Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32888 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32888 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RACOVITA EUGEN N. IL 31/03/1957
avverso l’ordinanza n. 98/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
22/11/2013
sentita la r1aione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e Lto
lette/se te le conclusioni del PG Dott. f,
Z0-41

s5.3(2.(Le

‘1(-4kkke.QA /’

(321–■

Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina, quale giudice
dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, rigettava la richiesta avanzata da
Eugen Racovita, volta alla declaratoria, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., di
non esecutività della sentenza emessa dallo stesso tribunale in data 14.5.2009
per nullità della notifica dell’estratto contumaciale, con conseguente restituzione
nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen..

notifica tentata presso il domicilio eletto dall’imputato e, successivamente,
effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., atteso che dal verbale
di elezione di domicilio non risulta alcun riferimento ad un procedimento specifico
tale da delimitare l’efficacia di quell’atto a tale procedimento e che il riferimento
ad una ordinanza emessa in altro procedimento risulta menzionata nel verbale di
elezione di domicilio esclusivamente in ragione della scarcerazione e, come tale,
non è utile a circoscrivere la validità dell’elezione di domicilio al procedimento nel
quale era stata emessa detta ordinanza. Tanto consente di estendere l’efficacia
dell’elezione di domicilio anche al procedimento nel quale è stata emessa la
sentenza di condanna cui si riferisce l’estratto contumaciale notificato con le
modalità contestate.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia.
Deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla
nullità della notifica dell’estratto contumaciale effettuata, ai sensi dell’art. 161
cod. proc. pen., presso il domicilio eletto in altro procedimento dal quale aveva
avuto origine il procedimento che si è concluso con la sentenza di condanna in
oggetto nel quale, all’evidenza, il condannato non aveva mai eletto domicilio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione del principio più
volte affermato da questa Corte secondo il quale l’elezione o dichiarazione di
domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel
quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri
procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario; ne consegue
che l’elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione,
ai sensi dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel
quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall’atto

2

Ad avviso del giudice dell’esecuzione deve ritenersi la regolarità della

non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato (Sez. 6, n.
49498 del 15/10/2009, Santise, rv. 245650; Sez. 5, n. 28691 del 13/06/2013,
Tognetti, rv. 256533).
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
al giudice dell’esecuzione perché rivaluti la richiesta del condannato alla luce del
principio affermato.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Latina.

Così deciso, il 24 giugno 2014.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA