Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32890 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32890 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE SASSARI
con l’ordinanza n. 27/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del 13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/06/2013

1. Con ordinanza del 20 luglio 2012 il Tribunale di Sassari, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione,
preso atto della domanda proposta dal Procuratore della repubblica
diretta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena concessa in favore di Congiatu Anton Giulio con sentenze della
Pretura di Grosseto e del Tribunale di Piombino, dichiarava la propria
incompetenza a decidere perché competente il Tribunale di Napoli, in
quanto l’ultima sentenza di condanna a carico dell’istante passata in
giudicato risultava resa dalla Corte distrettuale napoletana in data 13
maggio 2009.
Il Tribunale di Napoli, in tal modo investito del procedimento, ha a
sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione
degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto,
rilevando che nel caso di specie ricorre la competenza del Tribunale di
Sassari sensi dell’art. 665 co. 4 c.p.p., dappoichè da quella autorità
giudiziaria risulta pronunciata l’ultima sentenza passata in giudicato
utile ai fini della determinazione della competenza del giudice
dell’esecuzione, la sentenza del Tribunale di Sassari del 22 ottobre
2002, divenuta irrevocabile soltanto il 4 febbraio 2011.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una
ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p.,
poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame
una istanza dl rappresentante della pubblica accusa al giudice
dell’esecuzione,
Quanto poi al merito del conflitto osserva la Corte che non v’è
contrasto tra i giudici in conflitto in ordine alla regola sulla
competenza del giudice dell’esecuzione di cui al quarto comma
dell’art. 665 c.p.p., secondo la quale, se l’esecuzione concerne più
provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che
ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo,
vertendo il contrasto sulla individuazione di tale titolo, dal Tribunale
di Sassari indicato nella sentenza della Corte di appello di Napoli del
13 maggio 2009, divenuta irrevocabile il 22 settembre successivo, e
dal Tribunale di Napoli invece indicata nella sentenza del Tribunale di
Sassari del 21 ottobre 2002, passata in giudicato il 4 febbraio 2011.
Orbene, tanto premesso ed esaminati gli atti, rileva il Collegio che la
sentenza che per ultima ha maturato la definitività è quella indicata dal

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

giudice partenopeo ed alla stregua delle esposte considerazioni, va in
questa sede dichiarata pertanto la competenza del Tribunale di Sassari
a conoscere della questione relativa alla eventuale revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena come innanzi goduto da
Congiatu Anaton Giulio, Tribunale al quale vanno restituiti gli atti.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sassari cui dispone
trasmettersi gli atti.
Roma, addì 24 giugno 2013

P.Q.M.

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