Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3289 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3289 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

.

o.:

,

C/

PROIETTI CLAUDIA
avverso la sentenza n. 5631/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per et 1.444444,4„441071-t (kr 04.,( /11&014-0

E /11440

Udito, per la p
Udit i difenso

Data Udienza: 22/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Roma, con sentenza del 21/2/2011,
dichiarato Troiani Christian colpevole dei delitti concernenti sostanze
stupefacenti a lui ascritti in rubrica e condannato il predetto alla pena
reputata di giustizia, dispose, altresì confisca di vari beni, fra i quali un
natante.

investita dall’appello del Troiani, confermò la sentenza di primo grado,
disattendendo, inoltre, istanza di restituzione depositata in data 10/7/2011 da
Proietti Claudia
2. Avverso quest’ultima statuizione la Proietti proponeva ricorso per
cassazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio motivazionale
rilevabile in sede di legittimità per avere il giudice d’appello reputato,
mediante ricorso a motivazione inesistente e, comunque, illogica, che la
ricorrente fosse solo intestataria di comodo dell’imbarcazione, invece dl
effettiva proprietà dell’imputato.
Non solo l’accusa non aveva dimostrato la simulazione dell’intestazione,
assolvendo al proprio onere probatorio, ma la Corte territoriale aveva omesso
di prendere in considerazione le prove e le specifiche deduzioni prospettate
dalla ricorrente: il valore del bene (12.000 euro) era del tutto compatibile con
le capacità reddituali della donna.
2.2. Con il secondo motivo la Proietti deduce i medesimi vizi
motivazionali in relazione alla stima del valore del natante.
La Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto non utile accedere ad una
esatta valutazione delle condizioni economiche della Proietti e delle ragioni
che l’avevano spinta all’acquisto del bene.
L’assetto doveva giudicarsi illogico e perfino in contrasto con la sentenza di
primo grado e con i provvedimenti di sequestro, che avevano posto a
giustificazione del provvedimento ablatorio l’allegata insufficienza reddituale
della ricorrente.
Ciò ancor più tenendosi conto che la Proietti aveva prodotto il contratto
d’acquisto (sembra sottintendersi da parte del cognato Troiani), recante il
prezzo di 16.000 euro, del natante, rivenduto, dopo circa un anno, alla Proietti
per il prezzo di 12.000 euro.

1

1.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19/1/2012,

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per più ordini di motivi, ognuno
dei quali idoneo a sostenere l’assunto.
3.1. Stante che la ricorrente è terza estranea, la quale agisce per
la tutela della propria posizione soggettiva di diritto civile, la stessa avrebbe
dovuto avvalersi di avvocato cassazionista, al quale avrebbe dovuto rilasciare
«La norma di riferimento, trattandosi dell’introduzione di azione giudiziaria a
tutela degli interessi giuridici di un terzo, diverso dall’imputato, solo
accidentalmente inserita all’interno del processo penale, deve essere
rinvenuta nell’art. 83, cod. proc. civ. Dunque, solo il ricorso alla procura
speciale consente, fra l’altro, di usufruire delle peculiari forme certificatorie.
La nozione di speciale, poi, si contrappone a quella di generale, in quanto il
potere di rappresentazione e gestione è limitato ad uno specifico affare (da
qui la necessità di una sicura correlazione – nonostante gli ampliamenti
operati dall’art. 1, L. 27/5/1997, n. 141 e dal comma 9, lett. c) dell’art. 45
della L. 18/6/2009, n. 69 – con l’attività processuale da compiersi).
L’evocazione dell’art. 100, cod. proc. pen., appare in esatti termini, stante che
la norma non fa altro che traslare nel processo penale la regola d’ammissione
riservata dalla legge processuale civile per la tutela degli interessi civilistici.
Perfettamente condivisibile risulta, pertanto, quanto affermato da questa
Corte (Sez. VI, 4/3/2010, n. 11796): “Il Collegio ritiene che debba essere
ribadito il principio affermato da questa stessa Sezione con riferimento al
ricorso proposto dal terzo interessato contro il decreto che dispone la misura
di prevenzione della confisca, secondo cui per i soggetti portatori di interessi
meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 c.p.p.
prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono
stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura
speciale (Sez. 6^, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace ed altri). La posizione
processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo
difensivo da quella dell’indagato e dell’Imputato che, in quanto assoggettati
all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità
di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che
è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il
solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura
speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi.
2

idonea procura speciale. Procura che in atti non consta.

Non cosi per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati
dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non
poter stare personalmente in giudizio, ‘ha un onere di patrocinio, che è
soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore’, come
del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 83, c.p.c.”. Principio,
questo, fermo in numerose decisioni, anteriori e successive (fra le tante: Sez.
V, 17/2/2004, n. 13412; Sez. VI, 13/3/2008, n. 16974; Sez. VI, 2071/2011,

3.2. La ricorrente, senza aver rivestito il previo ruolo di
appellante, avendo avanzato solo un’istanza di restituzione alla Corte
territoriale, ha proposto ricorso in sede di legittimità, senza averne
legittimazione.
3.3. Infine, a mente dell’art. 325, cod. proc. pen., anche a volere
Impropriamente assimilare la sentenza in seno alla quale vengano prese
determinazioni in ordine a beni sequestrati, che si appartengono a terzi, al
provvedimento di cui all’art. 322bis, cod. proc. pen., il ricorso per cessazione
è ammesso solo per violazione di legge, nel mentre con il ricorso viene, in
definitiva, proposta censura motivazionale, peraltro estranea all’ipotesi di cui
alla lett. e) dell’art. 606, cod. proc. pen.
4. La genetica inammissibilità del ricorso proposto giustifica la
condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della
sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così de

orna il 22/11/2012.

Il Consi

l Presidente
kfm,42,3

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

A.,13-(ett?

n. 13798)» (Cass., Sez. IV, n. 38045 del 27/6/2012).

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