Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32888 del 24/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32888 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE TRENTO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE SONDRIO
con l’ordinanza n. 4857/2012 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
17/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
+311c/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/06/2013

1. Con ordinanza del 28 marzo 2012 il G1P del Tribunale di Sondrio,
esaminata la richiesta di misura cautelare personale del P.M. a carico
di Coluccio Rocco ed altri, indagati per associazione per delinquere
finalizzata ad estorsioni nel settore edile ed al reato fine consumato in
Mammola il 4.5.2009, si dichiarava incompetente per territorio con
restituzione degli atti al P.M. in sede.
Deduceva il G1P che le risultanze processuali consentivano di ritenere
operativa sull’intero territorio nazionale la “societas sceleris” di cui
alla contestazione, ma negava detto giudice la connessione tra il
delitto associativo ed i reati fine, di guisa che individuava la
competenza territoriale per il reato associativo nel Tribunale di Trento
perché ivi operante il P.M. che per primo aveva iscritto la notizia di
reato. Quanto al reato satellite, l’estorsione cioè consumata in
Mammola, lo stesso GIP indicava la competenza del Tribunale di
Locri, che provvedeva, in prosieguo, a giudicare quel fatto.
Pervenuti gli atti nei modi appena detti al GIP del Tribunale di Trento,
il processo, nel frattempo arricchitosi di ulteriori contestazioni di reati
fine, veniva rimesso a questa Corte di legittimità investita con
conflitto di competenza con ordinanza del 17 gennaio 2013. Ad avviso
del giudice trentino non essendo possibile, nella fattispecie,
individuare il luogo di commissione del reato associativo ai fini della
determinazione della competenza territoriale, a tali fini occorre fare
riferimento al luogo di commissione del reato-fine più grave,
individuato nella estorsione consumata ai danni di Aloisio Rodolfo
(capo D) della rubrica) commessa in Somaggia, territorio compreso
nel circondario di Sondrio.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una
ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p.,
posto che due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere
cognizione di una medesima vicenda delittuosa.
Tanto premesso ed ai fini di regolare il conflitto richiama innanzitutto
il Collegio la lezione di queste Sezioni Unite secondo cui la
competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice,
delimitata dall’attribuzione per legge del potere di conoscere del
procedimento decidendo nel merito della “res juclicanda” , e che in tale
potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass., Sez. Un.,
14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

11 ,1,

T ,I1

G.I.P., la cui competenza in generale è “una derivazione se non
proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio”
(Cass., Sez. Un., 12.4.1996, Fazio). Il collegamento necessario del
potere cautelare con la categoria della competenza costituisce, del
resto, una posizione costante della giurisprudenza di legittimità degli
ultimi ven’anni, nei quali è stato precisato che la questione della
competenza del giudice, legata al canone costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge, deve essere verificata anche
nell’ambito dei procedimenti incidentali “de libertate”, comprese le
fasi del riesame e del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 25
ottobre 1994, De Lorenzo, rv. 199393; Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994,
De Lorenzo, rv. 198217).
Ciò posto, deve sottolinearsi che nel caso in esame entrambe le
autorità in conflitto convengono sul rilievo che non è possibile
accertare il luogo di costituzione dell’associazione criminosa,
divergendo poi nel successivo passaggio ermeneutico. Per l’autorità
giudiziaria di Sondrio infatti, nella ipotesi data, non ricorrendo ipotesi
di connessione tra reato associativo e reati-fine, la competenza
territoriale deve essere determinata sulla base del criterio residuale di
cui al terzo comma dell’art. 9 c.p.p., vale a dire in relazione al luogo
di prima iscrizione della notizia di reato. Per l’autorità giudiziaria
trentina, invece, si deve tener conto del luogo di consumazione del
reato più grave e soltanto se non produttivo tale passaggio, può trovare
applicazione il criterio residuale di cui all’art. 9 c.p.p., co. 111.
La soluzione accolta dai giudici trentini è quella giuridicamente
corretta ai sensi di legge.
Ed invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente
statuito che “la competenza per territorio, nel caso in cui non sia
possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod.
proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave,
spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata,
il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti
impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati
connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più
grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9,
commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un., 16 luglio
2009, confl. comp. in proc. Orlandelli).
L’applicazione del principio di diritto testè indicato rende palese che
nel caso di specie da parte dei giudici di Sondrio sono state applicate
in modo distorto le disposizioni di cui all’art. 9 del codice di rito, dal

2

P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio cui dispone
trasmettersi gli atti.
Roma, addì 24 giugno 2013

momento che, una volta accertata l’impossibilità di determinare il
giudice territorialmente competente in relazione al criterio dell’art. 8,
comma 2, c.p.p. (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del
delitto associativo), non avrebbe dovuto farsi applicazione delle regole
suppletive contenute nell’art. 9, perchè in tale ipotesi la competenza
deve essere stabilita tenendo conto del luogo di consumazione dei
reati gradatamente meno gravi, così come correttamente indicato dal
giudice trentino.
Nel caso in esame il reato più grave dopo quello associativo è,
secondo regole processualistiche, quello di cui all’art. 629 co. l, c.p.,
contestato al capo D) della rubrica (con gli altri capi risultano
contestate truffe aggravate) reato consumato in Somaggia il 22 ed il
23 luglio 2009, con la conseguenza che competente territorialmente a
conoscere della vicenda giudiziaria come innanzi dedotta in questo
giudizio di legittimità è il Tribunale di Sondrio, al quale gli atti vanno
pertanto rimessi.

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