Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32889 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32889 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE SANREMO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE GENOVA
con l’ordinanza n. 76/2013 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. “lc, PEL /a
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Data Udienza: 24/06/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 28.12.2012 il Gip del Tribunale di Genova, ritenuta la
propria competenza quale giudice distrettuale in ordine alla posizione di vari indagati
cui era stata contestata l’aggravante ex art. 7 L. 203/91, separava però la posizione
di Lara Gambacorta in ordine ai reati di cui ai capi L) e P), entrambi per concorso in
detenzione e cessione di cocaina, fatti commessi in Sanremo, per i quali, per tale

incompetenza a favore dell’A.G. di Sanremo.2. Con ordinanza in data 16.01.2013 il Gip del Tribunale di Sanremo, ritenuto che i
fatti ascritti alla Gambacorta, contestati come commessi in correità con il convivente
Simone Calvini, fossero oggettivamente connessi a quelli per i quali procede il Gip
distrettuale, in particolare rilevando riferimento stringente al reato di cui al capo O),
ascritto allo stesso Calvini con l’aggravante ex art. 7 L. 203/91, sollevava conflitto
negativo di competenza rimesso per la sua decisione a questa Corte di cassazione.Considerato in diritto
1. Il sollevato conflitto negativo deve essere ritenuto ammissibile in rito, atteso
che due giudici si sono entrambi ritenuti incompetenti a decidere lo stesso fatto, in tal
mondo determinando uno stallo del processo non altrimenti risolvibile che con
l’intervento regolatore di questa Corte.2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza territoriale del Gip del
Tribunale di Sanremo.Va premesso che il sollevato conflitto riguarda solo i reati contestati alla
Gambacorta, capi L) e P) del provvedimento del Gip del Tribunale di Genova. Si tratta,
rispettivamente, di ipotesi di detenzione e cessioni di cocaina, in concorso con
Valsecchi e Calvini (capo L) e di detenzione di cocaina, in concorso con Calvini (capo
P), fatti tutti commessi in Sanremo. E’ del tutto pacifico, e non controverso tra i
confliggenti, che si tratta di reati che, in autonoma considerazione, si appartengono
alla competenza territoriale del Tribunale di Sanremo. Secondo il Gip di tale sede, che
ha sollevato il conflitto, tali reati verrebbero attratti dalla competenza distrettuale di
Genova perché vi sarebbe connessione con il reato contestato al Calvini al capo O) per
il quale viene contestata l’aggravante ex art. 7 L. 203/91. Questo reato -di acquisto di
droga- sarebbe, secondo l’impostazione accusatoria cui l’Autorità remittente si
richiama, “a monte” dei reati sub L) e P) ascritti alla Gambacorta, ipotizzando l’accusa
trattarsi di passaggi successivi di una stessa catena distributiva. Orbene, se tale è
l’ipotesi accusatoria, e tale l’argomento dell’A.G. di Sanremo, deve rilevarsi che si
tratterebbe solo di connessione probatoria, come tale non rilevante ex art. 12 Cod.

imputata, non era stata contestata l’aggravante suddetta, dichiarando la propria

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proc. pen.- Allo stato dell’incolpazione -cui questa Corte deve riferirsi- non risulta
contestata ipotesi di continuazione (esecuzione di un medesimo disegno criminoso)
tra detto capo O) e quelli sub L) e P), né può dirsi, in senso tecnico -pur seguendo la
predetta impostazione- che i successivi reati di spaccio siano stati commessi “per
eseguire o per occultare” il precedente reato di acquisto; allo stesso modo non può

dirsi che il reato di acquisto sub O), contestato come commesso dal Settembre 2010
all’Agosto 2012 (e dunque con più ampia latitudine), peraltro senza contestazione
episodi sub L) e P) che si pongono come eventi commercialmente, ma non
giuridicamente, collegati; ci sarebbe dunque, in tal senso, una connessione per
prospettabile profitto, oggi però non rilevante essendo stata soppressa dalla L.
63/2001 l’ultima parte della lettera c) dell’art. 12 Cod. proc. pen.3. In definitiva deve essere dichiarata la competenza del Gip del Tribunale di
Sanremo, non essendoci ragioni per evadere il giudice naturale precostituito.P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Sanremo cui dispose trasmettersi gli
atti.Così deciso in Roma, il 24 Giugno 2013.-

dell’aggravante del nesso teleologico, sia stato commesso per eseguire i circoscritti

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