribunale stesso
in seguito a gravame del pubblico ministero” (fattispecie in tema di conflitto negativo
di competenza).E’ rimasta, quindi, del tutto isolata e senza seguito l’unica decisone di segno
contrario (Cass. Pen. Sez. 1°, n. 26635 in data 29.04.2008, Rv. 240531, Confl. comp.
Tribunale di Ragusa).Tali decisioni maggioritarie -alle quali, come detto, comunque ci si riporta- che si
legano all’art. 28 L. 69/05, hanno rilevato : a] che l’emanazione del Mandato d’arresto
europeo (MAE) si basa solo sul provvedimento cautelare, rimanendo irrilevanti gli
sviluppi processuali, di tal che è pure irrilevante il fatto che chi abbia emesso il
provvedimento coercitivo non disponga del fascicolo; b] del resto, l’ordinanza
cautelare è custodita tra gli atti del P.M. e, per conseguenza, neppure altri giudici ne
dispongono; c] l’emissione del MAE non è espressione di un potere direttamente
coercitivo, per cui non è pertinente il richiamo all’art. 279 Cod. proc. pen., ma
costituisce solo lo strumento per consentire l’esecuzione di un provvedimento
cautelare, già adottato, nello spazio giuridico europeo.Come si può ben vedere, non si tratta certo -come prospetta il Tribunale di
Caltanissetta nell’ordinanza con cui solleva il conflitto- di un’interpretazione
formalistica della normativa, ma di un complesso argomentativo sistematico.Tali considerazioni, già elaborate da questa Corte, sopra riportate, assorbono in
sostanza tutte le deduzioni svolte dal Tribunale di Caltanissetta nell’ordinanza di
rimessione. Esse, in definitiva, richiamano l’art. 279 Cod. proc. pen. e su tale base
articolano considerazioni sul presupposto che l’emissione di un MAE presupponga, ex
se, un potere cautelare, il che non è.Peraltro le considerazioni che il Tribunale remittente porta a limiti estremi non
possono essere condivise : a] essere, il Tribunale del riesame, un organo di seconda
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istanza, è argomento che dimentica la pacifica giurisprudenza secondo cui il
provvedimento genetico (del Gip) e quello ex art. 309 Cod. proc. pen. si integrano in
un’unica legittimità Coercitiva, così come l’intervento ex art. 310 Cod. proc. pen.
attribuisce potere coercitivo allo stesso Tribunale; bi proprio non è dato cogliere -né
l’ordinanza in esame in tal senso convince- perché mai, nel sistema vigente, il
Tribunale del riesame dovrebbe avere un potere coercitivo minore del giudice che
procede (del dibattimento, dell’appello) pure legittimato all’emissione di
Tribunale interviene; si tratta -all’evidenza- di un’impostazione non corretta sul piano
sistematico.Ancor meno convincenti sono le considerazioni del Tribunale remittente che
propongono problemi (pratici) a livello di cancelleria; il Tribunale del riesame che deve
emettere il MAE potrà sempre -se del caso- farsi trasmettere copia degli atti necessari
e chi di dovere potrà sempre aggiungere note ai registri di competenza.Non vi sono, dunque, ragioni per evadere il chiaro dettato normativo per cui il MAE
è emesso dal giudice che ebbe ad applicare la misura cautelare.3. In conclusione deve essere dichiarata la competenza del Tribunale del riesame
di Caltanissetta, giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo nel caso in
esame.P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Caltanissetta cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso in Roma il 24 Giugno 2013.-

provvedimenti cautelari, come se tale potere fosse solo nel Gip, in cui surroga detto

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