Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32886 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32886 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARMENISE GIUSEPPE N. IL 08/03/1976
avverso l’ordinanza n. 182/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
,
lette/afatatite, le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 24/06/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 25 ottobre 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., co. 1, in relazione ai
reati giudicati con due sentenze pronunciate dalla Corte di appello
di Potenza e dal GUP del Tribunale di Trani per condotte contro il
patrimonio (furto e rapina), in violazione della misura di
prevenzione di P.S. ed altro, commesse, rispettivamente, il
23.2.2008 ed il 21.12.2007, propone ricorso per cassazione
Armenise Giuseppe, assistito dal difensore di fiducia, denunciando
violazione degli art-t. 671 c.p.p. ed 81 c.p., nonchè difetto di
motivazione sul punto.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che il giudice del merito
ha illogicamente valutato la omogeneità criminale delle condotte
dedotte, la loro distanza temporale e lo stato di tossicodipendenza
ed altrettanto illogicamente delibato, in danno dell’istante, i luoghi
di consumazione dei reati giudicati con le sentenze innanzi
richiamate, Matera e Bisceglie, comunque non lontani, e le modalità
esecutive delle rapine, in realtà del tutto sovrapponibili.
2. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta chiedendo
l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1”,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere

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ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed
alla modifica introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, ha il
giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione
legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della
condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la
conseguenza che tale “status” può essere preso in esame per
giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati
che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla
giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen.,
Sez. I, 14/02/2007, n.7190).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che di
essi non abbia fatto il giudice territoriale puntuale applicazione,
peraltro delibando in termini francamente illogici i dati fattuali
relativi ai reati dedotti con l’istanza rigettata,
Nega infatti contro ogni evidenza, giuridica ed in fatto, il G.E. che i
reati giudicati dalla Corte di appello e dal GUP del Tribunale di
Trani siano reati del tutto analoghi per natura e modalità esecutive,
rapine consumate introducendosi in private dimore.
Del pari in assenza di una adeguata motivazione risulta negata,
nella fattispecie, la contiguità temporale tra condotte consumate a
poche settimane di distanza l’una dall’altra, da soggetto
pacificamente riconosciuto come tossicodipendente, stato personale
quest’ultimo sostanzialmente ignorato dal giudicante col singolare,
quanto errato, rilievo che il G.E. è tenuto a delibare iusta alligata e
provata (in tal guisa testualmente in luogo del iuxta alligata et
probata) con ciò ignorando che onere dell’istante è soltanto quello
di allegazione, mentre è nel potere istruttorio del giudicante in
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executivis l’acquisizione di tutto ciò che può essere utile per la
decisione.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata

va annullata con rinvio, per nuovo esame, al GIP Tribunale di Bari,
il quale si atterrà ai seguenti principi:
– il dubbio sulla ricorrenza o meno della continuazione deve essere
risolto applicando il principio del favor rei;
– la modificazione dell’art. 671 c.p.p. non ha introdotto una prova
legale, ma ha però stabilito un parametro legale di valutazione, nel
senso che, ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza del vincolo
ex art. 81 c.p., è necessario considerare anche lo stato di
tossicodipendenza, stato che il giudice non può mai ignorare;
– la connessione dei reati allo stato di tossicodipendenza è indizio
rilevante a favore del riconoscimento del vincolo in parola;
– proprio il richiamo ex lege allo stato di tossicodipendenza esclude
che per i soggetti tossicodipendenti possa ritenersi la distinzione tra
disegno criminoso e scelta di vita, integrando la tossicodipendenza
proprio un modo di vivere;
– la scelta legislativa ha creato una connessione logica, non
eludibile da parte del giudicante proprio perché imposta dalla legge,
tra stato di tossicodipendenza e probabilità del disegno criminoso,
empiricamente fondata sulla considerazione della serialità di
condotte criminose del tossicodipendente motivate dalla necessità
di inseguire il bisogno di approvvigionamento, considerazione,
questa, giustificatrice della ratio mitigatrice della continuazione;
– anche i tradizionali indici rivelatori dell’identità del disegno
criminoso, in primis quello temporale, devono essere valutati in
relazione alla connessione logica innanzi indicata;
– il tempo di due mesi tra condotte dedotte con l’istanza di
riconoscimento del vincolo della continuazione è tempo
…._s_q_ no,?
trragionevole ai fini del riconoscimento invocato.
P. Q. M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
GIP del Tribunale di Bari.
In Roma, addì 24 giugno 2014

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